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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 14324/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Federica Benvenuti Giudice
Dott. Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 14324/2025 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. GORGHETTO Parte_1 C.F._1
ELISA, ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
), C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Ricorso ex art. 337quinquies c.c.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale del 4.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso nei confronti di Parte_1 Controparte_1
chiedendo la parziale modifica della sentenza n. 2095/2024, pubblicata il
[...]
17.6.2024 nel procedimento civile R.G. 12065/2023 del Tribunale di Venezia, e in particolare di disporre che gli incontri tra il sig. Controparte_1
e la figlia minore si svolgano in modalità protetta presso il Consultorio
[...] Per_1
dell'ULSS4 di San Donà di Piave con monitoraggio dello stesso e non più presso l'abitazione della signora Parte_1
La ricorrente ha allegato che dalla relazione tra i sig.ri e Parte_1 [...]
(divorziati nel 2020), nasceva a San Donà di Piave Controparte_1
(VE) il 16.4.2022 la loro figlia , residente con la madre a San Donà di Piave e Persona_2
che con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. rubricato al R.G. n. 12065/2023, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il sig. chiedendo la Controparte_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia.
La sig.ra ha evidenziato che, a conclusione di detto procedimento, la sentenza n. Parte_1
2095/2024, pubblicata il 17.6.2024, ha previsto, in particolare, che le modalità di visita tra padre e figlia potessero essere assentite solo in ambiente protetto presso la casa di abitazione della sig.ra e alla presenza di quest'ultima, sempre con l'accordo di Parte_1
quest'ultima e salvo congruo preavviso.
Il resistente, seppur ritualmente notiziato del procedimento, non si è costituito ed è rimasto contumace.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni il 4.12.2025.
La domanda di parte ricorrente è fondata è può trovare accoglimento.
La sig.ra ha allegato in particolare che: Parte_1
- dal mese di ottobre 2024 il sig. si rendeva Controparte_1
irreperibile e per oltre cinque mesi non chiamava la sig.ra per sapere come stesse Parte_1
la figlia;
- nel mese di marzo 2025 questi contattava la sig.ra giustificando la sua assenza Parte_1
per mesi con una detenzione presso il carcere di Milano e chiedeva di poter vedere Per_1
paventando un ritorno a San Donà di Piave a breve;
dopo alcune settimane egli chiamava nuovamente la sig.ra in evidente stato di alterazione, chiedendo di vedere Parte_1 Per_1
ma questa era ammalata e passava senza preavviso alcuni giorni dopo lasciando una borsa con degli indumenti per bambina all'interno e qualche succo;
- durante le conversazioni telefoniche, il sig. per la maggior parte delle volte CP_1
appariva in evidente stato di alterazione da stupefacenti, l'eloquio non era fluente e spesso le frasi erano confusionarie e con tono minaccioso;
- nelle ultime settimane, inoltre, lo stesso ha cercato la sig.ra anche in orari poco Parte_1
adeguati a casa della stessa e sul suo posto di lavoro mettendola in difficoltà;
- il sig. pretende di vedere la figlia senza preavviso e in orari non consoni per una CP_1
bambina di appena tre anni e;
- le frequentazioni e lo stile di vita del sig. non consento più che le visite tra padre e CP_1
figlia avvengano a casa dell'odierna ricorrente e siano monitorate solo dalla stessa considerata la pericolosità dell' CP_1
All'udienza del 4.12.2025, la ricorrente ha dato atto che il sig. sarebbe stato CP_1
rimpatriato.
Ciò posto, si evidenzia che nella sentenza n. 2095/2024, passata in giudicato, sono stati accertati fatti tali da indurre a formulare una prognosi negativa in ordine all'idoneità del sig. di farsi carico della crescita della figlia, dato che la frequentazione con è CP_1 Per_1
sempre stata sporadica, con significativi e prolungati periodi di totale assenza e anche il mantenimento è stato corrisposto alla madre in modo del tutto sporadico.
Tale situazione appare permanere nell'attualità e, anzi, si è aggravata, dato che non solo egli continua in questa frequentazione del tutto sporadica, ma le attuali modalità di frequentazione, che prevedono che essa possa avvenire presso la casa di abitazione della sig.ra e alla presenza di quest'ultima, non paiono più tutelanti per la minore e per Parte_1
la madre, dato che il sig. non è in questo momento in grado garantire che gli CP_1
incontri avvengano in tranquillità e sicurezza per la minore e per la madre.
Pertanto, si deve prevedere che se il sig. tornerà in Italia, le eventuali visite tra CP_1
padre e figlia dovranno necessariamente svolgersi tramite modalità protette ed intermediate dal Servizio pubblico, per cui il padre dovrà previamente rivolgersi al Consultorio Familiare dell'ULSS n. 4 che in tal caso sarà tenuto ad individuare le modalità più tutelanti per la minore per la frequentazione con il padre. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerata la bassa complessità della questione affrontata e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
A modifica della sentenza 2095/2024 pubblicata il 17.6.2024 nel procedimento civile R.G.
12065/2023 del Tribunale di Venezia:
- Dispone che gli incontri tra e la figlia avvengano Controparte_1
con modalità protette, per cui il padre dovrà previamente rivolgersi al Consultorio dell'ULSS n. 4 di San Donà di Piave che in tal caso sarà tenuto ad individuare le modalità più tutelanti per la minore per la frequentazione con il padre.
- Fermo il resto.
- Condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in €1.700,00 per compensi (€460,00 fase di studio, €389,00 fase introduttiva e €851,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di Consiglio del 9/12/2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca