TRIB
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
13.12.2023, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5164/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Sorrentino
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Diodata Ardolino
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
TU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento - ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque il rigetto dello stesso per infondatezza, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
13.12.2023, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, viti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
L'istante si duole, in buona sostanza, della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale, asseritamente rappresentato da: un deficit a livello osteoarticolare, con compromissione della capacità motorie della paziente, un'insufficienza venosa bilaterale arti inferiore con sindrome flebitica, compromissione del visus per degenerazione maculare senile, deficit del sistema neuro-psichico. Tali patologie, secondo la prospettazione di parte ricorrente, “determinano notevoli limitazioni funzionali, tali da gravare, in maniera determinante, sul grado di autonomia della stessa”.
Orbene, giova ricordare, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cassazione n. 15882/2015) “la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521;
Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)
3 (cfr ex plurimis Cass. 5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale prende adeguatamente in considerazione tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, dell'inquadramento diagnostico.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo - si sofferma con precisione sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento
(cfr. elaborato in atti), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva il Ctu che la periziata è affetta dalle seguenti infermità: “Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Sindrome ansioso-depressiva. Artrosi polidistrettuale con osteoporosi.
Degenerazione maculare senile”.
Quanto alla censura afferente la sottovalutazione delle patologie dell'apparato osteoarticolare, deve rilevarsi che il TU ha riscontrato una “artrosi polidistrettuale con osteoporosi”, avendo cura di precisare che, all'esame obiettivo dell'apparato osteo-articolare, è possibile osservare: “Scheletro conforme all'età ed al sesso. I cambi posturali e la deambulazione avvengono autonomamente, la stazione eretta è possibile senza appoggio. Si evidenziano alcune limitazioni funzionali nei movimenti attivi e passivi delle maggiori articolazioni.”
In merito, invece, al lamentato deficit del sistema neuro-psichico, si evidenzia che il ctu ha rilevato una sindrome ansio-depressiva e ciò sulla scorta della documentazione medica versata in atti nonché all'esito dell'espletato esame obiettivo a cui la ricorrente è apparsa quale “Soggetto disponibile al colloquio, apparentemente ben orientato nello spazio e nel tempo in assenza di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. Integri i poteri di critica e di giudizio”.
Quanto, poi, alle doglianze circa l'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori nonché alla degenerazione maculare senile, si evidenzia che le stesse risultano riscontrate dal ctu e dallo stesso tenute in considerazione, unitamente alle già esaminate patologie.
4 Tale quadro patologico conduce il consulente a ritenere la periziata invalida nella misura del 100%, senza riconoscimento del beneficio di indennità di accompagnamento, precisando il sanitario che la deambulazione è autonoma ed è possibile la stazione eretta senza appoggio.
Aggiunge, ancora, che “Nel caso in esame la paziente è una donna che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con l'uso costante di terapie mediche, ma non sono presenti le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare che sono i presupposti di legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento”.
È dunque evidente che il TU ha evidenziato, attraverso un accurato esame obiettivo, come il quadro clinico, pur di particolare impegno, non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la ricorrente in grado di provvedere a sé stessa.
Non sortisce, poi, effetti rilevanti la deduzione attorea relativa alla mancata somministrazione da parte del TU dei test ADL e IADL. Ed invero, il TU non li ha menzionati, dando ad intendere di non averli somministrati. In ogni caso, essi sono a discrezione del consulente il quale può valutare se somministrarli e decidere il peso da dare alle risposte fornite dal periziando. In tale ultima evenienza, la motivazione dell'inutilizzabilità dei risultati dei test può essere esplicita o può desumersi dal riscontro delle condizioni psicofisiche del periziando durante l'esame obiettivo da lui condotto e dalle conseguenti conclusioni mediche. In ogni caso, va rilevato che l'istante ha omesso di specificare, e tanto meno di documentare,
l'indispensabilità della suddetta metodologia in base ai canoni fondamentali della scienza medico-legale.
Ne discende che la censura appare destituita di fondamento.
Alla luce di quanto detto, deve pertanto rilevarsi che le contestazioni mosse dalla ricorrente non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). In effetti, le critiche alla
5 TU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la TU disposta in fase di atp.
In definitiva la valutazione del TU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione ai presupposti per il beneficio richiesto. Le conclusioni del TU, dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal TU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi non determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Quanto, infine, alla ulteriore documentazione medica depositata unitamente al ricorso in opposizione, di formazione successiva alla fase di atp, deve rilevarsi, in via assorbente, che l'istante non ha dedotto la sussistenza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, né ha specificato se, ed in che modo, la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal
TU in sede di A.T.P., in modo tale da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Ed invero la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del
2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che un eventuale approfondimento a mezzo di nuova c.t.u., o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile
6 funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conclusivamente, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente
(v.si ricorso ATP), le spese di lite sono irripetibili.
Le spese di TU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, resa in fase di ATP, a carico dell' come liquidate in CP_1
separato decreto.
Si comunichi.
