TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1047
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Decreto cautelare 25 maggio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
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Ordinanza presidenziale 6 ottobre 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata formulazione dei quesiti

    La Corte ha ritenuto che la selezione e l'individuazione dei quesiti rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Non sono stati ravvisati tali errori nei quesiti contestati, né è stata fornita prova idonea a confutare la correttezza dei quesiti e delle risposte fornite dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di univocità della risposta esatta

    La Corte ha ritenuto che le risposte considerate esatte dalla Commissione di concorso appaiono come quelle sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e ragionevolezza

    Le doglianze sono state ritenute infondate in quanto non sono stati ravvisati vizi di legittimità, ma rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Non sono state prospettate soluzioni di maggiore attendibilità rispetto a quelle individuate dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Somministrazione di quesiti non previsti dal bando

    La censura è infondata poiché la situazione riguardava tutti i candidati, non è stata richiesta estensione dei tempi, non vi è prova che l'interferenza abbia causato ritardo e non vi è prova che un tempo aggiuntivo avrebbe consentito il superamento della prova.

  • Rigettato
    Errata valutazione dei titoli nella formazione della graduatoria

    La doglianza è infondata in quanto il ricorrente non ha titolo per essere inserito in graduatoria. Inoltre, la conversione in decimali non ha comportato un'alterazione dell'ordine di graduatoria, essendo applicata a tutti i candidati.

  • Rigettato
    Violazione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi

    La doglianza è infondata in quanto la procedura selettiva è stata correttamente inquadrata dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di trasparenza amministrativa nella fissazione dei criteri di valutazione

    Le doglianze relative alla tardiva fissazione dei criteri di valutazione sono state ritenute infondate, poiché non è stata dimostrata un'alterazione dell'operato dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento, sviamento e violazione della normativa sulla graduatoria

    La doglianza è infondata in quanto la denominazione "graduatoria generale nazionale" è compatibile con la natura della procedura.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta nella ponderazione dei titoli e delle prove

    La doglianza è infondata in quanto la ponderazione dei titoli e delle prove è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione della par condicio tra i concorrenti

    La doglianza è infondata in quanto non sono stati introdotti nuovi parametri di valutazione che abbiano alterato la par condicio.

  • Rigettato
    Disservizi organizzativi durante la prova scritta

    Le deduzioni contenute nelle difese della parte ricorrente si presentano generiche e prive di reale riscontro. Non vi sono elementi da cui desumere che il mancato superamento della prova scritta sia dipesa, con ragionevole certezza, dalla cattiva organizzazione della prova concorsuale. Inoltre, non risulta che la parte ricorrente abbia manifestato ai Commissari tali disfunzioni durante la prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1047
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1047
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo