Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5282 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, quali genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per il riconoscimento
del diritto dell’alunna ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (33 ore settimanali), o in subordine, di assegnare alla stessa un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA
A) del provvedimento “assegnazione docente di sostegno all’alunna con disabilità D.A. -OMISSIS- -OMISSIS-. Anno scolastico 2025-2026”, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS- --OMISSIS- -OMISSIS-, notificato a mezzo pec del 10/10/2025, con nota prot. -OMISSIS-/U del 10.10.2025, che assegna alla minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 33 ore di cui necessita;
B) del Verbale GLO del 6 maggio anno scolastico 2024-2025 di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del ricorrente (all. 1-3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Alfonso NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Rilevato che la minore, per cui agiscono i ricorrenti, è affetta da disturbo dello spettro autistico, riconosciuta dalla CML dell’ASL quale portatrice di handicap, ai sensi dell’art. 3 comma 3, l. 104/92, diagnosi non soggetta a revisione (all. 4).
2. Rilevato che la minore, per l’anno scolastico 2025/2026, sta frequentando la prima classe della scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, per 33 ore settimanali, e necessita di ore di sostegno per l’intero tempo scuola, come si evince dalla verifica finale del PEI (all. 2 del ric.), essendo in più punti indicata la necessità di un supporto costante di un docente di sostegno specializzato.
Rilevato che, in particolare, dal verbale del GLOH del 6 maggio 2024 (All. 3 del ricorso), emerge siffatta esigenza, precisandosi che: “Alla luce delle osservazioni effettuate e dei risultati raggiunti, si propone, per l'anno scolastico successivo, di adottare un percorso educativo-didattico finalizzato a valorizzare le potenzialità dell'alunna, consolidare le competenze acquisite e promuovere uno sviluppo armonico nelle dimensioni cognitiva, affettivo-relazionale e dell'autonomia personale. La commissione si ritiene soddisfatta dei progressi raggiunti della bambina e consiglia, per il prossimo anno scolastico, di valutare se vi sia o meno la necessità dell'affiancamento dell'insegnante di sostegno per l'intera copertura dell'orario scolastico”.
Dalla documentazione scolastica, versata in atti, emerge insomma la necessità della copertura totale del tempo scuola, con un docente dedicato all’alunna, con rapporto in deroga 1:1, cfr. la predetta verifica finale del P.E.I. a.s. 2024/2025, alla voce: “Ore di sostegno richieste per l’a.s. 2025/2026: 33, corrispondente all’intero orario di lezione previsto per il ciclo di studi frequentato. Con la seguente motivazione: alla luce delle osservazioni effettuate e dei progressi registrati, si conferma per l’alunna la fondamentale necessità dell’affidamento di un insegnante di sostegno per l’intero orario settimanale. Tale figura professionale riveste un ruolo cruciale nel processo educativo, in quanto garantisce un supporto individualizzato, favorendo l’inclusione e il benessere dell’alunna all’interno del gruppo classe … in conclusione, l’affidamento dell’insegnante di sostegno rappresenta una risorsa imprescindibile per il successo formativo dell’alunna”;
3. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 15.10.2025 è stata accolta la domanda di misura cautelare monocratica.
4. Nel rapporto informativo del dirigente scolastico, prot. n. -OMISSIS-, prodotto il 4 novembre 2025, s’afferma che: “L’assegnazione a questa Istituzione Scolastica della completa dotazione organica sia in O.D. che in O.F. per l’a.s. 2025/26 si è effettivamente concretizzata il 25 settembre 2025. Da tale data questa Istituzione Scolastica ha potuto attribuire all’alunna A.D. insegnanti di sostegno per 33 ore settimanali, come stabilito da PEI”;
5. Rilevato che, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, la Sezione ha rilevato, allora, quanto segue: “Rilevato che: - alla luce di quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente (in particolare l’avvenuta assegnazione di un docente di sostegno per complessive n. 33 ore sin dal 25 settembre 2025), sussistono profili di inammissibilità (o comunque di improcedibilità) del ricorso, in ragione dell’avvenuta assegnazione, già prima della proposizione del gravame, del sostegno scolastico nella misura auspicata; - è pertanto opportuno, ai fini del decidere, assegnare a parte ricorrente 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per dedurre su quest’unica questione, avvisandola che l’eventuale comportamento omissivo sarà valutato ai sensi dell’art. 64 comma 4, cod. proc. amm.; Valutato quindi di rinviare, per la discussione, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025”;
6. Rilevato che, con memoria difensiva del 17.11.2025, parte ricorrente ha contestato tale tempistica, affermando, in sintesi, che: “(…) Appare incomprensibile e priva di riscontro fattuale la dichiarazione della Dirigente Scolastica — depositata agli atti del presente giudizio — circa l’avvenuto completamento delle ore di sostegno, sin dal 25 settembre 2025. Tale affermazione risulta smentita sia dal fatto che la minore, dal 25 settembre sino alla fine del mese di ottobre, ha beneficiato esclusivamente delle 18 ore settimanali erogate dalla docente Convitto, sia dal decreto di assegnazione trasmesso in data 10 ottobre 2025, impugnato dai ricorrenti, nel quale si disponeva soltanto l’attribuzione di dette 18 ore. Ulteriore conferma della fondatezza delle deduzioni dei ricorrenti è costituita dal decreto di assegnazione docenti del 28 ottobre 2025, con il quale si è provveduto per la prima volta al completamento dell’intero monte ore di sostegno in favore della minore (…)”;
7. Ritenuto, alla luce delle predette acquisizioni documentali, e ritenuta superflua l’ulteriore attività istruttoria, sollecitata da parte ricorrente nella citata memoria difensiva, che il ricorso possa essere definito con sentenza breve, ex art. 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio; il ricorso infatti, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante l’assegnazione di 33 ore di sostegno alla minore, da parte dell’Istituto Scolastico resistente, sia pur soltanto dopo il decreto cautelare monocratico predetto, con il riferito decreto di assegnazione docenti del 28 ottobre 2025;
8. Ritenuto che la suddetta pronuncia in rito non esime peraltro il Collegio dalla disamina circa la fondatezza del ricorso, ai fini della verifica, circa la cd. soccombenza virtuale;
9. Rilevato, a tale riguardo che, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’amministrazione non ha tenuto inizialmente conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica della minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
9. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che relativamente all’impugnata nota del dirigente scolastico prot. -OMISSIS- del 10.10.2025, che assegna alla minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 33 ore di cui necessita, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
10. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza virtuale dell’Amministrazione Scolastica, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite di lite in favore del ricorrente e, per esso, del procuratore antistatario, Avv. Gilda Carla Sannino, liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso NO, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.