TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/08/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 188/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado di cui al R.G. n. 188/2020 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Salvago;
ATTORE
e
(c.f. ) nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. , nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv. Giuseppe Gianluca Urso;
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore , come da atto di citazione: “
1. dichiarare inefficace, e quindi Parte_1
revocare, nei confronti della parte attrice, l'atto di donazione del 4.3.2013 per i motivi di cui
in narrativa;
2. condannare la parte convenuta all'immediato pagamento della somma su
indicata, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
monetaria;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
1 Per i convenuti e , come da comparsa di costituzione e Controparte_1 Controparte_2
risposta: “Rigettare l'avversa domanda di revocatoria. dell'atto di donazione del 04.03.2012.
Ritenere non dovuta nessuna somma di denaro in capo all'odierno convenuto. Con vittorie di
spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che
dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento riguarda due azioni: 1) l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901
c.c.) esperita dall'attore contro i convenuti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e relativa a un atto di donazione del 4.3.2013 (atto pubblico Notaio dott.
[...] Per_1
rep. 132.212, racc. 35.606, registrato in Agrigento il 3.4.2013 n. 1488/1T, in
[...]
atti), con il quale ha donato alla sorella un appartamento Controparte_1 Controparte_2
sito ad Agrigento in via Pier Santi Mattarella n. 56 (immobile identificato con i seguenti dati, a seguito di allineamento mappe: fg. 127, part. 1106, sub 16 – cfr. visura storica in atti); 2) l'azione di condanna verso il convenuto al pagamento a favore Controparte_1
dell'attore di euro 10.000,00.
Nello specifico, l'attore ha rappresentato che, con atto pubblico del 28.5.2012 (Notaio
dott. rep. 130.973, racc. 34.712, registrato in Agrigento il 27.6.2012 n. Persona_1
3491/1T e trascritto in Agrigento il 28.6.2012 ai nn. 13409/11372, in atti) aveva venduto ad il proprio l'appartamento che, poco meno di un anno dopo, sarebbe Controparte_1
stato oggetto della donazione sopra citata. In relazione al suo asserito credito, l'attore ha affermato di aver ricevuto dal l'assegno bancario n. 8216362803-12, datato CP_1
30.9.2012, presso NT AN (in atti), per la somma di 10.000,00 euro, ma di non averlo incassato stante i tentativi di ottenere il pagamento in via bonaria. Successivamente,
il avrebbe estinto tutti i propri rapporti bancari con conseguente impossibilità di CP_1
incassare l'assegno. In questa sede, quindi, l'attore ha formulato due domande: la revocazione dell'atto di donazione del 2013, in quanto volto a diminuire la garanzia
2 patrimoniale del convenuto, e la condanna del convenuto al pagamento Controparte_1
della somma di 10.000,00 euro di cui all'assegno non incassato.
I convenuti, costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie. In particolare,
hanno affermato che il credito di cui all'assegno non sussisterebbe in virtù di precedenti pagamenti effettuati dai convenuti all'attore sia in contanti che a mezzo di assegni bancari.
In particolare, hanno specificato che il “sapeva benissimo che l'assegno oggi Parte_1
contestato non doveva essere incassato stante la compensazione con l'importo già pagato in data 04/05/2006”, con particolare riguardo alla somma di 12.000,00 euro pagata in contanti. Essi hanno aggiunto poi che l'immobile sarebbe stato acquistato da CP_1
sulla base di una procura speciale rilasciata dalla sorella , e sottoscritta
[...] CP_2
anche dal fratello, nella quale si obbligava restituire l'immobile con un atto di CP_1
donazione. I convenuti hanno inoltre eccepito sia la prescrizione del credito che la prescrizione semestrale dell'assegno. Essi, inoltre, hanno contestato la sussistenza di presupposti dell'azione revocatoria, in mancanza di un credito nonché in mancanza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi Tes_1
(udienza del 20.9.2023) e (udienza 26.6.2024), è stata posta
[...] Testimone_2
in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate.
Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento per i motivi di seguito elencati.
Si procede, innanzitutto, all'esame della domanda di condanna al pagamento di
10.000,00 euro di cui all'assegno prodotto, logicamente precedente rispetto alla trattazione dell'azione revocatoria.
