CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 953 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 21/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di NC ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di IC Giovan- battista, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 31 gennaio 2005 al 28 giugno 2005 per i reati di cui agli artt. 416 e 648 bis cod. pen. [due ipotesi di riciclaggio contestate ai capi Z) e ZZ)]. Quanto a tali addebiti, il Tribunale di Macerata assolveva il IC dai reati previsti dall'art. 648 bis cod. pen. e dichiarava non luogo a procedere quanto al reato ex art. 416 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Il IC era poi assolto dalla Corte di appello di NC anche in ordine al reato associativo. La vicenda criminosa in oggetto riguardava l'esistenza di un'articolata organizza- zione che, tramite gli uffici della Motorizzazione Civile di diverse Province, si occupava di omologare ed immatricolare veicoli di provenienza furtiva, motocicli costruiti arti- gianalmente ed autoveicoli non importabili in Italia, condotti al collaudo con una do- cumentazione tecnica falsa. Il IC era assolto già in primo grado dal reato di riciclaggio, in quanto gli episodi criminosi ascrittigli non riguardavano veicoli di provenienza furtiva. Nel corso dell'in- terrogatorio di garanzia, il IC dichiarava quanto segue: a) aveva intrattenuto un rapporto di stretta confidenza col AN (uno dei principali artefici del sistema illecito); b) aveva immediatamente contattato il reparto di Polizia Stradale, non ap- pena ricevuta notizia della perquisizione in corso presso l'abitazione e l'attività com- merciale dell'amico; c) si era presentato nei medesimi luoghi durante lo svolgimento della perquisizione, qualificandosi e tentando di parlare col responsabile dell'opera- zione;
d) aveva poi atteso il completamento delle operazioni unitamente al difensore del AN e alla famiglia di quest'ultimo; e) aveva accettato di seguire, due mesi dopo tale fatto, il collaudo di un veicolo presso il Porto di Gioia Tauro, consegnando tutti i documenti al Bagalà (altro coimputato) e riportando il mezzo presso il negozio del AN. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del IC che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Il IC, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la pronunzia di assoluzione in primo grado dai reati di riciclaggio di veicoli era stata emessa in ragione della provenienza non furtiva dei veicoli, dato 3 k, di fatto rivelatosi del tutto insussistente nonché privo di legami inferenziali con le condotte del IC. Inoltre, era stato assolto in secondo grado dal reato di associazione a delinquere, ipotesi criminosa contestatagli per il presunto coinvolgimento nei due reati fine di riciclaggio. Il ricorrente non aveva posto in essere comportamenti idonei ad indurre in errore il G.I.P., apparendo chiaro che l'ordinanza fosse stata emessa sulla base di presup- posti inesistenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di pre- supposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e con- seguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'au- torità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 4 Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del rico- noscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). Il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 5 In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto au- tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine di- versi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rile- vante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giu- dizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giu- dice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come preci- sato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio carat- terizza solo il giudizio di responsabilità penale. 2. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui la colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo può essere altresì caratterizzata da una condotta extraprocessuale gravemente colposa quale la fre- quentazione ambigua con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con sog- getti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). La colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti ex- traprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 6 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397); ingiustificate frequentazioni che si prestino og- gettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782); comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). L'unica condizione è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Fa- rina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Peraltro, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di nor- malità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giuri- sprudenza di legittimità menzionati, avendo individuato, con estrema puntualità, le condotte gravemente colpevoli del ricorrente, in quanto espressione di una consape- vole contiguità, non giustificabile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambi- guo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare. La Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione lineare ed esauriente, che, pur costituendo un elemento neutro, il rapporto intrattenuto col AN (pur non essendo chiaro come fosse nata tale relazione né i motivi della frequentazione da parte del IC di un Club Harley Davidson sebbene non avesse mai guidato una moto), analoghe conclusioni non potevano trarsi relativamente all'improprio interes- samento nei confronti dei colleghi in occasione della perquisizione svolta nell'abita- zione, nel negozio e nell'officina del proprio amico, tale da costituire quantomeno un comportamento scorretto da un punto di vista deontologico e da destare in ogni caso ragionevoli dubbi di contiguità con le persone nei cui confronti erano svolte da tempo indagini. Inoltre, il Giudice della riparazione ha correttamente rilevato che non era 7 comprensibile la ragione della disponibilità a seguire il collaudo del veicolo suindicato e a consegnare la relativa documentazione ad un altro coimputato. In sostanza, la sussistenza delle ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti in affari illeciti avevano contribuito a causare l'erroneo convincimento del Giudice della riparazione della partecipazione ai reati de quo. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il IC, consapevolmente, si era posto in una situazione estrema- mente rischiosa, condividendo logiche delinquenziali foriere di possibili propalazioni accusatorie e corroborandone egli stesso il contenuto. Il ricorrente essenzialmente non contesta i riferimenti a tali episodi di contiguità, bensì la connessione tra tali vicende ed i fatti di causa. Tale collegamento, tuttavia, risulta adeguatamente motivato, dovendosi rammentare (vedi il paragrafo prece- dente) che anche fattori extraprocessuali anteriori alle vicende criminose in oggetto e scorretti comportamenti deontologici possono costituire comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.. Il ricorrente, inoltre, si confronta solo parzialmente con il contenuto puntuale del provvedimento impugnato e con la precisa individuazione da parte dell'organo giudi- cante di tutti i comportamenti, in virtù dei quali si è escluso l'indennizzo, né fornisce spiegazioni in ordine alle motivazioni delle proprie scelte che si prestavano ad inter- pretazioni ambigue. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.