Nola, 09.01.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
13.12.2023, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5164/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Sorrentino
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Diodata Ardolino
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
TU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento - ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque il rigetto dello stesso per infondatezza, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
13.12.2023, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, viti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
L'istante si duole, in buona sostanza, della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale, asseritamente rappresentato da: un deficit a livello osteoarticolare, con compromissione della capacità motorie della paziente, un'insufficienza venosa bilaterale arti inferiore con sindrome flebitica, compromissione del visus per degenerazione maculare senile, deficit del sistema neuro-psichico. Tali patologie, secondo la prospettazione di parte ricorrente, “determinano notevoli limitazioni funzionali, tali da gravare, in maniera determinante, sul grado di autonomia della stessa”.
Orbene, giova ricordare, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cassazione n. 15882/2015) “la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521;
Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)
3 (cfr ex plurimis Cass. 5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale prende adeguatamente in considerazione tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, dell'inquadramento diagnostico.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo - si sofferma con precisione sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento
(cfr. elaborato in atti), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva il Ctu che la periziata è affetta dalle seguenti infermità: “Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Sindrome ansioso-depressiva. Artrosi polidistrettuale con osteoporosi.
Degenerazione maculare senile”.
Quanto alla censura afferente la sottovalutazione delle patologie dell'apparato osteoarticolare, deve rilevarsi che il TU ha riscontrato una “artrosi polidistrettuale con osteoporosi”, avendo cura di precisare che, all'esame obiettivo dell'apparato osteo-articolare, è possibile osservare: “Scheletro conforme all'età ed al sesso. I cambi posturali e la deambulazione avvengono autonomamente, la stazione eretta è possibile senza appoggio. Si evidenziano alcune limitazioni funzionali nei movimenti attivi e passivi delle maggiori articolazioni.”
In merito, invece, al lamentato deficit del sistema neuro-psichico, si evidenzia che il ctu ha rilevato una sindrome ansio-depressiva e ciò sulla scorta della documentazione medica versata in atti nonché all'esito dell'espletato esame obiettivo a cui la ricorrente è apparsa quale “Soggetto disponibile al colloquio, apparentemente ben orientato nello spazio e nel tempo in assenza di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. Integri i poteri di critica e di giudizio”.
Quanto, poi, alle doglianze circa l'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori nonché alla degenerazione maculare senile, si evidenzia che le stesse risultano riscontrate dal ctu e dallo stesso tenute in considerazione, unitamente alle già esaminate patologie.
4 Tale quadro patologico conduce il consulente a ritenere la periziata invalida nella misura del 100%, senza riconoscimento del beneficio di indennità di accompagnamento, precisando il sanitario che la deambulazione è autonoma ed è possibile la stazione eretta senza appoggio.
Aggiunge, ancora, che “Nel caso in esame la paziente è una donna che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con l'uso costante di terapie mediche, ma non sono presenti le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare che sono i presupposti di legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento”.
È dunque evidente che il TU ha evidenziato, attraverso un accurato esame obiettivo, come il quadro clinico, pur di particolare impegno, non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la ricorrente in grado di provvedere a sé stessa.
Non sortisce, poi, effetti rilevanti la deduzione attorea relativa alla mancata somministrazione da parte del TU dei test ADL e IADL. Ed invero, il TU non li ha menzionati, dando ad intendere di non averli somministrati. In ogni caso, essi sono a discrezione del consulente il quale può valutare se somministrarli e decidere il peso da dare alle risposte fornite dal periziando. In tale ultima evenienza, la motivazione dell'inutilizzabilità dei risultati dei test può essere esplicita o può desumersi dal riscontro delle condizioni psicofisiche del periziando durante l'esame obiettivo da lui condotto e dalle conseguenti conclusioni mediche. In ogni caso, va rilevato che l'istante ha omesso di specificare, e tanto meno di documentare,
l'indispensabilità della suddetta metodologia in base ai canoni fondamentali della scienza medico-legale.
Ne discende che la censura appare destituita di fondamento.
Alla luce di quanto detto, deve pertanto rilevarsi che le contestazioni mosse dalla ricorrente non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). In effetti, le critiche alla
5 TU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la TU disposta in fase di atp.
In definitiva la valutazione del TU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione ai presupposti per il beneficio richiesto. Le conclusioni del TU, dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal TU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi non determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Quanto, infine, alla ulteriore documentazione medica depositata unitamente al ricorso in opposizione, di formazione successiva alla fase di atp, deve rilevarsi, in via assorbente, che l'istante non ha dedotto la sussistenza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, né ha specificato se, ed in che modo, la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal
TU in sede di A.T.P., in modo tale da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Ed invero la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del
2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che un eventuale approfondimento a mezzo di nuova c.t.u., o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile
6 funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conclusivamente, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente
(v.si ricorso ATP), le spese di lite sono irripetibili.
Le spese di TU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, resa in fase di ATP, a carico dell' come liquidate in CP_1
separato decreto.
Si comunichi.
Nola, 09.01.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
7