La somma indicata nel titolo di credito rappresenta parte del prezzo della compravendita dell'immobile di via Mattarella;
nel relativo atto pubblico del 28.5.2012, l'importo risulta infatti indicato da pagare il 30.09.2012, esattamente la data di emissione dell'assegno non riscosso.
3 L'assegno non riscosso rappresenta una prova scritta del relativo credito. Nel caso di specie, il fatto che l'assegno di 10.000,00 euro non sia stato incassato è provato dalla produzione stessa dell'assegno in giudizio ed è comunque una circostanza non contestata dai convenuti, i quali anzi hanno affermato che l'attore non avrebbe dovuto incassarlo alla luce del pagamento di 12.000,00 euro, avvenuto in contanti più di sei anni prima, e di cui alla ricevuta del 4.5.2006 (pagamento invero non indicato nell'atto di compravendita del
28.5.2012).
Tuttavia, i convenuti, eccependo la non sussistenza del credito di 10.000,00 euro cui all'assegno per via del pagamento in contanti di 12.000,00 euro di sei anni prima, non hanno però tempestivamente allegato né tantomeno provato il fatto che il prezzo dell'immobile, pari a complessivi euro 68.000,00, fosse stato pagato per intero. In presenza della prova del pagamento in contanti di 12.000,00 euro il 4.5.2006 (ricevuta firmata da
), imputabile alla compravendita in questione, ai fini dell'eccezione formulata Parte_1
dai convenuti è dirimente la prova che il prezzo dell'immobile fosse pagato per intero, con eccezione della sola somma di 10.000,00 euro corrispondente all'assegno non incassato del 30.9.2012. Orbene tale prova, a carico del convenuto in quanto relativa al fatto estintivo eccepito, non è stata raggiunta in quanto i convenuti hanno prodotto solamente la citata ricevuta del 4.5.2006 (per euro 15.000,00, di cui 3.000,00 indicati come già pagati nell'atto di compravendita), mentre nulla è stato prodotto sulla restante somma da pagare alla data del rogito (49.000,00 euro).
A ciò si aggiunga che i convenuti non hanno nemmeno allegato e provato l'esistenza di un accordo tra le parti volto a non incassare l'assegno alla luce del pagamento in contanti di 12.000,00 euro.
Privo di pregio è inoltre l'argomento dei convenuti secondo cui avrebbe CP_1
acquistato in nome e per conto della sorella l'immobile, obbligandosi poi a donarglielo.
Anche tralasciando i profili di invalidità della pattuizione con cui il donante si impegna a donare a favore del futuro donatario, nell'atto del 28.5.2012 non risulta alcuna spendita
4 del nome di , con la conseguenza che il bene è stato a tutti gli effetti Controparte_2
acquistato da . Controparte_1
La circostanza, poi, che l'appartamento fosse interessato da infiltrazioni non rileva in relazione al credito vantato dall'attore, in quanto lo stesso atto di compravendita specifica che l'immobile veniva trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. Dalle prove orali, inoltre, è emerso che tali fenomeni erano causati da terzi (proprietari dell'appartamento soprastante) e per i quali erano stati effettuati dei lavori. Peraltro, non risulta che i convenuti abbiano esperito un'azione redibitoria o estimatoria a riguardo.
Sono poi prive di fondamento le eccezioni di prescrizione formulate dai convenuti. Al
credito in questione (relativo al pagamento del corrispettivo di una compravendita) si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente nel caso in esame dalla data di emissione dell'assegno (30.9.2012), con la conseguenza che alla data di notificazione della citazione nel presente procedimento (10.2.2020) il credito non risulta prescritto (è inoltre stato prodotto dall'attore un atto interruttivo di messa in mora ricevuto da Controparte_1
il 20.9.2017). In relazione alla prescrizione semestrale dell'assegno di cui al R.D.
1736/1933, si rileva che essa riguarda altra fattispecie (azioni di regresso tra i diversi obbligati). L'impossibilità poi di portare in esecuzione un assegno bancario per decorso dei relativi termini non implica la prescrizione del credito sottostante.
Il credito di 10.000,00 euro dell'attore, in ultima analisi, risulta pienamente provato alla luce della prova del mancato incasso dell'assegno e della prova del mancato integrale pagamento del prezzo di vendita (credito alla base dell'assegno). Ciò comporta la condanna del convenuto (controparte contrattuale, a differenza della sorella Controparte_1
) al pagamento di 10.000,00 euro, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. CP_2
1284, I comma, c.c. dal 20.9.2017 (data della messa in mora) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda (10.2.2020, notificazione dell'atto di citazione).
