TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3415/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 3415/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'avv. Angelo Cardamone.
Ricorrente
CONTRO
1 , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Grazia D'Angelo.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 02/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 15/10/1995 Controparte_1
a Martinsicuro, da cui erano nati i figli (il 23/05/1997) e (il Per_1 CP_2
20/01/2000) e che, con sentenza di questo Tribunale in data 22/08/2008, era stata dichiarata la separazione dei coniugi - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “alle condizioni di cui alla sentenza di separazione” .
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- con la sentenza di separazione, erano state confermate le condizioni concordate tra i coniugi, in forza delle quali era tenuto alla corresponsione dell'assegno mensile di € 400, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, all'epoca minori;
- nelle more, la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica, Per_1
lavorando a tempo indeterminato;
Nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla domanda di divorzio, CP_3
ha chiesto: la corresponsione dell'assegno mensile di € 400,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_2
2 economicamente non indipendente, ponendo ad esclusivo carico del padre le spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 500,00.
A sostegno delle suddette richieste, la resistente ha dedotto che:
- la figlia lavorava in Francia;
Per_1
- le esigenze di vita del figlio minore , maggiorenne ed CP_2
economicamente non autosufficiente, erano aumentate rispetto all'epoca della separazione, pronunciata nel 2008;
- il ricorrente era dipendente della società Henry Shein Krugg s.r.l., percependo lo stipendio mensile di circa € 1.700,00 ed aveva aumentato il proprio patrimonio, rispetto all'epoca della separazione, a seguito dell'incasso del prezzo di € 200.000, relativo alla vendita di un immobile pervenutogli in successione, oltre alla somma di € 80.000, derivante dalla vendita della casa coniugale, di proprietà comune;
- non aveva un lavoro e la sua unica entrata era costituita dalla pensione di invalidità dell'importo di € 300,00 mensili, senza possibilità di miglioramento in ragione dell'età ( anni 54) e della riconosciuta invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
75%.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 17/03/2023, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
- conferma le condizioni della separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento per la figlia , divenuta nelle more economicamente Per_1
indipendente, che per l'effetto revoca, rimettendo alla successiva fase
l'adozione dei provvedimenti relativi all'assetto divorzile;
3 Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
e svolta l'istruttoria, all'udienza del 02/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in assenza di contestazione sul punto, deve essere confermata l'elisione del mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia , risultando pacifico che la stessa vive e lavora all'estero. Per_1
Parimenti, deve essere revocato il mantenimento in favore del figlio maggiorenne
, potendosi ritenere che anche quest'ultimo abbia raggiunto l'indipedenza CP_2
economica, per essere ormai inserito con profitto nel mercato del lavoro.
4 Infatti, dalle emergenze processuali acquisite, risulta che , dopo aver CP_2
interrotto gli studi, ha svolto con continuità attività lavorativa, sia pure sulla base di contratti a termine, a far data dal marzo del 2023 fino al gennaio 2025. Tale circostanza risulta confermata, in particolare, dall'interrogatorio formale della resistente (cfr. interrogatorio formale del 08/05/2024, cap. 2: “mio Controparte_1
figlio ha trovato lavoro ma a contratto, quello di adesso scade a fine giugno e non so se sarà rinnovato;
adr: il primo lavoro a contratto è stato nel marzo/aprile dello scorso anno e da allora ne ha cambiati due”).
In conclusione, il ragazzo, pur non avendo raggiunto la piena stabilità, dal 2023 svolge con continuità attività lavorativa, idonea ad assicurargli l'indipendenza economica, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Passando alla delibazione della domanda di assegno divorzile avanzata dalla
, va premesso che il Collegio intende attenersi, stante l'autorevolezza del CP_1
precedente, ai nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 18287 del 2018 (seguita da Cass. 1882/2019 e dalla giurisprudenza successiva).
Nella riconsiderazione dell'intera materia, le Sezioni Unite (superando il trentennale orientamento risalente a Cass. S.U. n. 11490 del 1990) hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
5 • all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
• la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
• il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà esser espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di
6 procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto, sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno,
e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass. Sez. Un. 11/07/2018, n.
1827, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n.
21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; da ultimo, Cass. Sez. I, 20 aprile 2023, n.
