Sentenza breve 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/01/2021, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00072/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Ugo Foscolo, 13;
contro
Prefettura di -OMISSIS- in persona del Prefetto Pro Tempore non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento cod.-OMISSIS-della Prefettura di -OMISSIS- del 29.9.2020, con cui veniva rigettata l'istanza di emersione del rapporto di lavoro ex art. 103 comma 1 d.l. n. 34/2020, mod-OMISSIS-, presentata in data 12.8.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, assistito da istanza cautelare, è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale la Prefettura – Sportello Unico per l’immigrazione di -OMISSIS- ha respinto l’istanza, presentata dal ricorrente, di emersione del rapporto di lavoro ex art. 103 comma 1 d.l. n. -OMISSIS-
Espone il ricorrente di essere destinatario di un’offerta di lavoro a tempo indeterminato per 25 ore settimanali, con retribuzione di 6 euro all’ora, a decorrere dal 5 ottobre 2020, in ragione della quale il datore di lavoro, sig.-OMISSIS- ha inoltrato la richiesta di emersione in via telematica.
L’istanza è stata, tuttavia, respinta con il provvedimento qui censurato, in ragione della rilevata esistenza a carico del lavoratore di una sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. per reati inerenti agli -OMISSIS-.
Incorrendo nella preclusione di cui all’art. 103 comma 10 lettera c) del d.l. n. 34/2020, secondo il quale “non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri […] che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli -OMISSIS-, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”, in presenza di un condanna, anche se non definitiva e assunta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per un reato espressamente individuato come ostativo dal Legislatore, l’amministrazione ha ritenuto non accoglibile l’istanza di emersione presentata in favore dello straniero.
Il ricorso è affidato ad una serie di doglianze che possono essere così sinteticamente riassunte: la presenza della condanna, allo stato non definitiva, assunta a seguito di patteggiamento e per la quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni per disporne la sospensione condizionale, non poteva costituire elemento ostativo al positivo esperimento della procedura di emersione.
Il diniego opposto dall’amministrazione ha quindi finito per tradursi in una decisione automatica, assunta sulla sola base dell’esistenza della condanna inflitta al lavoratore emergente, senza alcuna valutazione della situazione concreta circa la pericolosità sociale dello straniero.
La non definitività della condanna subita, avverso la quale pende ricorso in Cassazione, e l’avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che può portare all’estinzione del reato decorsi cinque anni dalla concessione del beneficio, avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad effettuare una valutazione più attenta ed un adeguato bilanciamento della situazione, dando risalto alla non accertata e definitiva responsabilità del richiedente, dando esito favorevole alla richiesta di emersione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, assistita dall’Avvocatura dello Stato, la cui difesa ha controdedotto ai motivi di ricorso, ribadendo la legittima applicazione del disposto normativo di cui all’art. 103 comma 10 lettera c) del d.l. n. 34/2020, stante l’esistenza a carico del lavoratore emergente di una sentenza non definitiva, di applicazione su richiesta delle parti, di condanna per reati inerenti agli -OMISSIS-.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020, come da verbale.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Incontestata l’esistenza a carico del ricorrente di una sentenza di condanna per reati inerenti agli -OMISSIS-, sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sebbene non definitiva; è altrettanto indiscutibile che tale condizione rientri pacificamente nell’ambito della previsione normativa disciplinante la procedura di emersione di cui è causa, avendo il Legislatore individuato le condizioni e le cause ostative al positivo espletamento della procedura di emersione.
Il carattere preclusivo della condanna risulta da una valutazione compiuta direttamente dal Legislatore, per cui non era consentito alla Prefettura svolgere alcuna verifica in concreto in ordine alla pericolosità sociale dello straniero.
Legittimamente quindi è stata riscontrata la sussistenza di una condizione di non ammissibilità della richiesta di emersione, così come previsto dalla normativa recentemente introdotta.
Nè può assumere rilevanza, così come prospettato dalla difesa istante, l’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena : deve, infatti, tenersi fermo il principio per il quale “la sospensione condizionale della pena ha una rilevanza circoscritta all’ambito penale” (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2016, n. 3874), e ciò anche atteso che “La sospensione condizionale della pena concessa in sede penale, che si proietta nel futuro e si fonda sulla prognosi favorevole di cui all’art. 164 c.p., non esclude la valutabilità del precedente in vista della formulazione di un giudizio, che per necessità è de praeterito, sulla condotta dello straniero e sul possesso da parte di questi dei requisiti per il conseguimento o il rinnovo del titolo che gli consente il soggiorno nel territorio nazionale (Cons. St., sez. IV, 14.7.2004, n. 5090).” (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 1289).
Analogamente a quanto pacificamente affermato con riferimento alla disciplina di cui all’art. 4, comma 3 del D.lgs. 286/98, che ha stabilito prescrizioni del tutto sovrapponibili a quelle applicate nel caso di specie, a fronte dell’efficacia ostativa delle condanne espressamente individuate dal Legislatore, la sola concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta del tutto irrilevante al fine di superare la preclusione normativa.
Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2008 – sia pure pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al meccanismo automaticamente ostativo di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e con specifico riferimento ai reati inerenti agli -OMISSIS- – ha espressamente affermato che non possa “...essere considerata manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non aver dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, a differenza di quanto avviene per l'espulsione dal territorio nazionale come misura di sicurezza (sentenza n. 58 del 1995). Invero, il fatto che la prognosi favorevole in merito all'astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di ulteriori reati sia condotta, ai fini della non esecuzione della pena, con criteri diversi da quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalità-equità, attesa la non coincidenza delle due suddette valutazioni.”.
Per detti motivi, attesa l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00€ (millecinquecento/00) oltre ad oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.