Trattandosi di debito di valuta e non di valore e non essendo provato il maggior danno a mente dell'art. 1224, II comma, c.c., non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria.
5 Anche l'azione revocatoria è fondata, in presenza dei relativi requisiti.
In particolare, l'eventus damni si verifica anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01). Nel caso di specie, il credito è
sicuramente sorto al momento dell'emissione dell'assegno (30.9.2012) e la donazione dell'immobile del 4.3.2013 comporta di certo una diminuzione della garanzia patrimoniale di , che si è liberato a titolo gratuito di un immobile. Il consilium fraudis, Controparte_1
inoltre, emerge con tutta evidenza guardando al momento in cui è stata stipulata
(4.3.2013), quando il piano dei pagamenti previsto dalla compravendita del 2012 era ancora in essere (erano previsti, infatti, pagamenti a giugno e settembre 2013).
Infine, come si evince dall'art. 2901, I comma, n. 2, c.c., la consapevolezza del terzo del pregiudizio per le ragioni del creditore non è un requisito richiesto nell'azione revocatoria che abbia ad oggetto atti a titolo gratuito, come nel caso di specie.
Le domande attoree andranno quindi integralmente accolte, con ordine al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione, come per legge, della presente sentenza.
Le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi, alla luce della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma Controparte_1 Parte_1
di 10.000,00 euro, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal
20.9.2017 (data della messa in mora) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale (10.2.2020, notificazione dell'atto di citazione);
6 2) dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di Parte_1
donazione del 4.3.2013 di cui all'atto pubblico Notaio dott. rep. Persona_1
132.212, racc. 35.606, registrato in Agrigento il 3.4.2013 n. 1488/1T, nella parte relativa all'immobile identificato nel medesimo atto al fg. 127, part. 370, sub 16 (ora fg. 127, part. 1106, sub 16) in Agrigento via Piersanti Mattarella;
3) dispone, a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza come per legge;
4) condanna i convenuti e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
all'attore le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA
come per legge, oltre alla rifusione delle spese esenti (contributo unificato e marca da bollo).
Così deciso in Agrigento, il 21.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado di cui al R.G. n. 188/2020 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Salvago;
ATTORE
e
(c.f. ) nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. , nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv. Giuseppe Gianluca Urso;
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore , come da atto di citazione: “
1. dichiarare inefficace, e quindi Parte_1
revocare, nei confronti della parte attrice, l'atto di donazione del 4.3.2013 per i motivi di cui
in narrativa;
2. condannare la parte convenuta all'immediato pagamento della somma su
indicata, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
monetaria;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
1 Per i convenuti e , come da comparsa di costituzione e Controparte_1 Controparte_2
risposta: “Rigettare l'avversa domanda di revocatoria. dell'atto di donazione del 04.03.2012.
Ritenere non dovuta nessuna somma di denaro in capo all'odierno convenuto. Con vittorie di
spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che
dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento riguarda due azioni: 1) l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901
c.c.) esperita dall'attore contro i convenuti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e relativa a un atto di donazione del 4.3.2013 (atto pubblico Notaio dott.
[...] Per_1
rep. 132.212, racc. 35.606, registrato in Agrigento il 3.4.2013 n. 1488/1T, in
[...]
atti), con il quale ha donato alla sorella un appartamento Controparte_1 Controparte_2
sito ad Agrigento in via Pier Santi Mattarella n. 56 (immobile identificato con i seguenti dati, a seguito di allineamento mappe: fg. 127, part. 1106, sub 16 – cfr. visura storica in atti); 2) l'azione di condanna verso il convenuto al pagamento a favore Controparte_1
dell'attore di euro 10.000,00.
Nello specifico, l'attore ha rappresentato che, con atto pubblico del 28.5.2012 (Notaio
dott. rep. 130.973, racc. 34.712, registrato in Agrigento il 27.6.2012 n. Persona_1
3491/1T e trascritto in Agrigento il 28.6.2012 ai nn. 13409/11372, in atti) aveva venduto ad il proprio l'appartamento che, poco meno di un anno dopo, sarebbe Controparte_1
stato oggetto della donazione sopra citata. In relazione al suo asserito credito, l'attore ha affermato di aver ricevuto dal l'assegno bancario n. 8216362803-12, datato CP_1
30.9.2012, presso NT AN (in atti), per la somma di 10.000,00 euro, ma di non averlo incassato stante i tentativi di ottenere il pagamento in via bonaria. Successivamente,
il avrebbe estinto tutti i propri rapporti bancari con conseguente impossibilità di CP_1
incassare l'assegno. In questa sede, quindi, l'attore ha formulato due domande: la revocazione dell'atto di donazione del 2013, in quanto volto a diminuire la garanzia
2 patrimoniale del convenuto, e la condanna del convenuto al pagamento Controparte_1
della somma di 10.000,00 euro di cui all'assegno non incassato.
I convenuti, costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie. In particolare,
hanno affermato che il credito di cui all'assegno non sussisterebbe in virtù di precedenti pagamenti effettuati dai convenuti all'attore sia in contanti che a mezzo di assegni bancari.
In particolare, hanno specificato che il “sapeva benissimo che l'assegno oggi Parte_1
contestato non doveva essere incassato stante la compensazione con l'importo già pagato in data 04/05/2006”, con particolare riguardo alla somma di 12.000,00 euro pagata in contanti. Essi hanno aggiunto poi che l'immobile sarebbe stato acquistato da CP_1
sulla base di una procura speciale rilasciata dalla sorella , e sottoscritta
[...] CP_2
anche dal fratello, nella quale si obbligava restituire l'immobile con un atto di CP_1
donazione. I convenuti hanno inoltre eccepito sia la prescrizione del credito che la prescrizione semestrale dell'assegno. Essi, inoltre, hanno contestato la sussistenza di presupposti dell'azione revocatoria, in mancanza di un credito nonché in mancanza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi Tes_1
(udienza del 20.9.2023) e (udienza 26.6.2024), è stata posta
[...] Testimone_2
in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate.
Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento per i motivi di seguito elencati.
Si procede, innanzitutto, all'esame della domanda di condanna al pagamento di
10.000,00 euro di cui all'assegno prodotto, logicamente precedente rispetto alla trattazione dell'azione revocatoria.
La somma indicata nel titolo di credito rappresenta parte del prezzo della compravendita dell'immobile di via Mattarella;
nel relativo atto pubblico del 28.5.2012, l'importo risulta infatti indicato da pagare il 30.09.2012, esattamente la data di emissione dell'assegno non riscosso.
3 L'assegno non riscosso rappresenta una prova scritta del relativo credito. Nel caso di specie, il fatto che l'assegno di 10.000,00 euro non sia stato incassato è provato dalla produzione stessa dell'assegno in giudizio ed è comunque una circostanza non contestata dai convenuti, i quali anzi hanno affermato che l'attore non avrebbe dovuto incassarlo alla luce del pagamento di 12.000,00 euro, avvenuto in contanti più di sei anni prima, e di cui alla ricevuta del 4.5.2006 (pagamento invero non indicato nell'atto di compravendita del
28.5.2012).
Tuttavia, i convenuti, eccependo la non sussistenza del credito di 10.000,00 euro cui all'assegno per via del pagamento in contanti di 12.000,00 euro di sei anni prima, non hanno però tempestivamente allegato né tantomeno provato il fatto che il prezzo dell'immobile, pari a complessivi euro 68.000,00, fosse stato pagato per intero. In presenza della prova del pagamento in contanti di 12.000,00 euro il 4.5.2006 (ricevuta firmata da
), imputabile alla compravendita in questione, ai fini dell'eccezione formulata Parte_1
dai convenuti è dirimente la prova che il prezzo dell'immobile fosse pagato per intero, con eccezione della sola somma di 10.000,00 euro corrispondente all'assegno non incassato del 30.9.2012. Orbene tale prova, a carico del convenuto in quanto relativa al fatto estintivo eccepito, non è stata raggiunta in quanto i convenuti hanno prodotto solamente la citata ricevuta del 4.5.2006 (per euro 15.000,00, di cui 3.000,00 indicati come già pagati nell'atto di compravendita), mentre nulla è stato prodotto sulla restante somma da pagare alla data del rogito (49.000,00 euro).
A ciò si aggiunga che i convenuti non hanno nemmeno allegato e provato l'esistenza di un accordo tra le parti volto a non incassare l'assegno alla luce del pagamento in contanti di 12.000,00 euro.