10614/2023, in cui si precisa che “Orbene l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali … In assenza di prova di questo nesso causale l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da un'esigenza esistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.”).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie induce a dar rilievo alle seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati nel 1995 e separati con ricorso proposto nel 2006, dopo una convivenza matrimoniale durata 10 anni;
7 - in costanza di matrimonio, entrambi i coniugi hanno svolto attività lavorativa, con mansioni operaie, come dagli stessi riferito, in assenza di contestazioni, all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente ( (cfr. dichiarazioni : “Ho lavorato in qualità di dipendente Parte_1
fino al 23 febbraio, quando sono stato licenziato per esubero personale, percependo lo stipendio di € 1.700/1.800. Non lavoro e ho fatto domanda per la NASPI. Lavoravo per la ditta dall'aprile del 1992.”; TR IA:
“Ho lavorato come operaia in fabbrica fino al 2011. Ho fatto successivamente lavori saltuari e sono aiutata dalla di CP_4
Martinsicuro. Percepisco una pensione di invalidità di circa 300 euro”);
- nell'accordo separativo, i coniugi non hanno previsto alcun mantenimento in favore della moglie;
- con atto pubblico in data 29/09/2022, le parti hanno venduto la casa coniugale, in comproprietà, dividendo tra loro, in parti uguali, il prezzo di
€ 160.000 (cfr allegato contratto di compravendita e interrogatorio formale di ); Controparte_1
- il marito, inoltre, ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, di aver venduto un altro immobile pervenutogli in successione, al prezzo di €
120.000, senza allegare il relativo contratto di compravendita, pur a fronte dell'allegazione della moglie di aver percepito il maggior prezzo di €
200.000;
- attualmente, entrambi i coniugi risultano formalmente disoccupati, percependo la moglie l'assegno mensile assistenziale di € 300 per essere stata riconosciuta invalida al 75%,, con decorrenza dal 20/04/2022 ( cfr verbale Commissione medica INPS, allegato alla memoria di costituzione).
8 Alla luce degli elementi sopra descritti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della componente perequativa- compensativa dell'assegno divorzile, in difetto di allegazione e prova del sacrificio, da parte della moglie, di aspettative professionale e reddituali per dedicarsi alla famiglia , nell'ambito di una scelta condivisa di ruoli tra i coniugi, i quali , peraltro, hanno diviso al 50% il prezzo di € 160.000, ricavato dalla vendita dell'immobile coniugale in comproprietà.
Né sembra possa essere riconosciuta la componente cd “ assistenziale” dell'assegno divorzile, ove si consideri che, da un lato, la , pur CP_1
riconosciuta invalida al 75% e titolare dell' assegno mensile assistenziale di
€ 300, conserva una residua capacità spendibile nel mercato del lavoro anche come appartenente a “ categoria protetta “ ed ha incassato, nel 2022, il prezzo di € 80.000, dall'altro, la situazione economica del , Parte_1
disoccupato ed anch'egli abile al lavoro e sicuramente capace di produrre reddito ( in ragione dell'età e della pregressa esperienza lavorativa), non appare significativamente sperequata rispetto a quella della moglie.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed al comportamento processuale delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio contratto a Martinsicuro in data 15/10/1995 da e;
Parte_1 Controparte_1
2) revoca l'assegno di mantenimento dovuto da in Parte_1
favore dei figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
9 3) rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
5) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )
10
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 3415/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'avv. Angelo Cardamone.
Ricorrente
CONTRO
1 , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Grazia D'Angelo.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 02/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 15/10/1995 Controparte_1
a Martinsicuro, da cui erano nati i figli (il 23/05/1997) e (il Per_1 CP_2
20/01/2000) e che, con sentenza di questo Tribunale in data 22/08/2008, era stata dichiarata la separazione dei coniugi - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “alle condizioni di cui alla sentenza di separazione” .
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- con la sentenza di separazione, erano state confermate le condizioni concordate tra i coniugi, in forza delle quali era tenuto alla corresponsione dell'assegno mensile di € 400, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, all'epoca minori;
- nelle more, la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica, Per_1
lavorando a tempo indeterminato;
Nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla domanda di divorzio, CP_3
ha chiesto: la corresponsione dell'assegno mensile di € 400,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_2
2 economicamente non indipendente, ponendo ad esclusivo carico del padre le spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 500,00.
A sostegno delle suddette richieste, la resistente ha dedotto che:
- la figlia lavorava in Francia;
Per_1
- le esigenze di vita del figlio minore , maggiorenne ed CP_2
economicamente non autosufficiente, erano aumentate rispetto all'epoca della separazione, pronunciata nel 2008;
- il ricorrente era dipendente della società Henry Shein Krugg s.r.l., percependo lo stipendio mensile di circa € 1.700,00 ed aveva aumentato il proprio patrimonio, rispetto all'epoca della separazione, a seguito dell'incasso del prezzo di € 200.000, relativo alla vendita di un immobile pervenutogli in successione, oltre alla somma di € 80.000, derivante dalla vendita della casa coniugale, di proprietà comune;
- non aveva un lavoro e la sua unica entrata era costituita dalla pensione di invalidità dell'importo di € 300,00 mensili, senza possibilità di miglioramento in ragione dell'età ( anni 54) e della riconosciuta invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
75%.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 17/03/2023, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
- conferma le condizioni della separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento per la figlia , divenuta nelle more economicamente Per_1
indipendente, che per l'effetto revoca, rimettendo alla successiva fase
l'adozione dei provvedimenti relativi all'assetto divorzile;
3 Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
e svolta l'istruttoria, all'udienza del 02/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in assenza di contestazione sul punto, deve essere confermata l'elisione del mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia , risultando pacifico che la stessa vive e lavora all'estero. Per_1
Parimenti, deve essere revocato il mantenimento in favore del figlio maggiorenne
, potendosi ritenere che anche quest'ultimo abbia raggiunto l'indipedenza CP_2
economica, per essere ormai inserito con profitto nel mercato del lavoro.
