TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1750/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VIANINI ALBERTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VIANINI ALBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo
1 scioglimento del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 10.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/12/2010 da (nata a Parte_1
TRIESTE il 01/07/1973) e (nato a [...] il [...]), iscritto al n. 280, Parte_2
Parte I, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TRIESTE;
2. l'abitazione familiare di Paese (TV), v. Monte Piana, 9, in comproprietà per quote uguali ed indivise tra i coniugi, unitamente agli arredi e corredi tutti, rimarrà assegnata in via esclusiva al signor Pt_2
nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso sino a quando non Per_1
avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e rimarrà collocata prevalentemente con il padre presso l'abitazione familiare di Paese (TV), con facoltà per il madre di vederla e tenerla con sè ogni qualvolta ciò
2 sia possibile, compatibilmente con le reciproche esigenze ed impegni, e sulla base delle preferenze espresse di volta in volta dalla stessa minore;
4. la figlia minore, attualmente frequentante il primo anno della scuola secondaria di secondo grado
“Leonardo Da Vinci” di Treviso, proseguirà il percorso scolastico secondo le proprie inclinazioni, sostenuta in tale scelta da entrambi i genitori, i quali provvederanno di comune accordo alle relative iscrizioni e ad assumere le informazioni inerenti tramite gli usuali canali telematici scolastici, e ad informarsi reciprocamente del ricevimento degli insegnanti;
5. nel mese di agosto di ciascun anno la figlia trascorrerà le vacanze estive assieme al padre sino Per_1
al raggiungimento della maggiore età, mentre con la madre trascorrerà un pari periodo complessivo nel corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima e gli impegni scolastici della prima;
6. stante la sensibile differenza di reddito tra i genitori, dà atto che questi ultimi concordano nel non prevedere alcun contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore collocata in via prevalente presso il padre, mentre, quanto alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ivi comprese anche quelle necessarie per sostenere l'esame della patente e per le vacanze scolastiche), la madre se ne farà carico nella misura del 30% ed il padre nella misura del 70% residuo, purchè previamente concordate per iscritto a mezzo e-mail o WhatsUp tra i genitori sulla base del Protocollo per il processo di famiglia attualmente in uso presso il Tribunale di Treviso;
e verranno versate a ciascun genitore che se ne sarà fatto carico all'altro entro 20 giorni dalla relativa richiesta;
7. dà atto che, nell'ottica della sistemazione solutorio-compensativa delle reciproche pretese patrimoniali dei coniugi, i quali, in tal modo, regolano consensualmente sotto il controllo del Tribunale i loro rapporti patrimoniali conseguenti al definitivo scioglimento del loro matrimonio, la signora intende Parte_1
cedere e trasferire, contestualmente alla presentazione personale dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale, al signor che intende sin d'ora accettare, il diritto di piena proprietà della Parte_2
propria quota del 50% indivisa dell'abitazione familiare costituita da edificio abitativo con annesso posto
3 auto pertinenziale, siti in Paese (TV), v. Monte Piana, 9, e così catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Paese, Sezione Urbana “D”, Foglio 8: • MN. 963, sub 1, piano terra e primo, categoria
A/7, classe 2, di vani 8, superficie catastale totale mq. 207, rendita catastale Euro 888,31; • MN 963, sub.
2, piano terra, categoria C/6, classe 1, mq 22, superficie catastale totale mq 23, rendita catastale Euro
34,09
Il tutto confinante, partendo da Nord, coi mappali 673, 351, 820 e 920. Detta identificazione catastale è relativa alle unità immobiliari urbane rappresentate graficamente nelle corrispondenti planimetrie catastali depositate in Catasto ed allegate al ricorso (doc. 17).
La cessione dell'immobile innanzi descritto verrà fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, il tutto ben noto al cessionario signor ivi compresi Parte_2
tutti gli accessori e le pertinenze, ed ogni servitù attiva, apparente e non, anche se non risultante dal titolo di acquisto e dai registri immobiliari. A tale proposito il cessionario si dichiara edotto:
- del vincolo urbanistico di uso pubblico del parcheggio di relazione trascritto a Treviso il giorno 28 novembre 2016 ai nn. 39050/26540;
- della servitù attiva di asservimento di superficie edificabile trascritta a Treviso il giorno 4 agosto 2016 ai nn. 26765/18235;
- della servitù attiva di passaggio e carrabile, per l'accesso ed il recesso dalla via Monte Piana trascritta a
Treviso il giorno 4 agosto 2016 ai nn. 26766/18236;
- della servitù attiva di rinunzia alle distanze minime legali trascritta a Treviso il giorno 4 agosto 2016 ai nn. 26767/18237;
8. Dà atto che la cedente dichiara di aver acquisito quanto ceduto in forza di atto donazione in data 27 dicembre 2018 rep. n. 24.104 a rogito del notaio di Paese (TV), registrato a Treviso il Persona_2
17.01.2019 al n. 857 serie 1T e trascritto con Nota presentata con Modello Unico n. 1427.1/2019 Reparto
PI di Treviso in atti dal 17.01.2019 (doc. 18);
9. dà atto che il cessionario si dichiara edotto:
4 - del vincolo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 122 del 24 Marzo 1989, con atto trascritto a Treviso in data
4 agosto 2016 ai nn. 26768/18238;
- dell'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a favore della "Crèdit
Agricole Friuladria S.p.A.", mutuo a rogito del notaio di Paese (TV), in data 05.10.2017 Persona_2
rep. n. 22.814 registrato a Treviso il 10.10.2017 al n. 15860 Serie 1T e successivo atto di erogazione finale e quietanza di mutuo a rogito del medesimo notaio di Treviso in data 21.11.2018, rep. Persona_2
n. 23.944, registrato a Treviso il 28.11.2018 al n. 20022 Serie 1T (cfr. doc. 16); formalità che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere nella consapevolezza che finché non sarà intervenuta la effettiva cancellazione dai Registri Immobiliari il bene resterà a disposizione del creditore, a garanzia del pagamento del debito e dei relativi accessori;
10. dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 co. 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni con L. 122/2010, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria conferma, che i dati catastali (cfr. doc. 15) di cui sopra e la planimetria (cfr. doc. 17) delle unità immobiliari urbane come sopra descritte sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
11. dà atto che le parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti negli edifici previsti dal D.M. del ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 e delle sanzioni per il loro inadempimento.
