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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90/2023
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 90/2023; promossa da:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Vincenzo Camposano ed Erminia Longo, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 130;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
(già Controparte_1 CP_2
p. iva , con sede legale in Torino, via Aldo Barbaro n. 15, rappresentata e P.IVA_1 difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dagli avv.ti Simona Chiolo e Giancarlo Fiorillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Fiorillo, sito in Palmi (RC) alla via San Rocco, 57;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Controparte_1 già in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - in data 15.12.2005 CP_2 la SI.ra , stipulava con la Santander Consumer Bank S.p.A contratto di Parte_1 finanziamento n. 4147051 del 15.12.2005; - con atto del 29.06.2012, la Santander Consumer
Bank cedeva a il credito vantato nei confronti della sig.ra e CP_3 Parte_1 successivamente, in data 03.08.2016, cedeva detto credito alla società Controparte_4 maltese - in data 21.09.2016 comunicava alla debitrice, Parte_2 Parte_2
a mezzo lettera raccomandata a/r, la cessione del credito;
- in data 13.1.2022, Parte_2 cedeva il credito azionato a - quest'ultima era, pertanto,
[...] Parte_3 creditrice della complessiva somma di € 32.324,56, oltre interessi moratori maturandi;
sulla base di tali premesse, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti di decreto ingiuntivo n. Parte_1
808/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 01.12.2022, per la somma di euro
32.324,56, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto poiché la richiesta di pagamento era iperbolicamente esagerata, dovendo il credito essere quantificato nella somma di euro 13.040,00; evidenziava che la debitrice aveva regolarmente corrisposto le prime rate del finanziamento, versando complessivamente la somma di euro 2.160,00; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, il riconoscimento della pretesa creditoria nell'importo di euro 13.040,00 oltre interessi di mora convenzionali.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 19.06.2023, si costituiva in giudizio la
, (già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza dell'opposizione, osservando che dal piano di ammortamento prodotto in atti si evinceva chiaramente la quota di capitale e la quota di interessi corrispettivi dovuti;
esponeva che, a seguito del mancato pagamento delle rate scadute, erano stati applicati gli interessi di mora ante decadenza dal beneficio del termine del 30.08.2007 e post decadenza dal beneficio del termine, così come previsti nel contratto all'art. 9 ed accettati dal cliente;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della
2 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 32.324,56 (o di quella maggiore o minore dovuta), oltre interessi come per legge.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo
3 posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Parte opponente nulla osserva in ordine alla stipulazione contrattuale e alla corresponsione della somma, oggetto della pretesa creditoria, né contesta specificamente il saldo contabile del rapporto per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad una astratta contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria, senza formulare censure circostanziate contro singole e determinate annotazioni del saldo contabile o avverso le condizioni applicate con specifico riferimento agli interessi moratori applicati.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
4 Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria risultano, pertanto, pacificamente acclarati mentre parte opponente, in applicazione dei richiamati principi, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
7.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata
8.
Ogni altra questione è assorbita.
9.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto dei valori tabellari previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 808/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 01.12.2022 nel procedimento n. 1973/2022 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 03.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
5
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 90/2023; promossa da:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Vincenzo Camposano ed Erminia Longo, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 130;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
(già Controparte_1 CP_2
p. iva , con sede legale in Torino, via Aldo Barbaro n. 15, rappresentata e P.IVA_1 difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dagli avv.ti Simona Chiolo e Giancarlo Fiorillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Fiorillo, sito in Palmi (RC) alla via San Rocco, 57;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Controparte_1 già in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - in data 15.12.2005 CP_2 la SI.ra , stipulava con la Santander Consumer Bank S.p.A contratto di Parte_1 finanziamento n. 4147051 del 15.12.2005; - con atto del 29.06.2012, la Santander Consumer
Bank cedeva a il credito vantato nei confronti della sig.ra e CP_3 Parte_1 successivamente, in data 03.08.2016, cedeva detto credito alla società Controparte_4 maltese - in data 21.09.2016 comunicava alla debitrice, Parte_2 Parte_2
a mezzo lettera raccomandata a/r, la cessione del credito;
- in data 13.1.2022, Parte_2 cedeva il credito azionato a - quest'ultima era, pertanto,
[...] Parte_3 creditrice della complessiva somma di € 32.324,56, oltre interessi moratori maturandi;
sulla base di tali premesse, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti di decreto ingiuntivo n. Parte_1
808/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 01.12.2022, per la somma di euro
32.324,56, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto poiché la richiesta di pagamento era iperbolicamente esagerata, dovendo il credito essere quantificato nella somma di euro 13.040,00; evidenziava che la debitrice aveva regolarmente corrisposto le prime rate del finanziamento, versando complessivamente la somma di euro 2.160,00; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, il riconoscimento della pretesa creditoria nell'importo di euro 13.040,00 oltre interessi di mora convenzionali.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 19.06.2023, si costituiva in giudizio la
, (già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza dell'opposizione, osservando che dal piano di ammortamento prodotto in atti si evinceva chiaramente la quota di capitale e la quota di interessi corrispettivi dovuti;
esponeva che, a seguito del mancato pagamento delle rate scadute, erano stati applicati gli interessi di mora ante decadenza dal beneficio del termine del 30.08.2007 e post decadenza dal beneficio del termine, così come previsti nel contratto all'art. 9 ed accettati dal cliente;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della
2 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 32.324,56 (o di quella maggiore o minore dovuta), oltre interessi come per legge.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo
3 posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Parte opponente nulla osserva in ordine alla stipulazione contrattuale e alla corresponsione della somma, oggetto della pretesa creditoria, né contesta specificamente il saldo contabile del rapporto per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad una astratta contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria, senza formulare censure circostanziate contro singole e determinate annotazioni del saldo contabile o avverso le condizioni applicate con specifico riferimento agli interessi moratori applicati.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
4 Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria risultano, pertanto, pacificamente acclarati mentre parte opponente, in applicazione dei richiamati principi, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
7.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata
8.
Ogni altra questione è assorbita.
9.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto dei valori tabellari previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 808/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 01.12.2022 nel procedimento n. 1973/2022 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 03.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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