Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2009, n. 39956
CASS
Sentenza 23 settembre 2009

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L'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento di primo grado, in seguito ad accoglimento del ricorso del P.M., va disposto in favore della Corte di appello, essendo ridivenuta appellabile la sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 26 del 2007) dell'art. 593 cod. proc. pen., come modif. dalla L. n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva la appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2009, n. 39956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39956
    Data del deposito : 23 settembre 2009

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