Le parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni, confermando la parte cessionaria di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. In particolare, la parte cedente dichiara che l'immobile è dotato dell'attestato di prestazione energetica rilasciato in data 28 agosto 2018 dal Signor , iscritto al Registro dei Periti Industriali della Parte_3
Provincia di Treviso al n. 2187; di averlo consegnato alla parte cessionaria, che, avendone preso visione e avendolo ritenuto idoneo alle finalità cui è destinato, lo approva;
dal quale risulta, tra l'altro, la
5 collocazione dell'immobile nella classe energetica "A4" (doc. 19). Le parti dichiarano di essere consapevoli che l'attestato di prestazione energetica conserva validità di dieci anni dalla predetta data di rilascio ed è aggiornato ad ogni successivo intervento di ristrutturazione e riqualificazione. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti.
La parte cedente conferma e garantisce che sono stati posti in essere i controlli e le manutenzioni come previsto dalla legge;
12. dà atto che i ricorrenti dichiarano che il valore di quanto trasferito è pari ad Euro 150.000,00 (dicasi
Euro centomila virgola zero zero) ma che il trasferimento avverrà nell'ambito della definizione solutorio- compensativa delle loro reciproche pretese patrimoniali, in parte a titolo gratuito, e, per la parte residua, mediante accollo da parte del cessionario signor dell'importo residuo del mutuo come Parte_2
sopra descritto sulla base dei relativi ratei mensili a ciascuna scadenza dovuti, nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, così come previsti tutti nel relativo capitolato allegato allo stesso contratto di mutuo (cfr. doc. 16), facendosene carico interamente nei confronti della stessa Banca mutuante con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore; obbligandosi in ogni caso a tenere manlevata ed indenne la signora da ogni Parte_1
pagamento ulteriore a decorrere dalla suddetta data, nonché di ottenere, una volta trascritta e registrata regolarmente la presente cessione, la sua completa liberazione da ogni obbligazione inerente o conseguente al predetto mutuo nei confronti della Banca, mediante sua rinegoziazione o in altro modo ritenuto a ciò utile o necessario;
13. dà atto che la parte cessionaria dichiara in ogni caso di rinunciare, come rinuncia, all'ipoteca legale;
14. dà atto che, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, la parte cedente dichiara e garantisce che il fabbricato oggetto del presente atto è stato edificato in conformità di permesso di costruire n. rilasciato dal Comune di Paese in data 22 novembre 2016, e che successivamente non Nu_1
sono state eseguite ulteriori modifiche o variazioni per cui si siano resi necessari provvedimenti autorizzatori, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 L. 47/1985;
6 15. dà atto che, ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa c/o tributo;
16. dà atto che i ricorrenti dichiarano che il presente trasferimento avviene senza l'opera di un mediatore;
17. dà atto che gli effetti della cessione convenuta nel presente ricorso si produrranno dalla data di presentazione dei coniugi avanti il Giudice Relatore, dandosi atto le parti che la cedente signora
[...]
ha già da tempo provveduto a trasferire altrove la propria residenza;
il signor Pt_1 Parte_2
a seguito del trasferimento predetto, si assumerà da tale data ogni obbligazione ordinaria e straordinaria, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, relativa ai beni sopra elencati;
18. dà atto che le parti dichiarano sin d'ora di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari Treviso da ogni responsabilità, e chiedono altresì sin d'ora la trascrizione del presente trasferimento, impegnandosi, in caso di suo rifiuto, ad effettuare la stipula davanti ad un notaio;
19. dà atto che i ricorrenti esonerano il sottoscritto procuratore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e delle relative pertinenze ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
20. dà atto che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito interamente dal padre sino a quando ne avrà diritto;
21. dà atto che i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore;
22. dà atto che i veicoli in proprietà esclusiva di ciascuno dei ricorrenti rimarranno assegnati in via definitiva al rispettivo intestatario (docc. 20, 21);
23. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento;
dandosi reciprocamente atto che con il presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni pendenza economica e che pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno
7 dall'altra.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8