lette le conclusioni del PG Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 953 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 21/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di NC ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di IC Giovan- battista, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 31 gennaio 2005 al 28 giugno 2005 per i reati di cui agli artt. 416 e 648 bis cod. pen. [due ipotesi di riciclaggio contestate ai capi Z) e ZZ)]. Quanto a tali addebiti, il Tribunale di Macerata assolveva il IC dai reati previsti dall'art. 648 bis cod. pen. e dichiarava non luogo a procedere quanto al reato ex art. 416 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Il IC era poi assolto dalla Corte di appello di NC anche in ordine al reato associativo. La vicenda criminosa in oggetto riguardava l'esistenza di un'articolata organizza- zione che, tramite gli uffici della Motorizzazione Civile di diverse Province, si occupava di omologare ed immatricolare veicoli di provenienza furtiva, motocicli costruiti arti- gianalmente ed autoveicoli non importabili in Italia, condotti al collaudo con una do- cumentazione tecnica falsa. Il IC era assolto già in primo grado dal reato di riciclaggio, in quanto gli episodi criminosi ascrittigli non riguardavano veicoli di provenienza furtiva. Nel corso dell'in- terrogatorio di garanzia, il IC dichiarava quanto segue: a) aveva intrattenuto un rapporto di stretta confidenza col AN (uno dei principali artefici del sistema illecito); b) aveva immediatamente contattato il reparto di Polizia Stradale, non ap- pena ricevuta notizia della perquisizione in corso presso l'abitazione e l'attività com- merciale dell'amico; c) si era presentato nei medesimi luoghi durante lo svolgimento della perquisizione, qualificandosi e tentando di parlare col responsabile dell'opera- zione;
d) aveva poi atteso il completamento delle operazioni unitamente al difensore del AN e alla famiglia di quest'ultimo; e) aveva accettato di seguire, due mesi dopo tale fatto, il collaudo di un veicolo presso il Porto di Gioia Tauro, consegnando tutti i documenti al Bagalà (altro coimputato) e riportando il mezzo presso il negozio del AN. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del IC che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Il IC, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la pronunzia di assoluzione in primo grado dai reati di riciclaggio di veicoli era stata emessa in ragione della provenienza non furtiva dei veicoli, dato 3 k, di fatto rivelatosi del tutto insussistente nonché privo di legami inferenziali con le condotte del IC. Inoltre, era stato assolto in secondo grado dal reato di associazione a delinquere, ipotesi criminosa contestatagli per il presunto coinvolgimento nei due reati fine di riciclaggio. Il ricorrente non aveva posto in essere comportamenti idonei ad indurre in errore il G.I.P., apparendo chiaro che l'ordinanza fosse stata emessa sulla base di presup- posti inesistenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di pre- supposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e con- seguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'au- torità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 4 Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del rico- noscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). Il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 5 In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto au- tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine di- versi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rile- vante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giu- dizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giu- dice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come preci- sato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio carat- terizza solo il giudizio di responsabilità penale. 2. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui la colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo può essere altresì caratterizzata da una condotta extraprocessuale gravemente colposa quale la fre- quentazione ambigua con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con sog- getti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). La colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti ex- traprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 6 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397); ingiustificate frequentazioni che si prestino og- gettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782); comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). L'unica condizione è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Fa- rina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Peraltro, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di nor- malità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giuri- sprudenza di legittimità menzionati, avendo individuato, con estrema puntualità, le condotte gravemente colpevoli del ricorrente, in quanto espressione di una consape- vole contiguità, non giustificabile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambi- guo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare. La Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione lineare ed esauriente, che, pur costituendo un elemento neutro, il rapporto intrattenuto col AN (pur non essendo chiaro come fosse nata tale relazione né i motivi della frequentazione da parte del IC di un Club Harley Davidson sebbene non avesse mai guidato una moto), analoghe conclusioni non potevano trarsi relativamente all'improprio interes- samento nei confronti dei colleghi in occasione della perquisizione svolta nell'abita- zione, nel negozio e nell'officina del proprio amico, tale da costituire quantomeno un comportamento scorretto da un punto di vista deontologico e da destare in ogni caso ragionevoli dubbi di contiguità con le persone nei cui confronti erano svolte da tempo indagini. Inoltre, il Giudice della riparazione ha correttamente rilevato che non era 7 comprensibile la ragione della disponibilità a seguire il collaudo del veicolo suindicato e a consegnare la relativa documentazione ad un altro coimputato. In sostanza, la sussistenza delle ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti in affari illeciti avevano contribuito a causare l'erroneo convincimento del Giudice della riparazione della partecipazione ai reati de quo. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il IC, consapevolmente, si era posto in una situazione estrema- mente rischiosa, condividendo logiche delinquenziali foriere di possibili propalazioni accusatorie e corroborandone egli stesso il contenuto. Il ricorrente essenzialmente non contesta i riferimenti a tali episodi di contiguità, bensì la connessione tra tali vicende ed i fatti di causa. Tale collegamento, tuttavia, risulta adeguatamente motivato, dovendosi rammentare (vedi il paragrafo prece- dente) che anche fattori extraprocessuali anteriori alle vicende criminose in oggetto e scorretti comportamenti deontologici possono costituire comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.. Il ricorrente, inoltre, si confronta solo parzialmente con il contenuto puntuale del provvedimento impugnato e con la precisa individuazione da parte dell'organo giudi- cante di tutti i comportamenti, in virtù dei quali si è escluso l'indennizzo, né fornisce spiegazioni in ordine alle motivazioni delle proprie scelte che si prestavano ad inter- pretazioni ambigue. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.