Articolo 13 della Legge 3 marzo 1987, n. 59
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 marzo 1987
Art. 13. 1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sara' necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 marzo 1987