Sentenza 4 ottobre 1967
Massime • 3
La valutazione delle prove testimoniali e della loro Rilevanza probatoria costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. ( Conf. 323569). Conforme alla sentenza n. 2744-66, massima n. 325230.*
Il vizio di notificazione, dipendente dalla incompetenza dell'ufficiale giudiziario, e in ogni caso sanato, con effetto ex tunc, dalla Costituzione dell'intimato.*
Compete al giudice di merito determinare le conseguenze della mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, e stabilire se tale circostanza, valutata in relazione alle altre risultanze, valga a far ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. Il relativo apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. Conforme alla sentenza n.1366-66, massima n.322711. ( Cfr. 265-65, 2530-63, 358-63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/1967, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1967 |
Testo completo
Il vizio di notificazione, dipendente dalla incompetenza dell'ufficiale giudiziario, e in ogni caso sanato, con effetto ex tunc, dalla Costituzione dell'intimato.*