Privo di pregio è inoltre l'argomento dei convenuti secondo cui avrebbe CP_1
acquistato in nome e per conto della sorella l'immobile, obbligandosi poi a donarglielo.
Anche tralasciando i profili di invalidità della pattuizione con cui il donante si impegna a donare a favore del futuro donatario, nell'atto del 28.5.2012 non risulta alcuna spendita
4 del nome di , con la conseguenza che il bene è stato a tutti gli effetti Controparte_2
acquistato da . Controparte_1
La circostanza, poi, che l'appartamento fosse interessato da infiltrazioni non rileva in relazione al credito vantato dall'attore, in quanto lo stesso atto di compravendita specifica che l'immobile veniva trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. Dalle prove orali, inoltre, è emerso che tali fenomeni erano causati da terzi (proprietari dell'appartamento soprastante) e per i quali erano stati effettuati dei lavori. Peraltro, non risulta che i convenuti abbiano esperito un'azione redibitoria o estimatoria a riguardo.
Sono poi prive di fondamento le eccezioni di prescrizione formulate dai convenuti. Al
credito in questione (relativo al pagamento del corrispettivo di una compravendita) si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente nel caso in esame dalla data di emissione dell'assegno (30.9.2012), con la conseguenza che alla data di notificazione della citazione nel presente procedimento (10.2.2020) il credito non risulta prescritto (è inoltre stato prodotto dall'attore un atto interruttivo di messa in mora ricevuto da Controparte_1
il 20.9.2017). In relazione alla prescrizione semestrale dell'assegno di cui al R.D.
1736/1933, si rileva che essa riguarda altra fattispecie (azioni di regresso tra i diversi obbligati). L'impossibilità poi di portare in esecuzione un assegno bancario per decorso dei relativi termini non implica la prescrizione del credito sottostante.
Il credito di 10.000,00 euro dell'attore, in ultima analisi, risulta pienamente provato alla luce della prova del mancato incasso dell'assegno e della prova del mancato integrale pagamento del prezzo di vendita (credito alla base dell'assegno). Ciò comporta la condanna del convenuto (controparte contrattuale, a differenza della sorella Controparte_1
) al pagamento di 10.000,00 euro, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. CP_2
1284, I comma, c.c. dal 20.9.2017 (data della messa in mora) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda (10.2.2020, notificazione dell'atto di citazione).
Trattandosi di debito di valuta e non di valore e non essendo provato il maggior danno a mente dell'art. 1224, II comma, c.c., non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria.
5 Anche l'azione revocatoria è fondata, in presenza dei relativi requisiti.
In particolare, l'eventus damni si verifica anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01). Nel caso di specie, il credito è
sicuramente sorto al momento dell'emissione dell'assegno (30.9.2012) e la donazione dell'immobile del 4.3.2013 comporta di certo una diminuzione della garanzia patrimoniale di , che si è liberato a titolo gratuito di un immobile. Il consilium fraudis, Controparte_1
inoltre, emerge con tutta evidenza guardando al momento in cui è stata stipulata
(4.3.2013), quando il piano dei pagamenti previsto dalla compravendita del 2012 era ancora in essere (erano previsti, infatti, pagamenti a giugno e settembre 2013).
Infine, come si evince dall'art. 2901, I comma, n. 2, c.c., la consapevolezza del terzo del pregiudizio per le ragioni del creditore non è un requisito richiesto nell'azione revocatoria che abbia ad oggetto atti a titolo gratuito, come nel caso di specie.
Le domande attoree andranno quindi integralmente accolte, con ordine al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione, come per legge, della presente sentenza.
Le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi, alla luce della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma Controparte_1 Parte_1
di 10.000,00 euro, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal
20.9.2017 (data della messa in mora) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale (10.2.2020, notificazione dell'atto di citazione);
6 2) dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di Parte_1
donazione del 4.3.2013 di cui all'atto pubblico Notaio dott. rep. Persona_1
132.212, racc. 35.606, registrato in Agrigento il 3.4.2013 n. 1488/1T, nella parte relativa all'immobile identificato nel medesimo atto al fg. 127, part. 370, sub 16 (ora fg. 127, part. 1106, sub 16) in Agrigento via Piersanti Mattarella;
3) dispone, a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza come per legge;
4) condanna i convenuti e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
all'attore le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA
come per legge, oltre alla rifusione delle spese esenti (contributo unificato e marca da bollo).
Così deciso in Agrigento, il 21.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7