Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
L'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento di primo grado, in seguito ad accoglimento del ricorso del P.M., va disposto in favore della Corte di appello, essendo ridivenuta appellabile la sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 26 del 2007) dell'art. 593 cod. proc. pen., come modif. dalla L. n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva la appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2009, n. 39956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39956 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2327
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 35503/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
1) CO FA SE N. IL 18/05/1982;
avverso la sentenza n. 2761/2007 TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 20/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto annullamento con rinvio. OSSERVA
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 20 maggio 2008 (con indicazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione), all'esito di giudizio svoltosi con rito ordinario, assolveva ON AB SE dal reato di detenzione di circa 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, nonché da quello di coltivazione di una pianta di sostanza della stessa natura, con la formula perché il fatto non sussiste, sul rilievo della ritenuta destinazione dell'intero quantitativo di droga all'uso personale dell'imputato. Per quel che riguarda in particolare la coltivazione della pianta di marijuana, il giudicante disattendeva la richiesta di condanna avanzata dal P.M. - il quale aveva evocato il più recente indirizzo interpretativo espresso in proposito dalle Sezioni Unite della Cassazione - ed affermava che in materia di coltivazione di stupefacenti la punibilità della condotta sarebbe ricollegabile alla "idoneità della coltivazione, non solo in astratto, ma in concreto, a fornire sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi", elemento quest'ultimo la cui sussistenza dovrebbe essere "valutata dal giudice in base agli elementi forniti dall'accusa, non diversamente dai casi di detenzione di sostanza atta al consumo immediato" (pag. 4 della sentenza). Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Catania, con atto depositato il 1 luglio 2008, deducendo violazione di legge, relativamente all'assoluzione per il reato di coltivazione - ed anche con riferimento a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 24 aprile 2008 - sul rilievo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel parificare la detenzione alla coltivazione di droga, con riferimento alla causa di non punibilità per la destinazione della droga all'uso personale. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Intervenendo per dirimere un contrasto interpretativo delineatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, protrattosi pur dopo l'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006 che ha apportato significative modifiche in tema di reati concernenti gli stupefacenti, le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse enunciando il principio di diritto così massimato: "Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale" (Sez. U., n. 28605 del 24/04/2008 Ud. - dep. 10/07/2008 - imp. Di Salvia, Rv. 239920; Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata).
Avendo nella concreta fattispecie lo stesso Tribunale dato atto della presenza del principio attivo della cannabis nella sostanza erbacea coltivata, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame.
Quanto all'individuazione del giudice del rinvio, valgono le considerazioni che seguono. In virtù dell'art. 569 c.p.p., comma 1, "la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione". Nel caso in esame il Procuratore della Repubblica di Catania ha proposto direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale. Dunque, il P.M. ricorrente aveva certamente il diritto di appellare la sentenza del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 46 del 2006 (c.d. "legge Pecorella") nella parte in cui escludeva per il P.M. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento.
Il ricorrente si è pertanto avvalso, come peraltro specificamente evidenziato nel contesto dell'atto di impugnazione, della facoltà riconosciutagli dall'art. 569 c.p.p. di proporre direttamente ricorso per cassazione per dedurre la denunciata violazione di legge. Trattandosi di un caso in cui nel giudizio di appello non si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (non vertendosi in alcuna delle ipotesi, tassative, di annullamento di cui all'art. 604 c.p.p.), deve conseguentemente trovare applicazione l'art. 569 c.p.p., comma 4, in forza del quale "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di Cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello". Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata, limitatamente al reato di coltivazione, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte d'Appello di Catania che si atterrà al principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ed ai criteri ermeneutici nella stessa indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di coltivazione di pianta stupefacente e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009