CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1037/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ER, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14590/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400000757000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060030191000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240171986837000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160000402082000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160085367900000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170043230888000 IRPEF-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170043230888000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170078174834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170215060625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246376048000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246376048000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246376048000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230484000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230484000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230484000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019019467468000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233301426000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233301426000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124414274000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187100827000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004020505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113062803000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210192156265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220001344209000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220060920716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176778702000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023012975919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139118735000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139118735000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502623/2015 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502623/2015 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301650113/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12919/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva ipotecaria relativo al documento n. 09776202400000757000 relativo al fascicolo n. 2024/170877 con cartelle illegittime degli anni 1967 – 1995 – 1996 – 1998 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 –
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2021 nonché dell'intimazione di pagamento n.
09720249060030191000 degli anno 1987 – 995 – 1996 – 2000 – 2005 – 2007 – 2009 – 2008 – 2010 –
2012 – 2015 – 2014 – 2013 – 2016 – 2018 – 2017 – 2020 – 2011; eccepisce la nullità della procedura di iscrizione ipotecaria per mancanza del titolo esecutivo, sostenendo che le predette cartelle decorso un anno dalla notifica perdono la loro efficacia esecutiva dovendo l'ente notificare nuovamente le cartelle e poi procedere esecutivamente;
eccepisce ancora trattarsi di atti inesistenti prescritti, decaduti e nulli perché posti in essere da personale illegittimo assunto con chiamata diretta nell'Ente Pubblico e senza aver partecipato e vinto il pubblico concorso obbligatorio ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.
1.1. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo che il ricorso venga rigettato stante l'infondatezza dei motivi proposti.
1.2. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente insisteva ulteriormente nelle argomentazioni proposte con il ricorso replicando alle argomentazioni di parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso atti (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e intimazione di pagamento) emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dei quali si denunciano non vizi propri, ma per presunti vizi degli atti presupposto.
Viceversa, risulta documentato che gli atti posti a base della comunicazione preventiva di ipoteca e dell'intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati al contribuente e pertanto sono decorsi i termini per impugnarli. Le eccezioni di inesistenza, prescrizione e decadenza risultano, inoltre, del tutto generiche in quanto totalmente carenti dell'indicazione dei motivi in forza dei quali il ricorrente contesta la legittimità delle pretese tributarie, risultando palesemente infondata la questione relativa ai soggetti che hanno emesso gli atti impugnati, i quali, a differenza, di quanto genericamente eccepito, risultano pienamente legittimati sulla base della normativa vigente che regolamenta le attribuzioni dell'Agente della Riscossione.
Segnatamente il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225), all'art. 1, commi
1-9 prevede: la soppressione di Equitalia;
l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente pubblico economico, il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi, le funzioni di riscossione nazionale.
Stante la soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore di parte resistente delle spese del procedimento che si ritiene di determinare, in ragione del valore del ricorso, euro 5000,00, oltre spese generali e diritti accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Roma 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di M;
ontrone dott. Roberto Russo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ER, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT ER MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14590/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400000757000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060030191000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240171986837000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160000402082000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160085367900000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170043230888000 IRPEF-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170043230888000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170078174834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170215060625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246376048000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246376048000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246376048000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230484000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230484000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230484000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190038230585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019019467468000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233301426000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233301426000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200124414274000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187100827000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004020505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113062803000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210192156265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220001344209000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220060920716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176778702000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023012975919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139118735000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230139118735000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502623/2015 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502623/2015 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301650113/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12919/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva ipotecaria relativo al documento n. 09776202400000757000 relativo al fascicolo n. 2024/170877 con cartelle illegittime degli anni 1967 – 1995 – 1996 – 1998 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 –
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2021 nonché dell'intimazione di pagamento n.
09720249060030191000 degli anno 1987 – 995 – 1996 – 2000 – 2005 – 2007 – 2009 – 2008 – 2010 –
2012 – 2015 – 2014 – 2013 – 2016 – 2018 – 2017 – 2020 – 2011; eccepisce la nullità della procedura di iscrizione ipotecaria per mancanza del titolo esecutivo, sostenendo che le predette cartelle decorso un anno dalla notifica perdono la loro efficacia esecutiva dovendo l'ente notificare nuovamente le cartelle e poi procedere esecutivamente;
eccepisce ancora trattarsi di atti inesistenti prescritti, decaduti e nulli perché posti in essere da personale illegittimo assunto con chiamata diretta nell'Ente Pubblico e senza aver partecipato e vinto il pubblico concorso obbligatorio ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.
1.1. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo che il ricorso venga rigettato stante l'infondatezza dei motivi proposti.
1.2. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente insisteva ulteriormente nelle argomentazioni proposte con il ricorso replicando alle argomentazioni di parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso atti (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e intimazione di pagamento) emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dei quali si denunciano non vizi propri, ma per presunti vizi degli atti presupposto.
Viceversa, risulta documentato che gli atti posti a base della comunicazione preventiva di ipoteca e dell'intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati al contribuente e pertanto sono decorsi i termini per impugnarli. Le eccezioni di inesistenza, prescrizione e decadenza risultano, inoltre, del tutto generiche in quanto totalmente carenti dell'indicazione dei motivi in forza dei quali il ricorrente contesta la legittimità delle pretese tributarie, risultando palesemente infondata la questione relativa ai soggetti che hanno emesso gli atti impugnati, i quali, a differenza, di quanto genericamente eccepito, risultano pienamente legittimati sulla base della normativa vigente che regolamenta le attribuzioni dell'Agente della Riscossione.
Segnatamente il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225), all'art. 1, commi
1-9 prevede: la soppressione di Equitalia;
l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente pubblico economico, il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi, le funzioni di riscossione nazionale.
Stante la soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore di parte resistente delle spese del procedimento che si ritiene di determinare, in ragione del valore del ricorso, euro 5000,00, oltre spese generali e diritti accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Roma 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di M;
ontrone dott. Roberto Russo