Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/1967, n. 2264
CASS
Sentenza 4 ottobre 1967

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Massime3

La valutazione delle prove testimoniali e della loro Rilevanza probatoria costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. ( Conf. 323569). Conforme alla sentenza n. 2744-66, massima n. 325230.*

Il vizio di notificazione, dipendente dalla incompetenza dell'ufficiale giudiziario, e in ogni caso sanato, con effetto ex tunc, dalla Costituzione dell'intimato.*

Compete al giudice di merito determinare le conseguenze della mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, e stabilire se tale circostanza, valutata in relazione alle altre risultanze, valga a far ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. Il relativo apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. Conforme alla sentenza n.1366-66, massima n.322711. ( Cfr. 265-65, 2530-63, 358-63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/1967, n. 2264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2264
    Data del deposito : 4 ottobre 1967

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