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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1666/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1666/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 25.09.2024, congiuntamente da:
, nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) e residente in [...]
92,
e
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2
) e residente in [...]
92, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maura Banti del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), Piazza XXIV Maggio 7/8/9, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024, Pt_1
e premettendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Pescia (PT) in data 29.04.1990, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 01.10.1990) e (il 20.09.1993), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 31/2025 del 27.01.2025 pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate, con ordinanza del 27.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 17.09.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
17.09.2025, nelle quali veniva ribadita la richiesta dell'emissione della sentenza di divorzio e preso atto del parere espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3,
n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
2
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescia (PT) in data
29.04.1990, tra i coniugi , nato a [...], il Parte_1
01.09.1965 e nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 15, P.
II, Serie A, anno 1990);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17.09.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3