4 Infatti, dalle emergenze processuali acquisite, risulta che , dopo aver CP_2
interrotto gli studi, ha svolto con continuità attività lavorativa, sia pure sulla base di contratti a termine, a far data dal marzo del 2023 fino al gennaio 2025. Tale circostanza risulta confermata, in particolare, dall'interrogatorio formale della resistente (cfr. interrogatorio formale del 08/05/2024, cap. 2: “mio Controparte_1
figlio ha trovato lavoro ma a contratto, quello di adesso scade a fine giugno e non so se sarà rinnovato;
adr: il primo lavoro a contratto è stato nel marzo/aprile dello scorso anno e da allora ne ha cambiati due”).
In conclusione, il ragazzo, pur non avendo raggiunto la piena stabilità, dal 2023 svolge con continuità attività lavorativa, idonea ad assicurargli l'indipendenza economica, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Passando alla delibazione della domanda di assegno divorzile avanzata dalla
, va premesso che il Collegio intende attenersi, stante l'autorevolezza del CP_1
precedente, ai nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 18287 del 2018 (seguita da Cass. 1882/2019 e dalla giurisprudenza successiva).
Nella riconsiderazione dell'intera materia, le Sezioni Unite (superando il trentennale orientamento risalente a Cass. S.U. n. 11490 del 1990) hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
5 • all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
• la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
• il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà esser espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di
6 procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto, sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno,
e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass. Sez. Un. 11/07/2018, n.
1827, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n.
21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; da ultimo, Cass. Sez. I, 20 aprile 2023, n.
10614/2023, in cui si precisa che “Orbene l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali … In assenza di prova di questo nesso causale l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da un'esigenza esistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.”).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie induce a dar rilievo alle seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati nel 1995 e separati con ricorso proposto nel 2006, dopo una convivenza matrimoniale durata 10 anni;
7 - in costanza di matrimonio, entrambi i coniugi hanno svolto attività lavorativa, con mansioni operaie, come dagli stessi riferito, in assenza di contestazioni, all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente ( (cfr. dichiarazioni : “Ho lavorato in qualità di dipendente Parte_1
fino al 23 febbraio, quando sono stato licenziato per esubero personale, percependo lo stipendio di € 1.700/1.800. Non lavoro e ho fatto domanda per la NASPI. Lavoravo per la ditta dall'aprile del 1992.”; TR IA:
“Ho lavorato come operaia in fabbrica fino al 2011. Ho fatto successivamente lavori saltuari e sono aiutata dalla di CP_4
Martinsicuro. Percepisco una pensione di invalidità di circa 300 euro”);
- nell'accordo separativo, i coniugi non hanno previsto alcun mantenimento in favore della moglie;
- con atto pubblico in data 29/09/2022, le parti hanno venduto la casa coniugale, in comproprietà, dividendo tra loro, in parti uguali, il prezzo di
€ 160.000 (cfr allegato contratto di compravendita e interrogatorio formale di ); Controparte_1
- il marito, inoltre, ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, di aver venduto un altro immobile pervenutogli in successione, al prezzo di €
120.000, senza allegare il relativo contratto di compravendita, pur a fronte dell'allegazione della moglie di aver percepito il maggior prezzo di €
200.000;
- attualmente, entrambi i coniugi risultano formalmente disoccupati, percependo la moglie l'assegno mensile assistenziale di € 300 per essere stata riconosciuta invalida al 75%,, con decorrenza dal 20/04/2022 ( cfr verbale Commissione medica INPS, allegato alla memoria di costituzione).
8 Alla luce degli elementi sopra descritti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della componente perequativa- compensativa dell'assegno divorzile, in difetto di allegazione e prova del sacrificio, da parte della moglie, di aspettative professionale e reddituali per dedicarsi alla famiglia , nell'ambito di una scelta condivisa di ruoli tra i coniugi, i quali , peraltro, hanno diviso al 50% il prezzo di € 160.000, ricavato dalla vendita dell'immobile coniugale in comproprietà.
Né sembra possa essere riconosciuta la componente cd “ assistenziale” dell'assegno divorzile, ove si consideri che, da un lato, la , pur CP_1
riconosciuta invalida al 75% e titolare dell' assegno mensile assistenziale di
€ 300, conserva una residua capacità spendibile nel mercato del lavoro anche come appartenente a “ categoria protetta “ ed ha incassato, nel 2022, il prezzo di € 80.000, dall'altro, la situazione economica del , Parte_1
disoccupato ed anch'egli abile al lavoro e sicuramente capace di produrre reddito ( in ragione dell'età e della pregressa esperienza lavorativa), non appare significativamente sperequata rispetto a quella della moglie.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed al comportamento processuale delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio contratto a Martinsicuro in data 15/10/1995 da e;
Parte_1 Controparte_1
2) revoca l'assegno di mantenimento dovuto da in Parte_1
favore dei figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
9 3) rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
5) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )
10