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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2441/2025 R.G.
T R A rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Claudio Alboreto;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Massimiliano Nicastri;
CP_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data CP_1
15.08.2010 era nato il figlio che entrambi avevano riconosciuto;
Per_1
2. con decreto collegiale del 04.04.2017 il Tribunale di Bari aveva dettato una prima regolamentazione relativamente al figlio, sulla scorta di un ricorso congiunto depositato dalle parti;
3. nelle more il figlio era stato di fatto collocato presso il padre;
chiedeva al Tribunale di Bari la modifica delle precedenti statuizioni giudiziali, disponendosi il collocamento prevalente del figlio presso di sé o, in subordine, il collocamento paritario, revocandosi in ogni caso il contributo paterno al mantenimento della prole, con ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie e dell'AUU.
In data 25.08.2025 si costituiva in giudizio la resistente chiedendo confermarsi le CP_1 condizioni vigenti ed a suo tempo concordate.
All'udienza figurata del 22.10.2025, previo deposito delle note scritte d'udienza da ambedue le parti e della convenzione da loro sottoscritta in data 13.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 24.10.2025 interveniva nel giudizio, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, si osserva che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio
(nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione recante la data del
13.10.2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato - alla luce dei nuovi elementi dedotti (la volontà condivisa dal figlio di convivere con ambedue i genitori a settimane alterne) - che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento del figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, sia in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti, tra l'altro:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore con suo collocamento paritario;
2. hanno pattuito l'obbligo a loro carico di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio, da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
3. hanno, altresì, concordato la ripartizione nella misura del 50% dell'Assegno Unico
Universale; Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 24.02.2025 da Parte_1 nei riguardi di così provvede:
[...] CP_1
1. a modifica delle precedenti statuizioni giudiziali, prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata 13.10.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2441/2025 R.G.
T R A rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Claudio Alboreto;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Massimiliano Nicastri;
CP_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data CP_1
15.08.2010 era nato il figlio che entrambi avevano riconosciuto;
Per_1
2. con decreto collegiale del 04.04.2017 il Tribunale di Bari aveva dettato una prima regolamentazione relativamente al figlio, sulla scorta di un ricorso congiunto depositato dalle parti;
3. nelle more il figlio era stato di fatto collocato presso il padre;
chiedeva al Tribunale di Bari la modifica delle precedenti statuizioni giudiziali, disponendosi il collocamento prevalente del figlio presso di sé o, in subordine, il collocamento paritario, revocandosi in ogni caso il contributo paterno al mantenimento della prole, con ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie e dell'AUU.
In data 25.08.2025 si costituiva in giudizio la resistente chiedendo confermarsi le CP_1 condizioni vigenti ed a suo tempo concordate.
All'udienza figurata del 22.10.2025, previo deposito delle note scritte d'udienza da ambedue le parti e della convenzione da loro sottoscritta in data 13.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 24.10.2025 interveniva nel giudizio, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, si osserva che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio
(nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione recante la data del
13.10.2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato - alla luce dei nuovi elementi dedotti (la volontà condivisa dal figlio di convivere con ambedue i genitori a settimane alterne) - che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento del figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, sia in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti, tra l'altro:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore con suo collocamento paritario;
2. hanno pattuito l'obbligo a loro carico di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio, da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
3. hanno, altresì, concordato la ripartizione nella misura del 50% dell'Assegno Unico
Universale; Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 24.02.2025 da Parte_1 nei riguardi di così provvede:
[...] CP_1
1. a modifica delle precedenti statuizioni giudiziali, prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata 13.10.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato