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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1182/2024 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
Pa
AT US IN DATA 01/02/1976 (CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SAIA MONIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 19.11.1971 (CF: ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 7 ottobre Parte_1 Controparte_1
1995, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al n. 326, P. 1, anno
1995.
Dalla loro unione sono nati sono nati due figli , il 7.09.1995, e il 13.09.2001, Per_1 Per_2
maggiorenni ed autosufficienti economicamente.
Con ricorso depositato in data 27/01/2024 , premettendo che il rapporto di coniugio Parte_1
si è deteriorato al punto da essere divenuta intollerabile la convivenza tanto che la stessa dal settembre 2023 ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del figlio , ed ha chiesto a Per_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale senza disposizioni di carattere economico essendo la stessa autosufficiente.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 20.11.2024, il resistente Controparte_1
è personalmente comparso, senza costituirsi, e la ricorrente ha insistito nella volontà di
[...]
separarsi; pertanto, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Il resistente, nonostante la rituale notifica, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è fondata e CP_2
deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nessun'altra statuizione di natura economica deve essere adottata in assenza di domanda. Nulla va disposto sui figli, essendo entrambi maggiorenni.
Avendo riguardo all'esito e alla natura del presente giudizio, le spese di giudizio sono irripetibili.
P. Q. M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e CP_2 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Catania in data 07.10.1995, iscritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 1995, numero 326, parte I;
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1182/2024 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
Pa
AT US IN DATA 01/02/1976 (CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SAIA MONIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 19.11.1971 (CF: ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 7 ottobre Parte_1 Controparte_1
1995, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al n. 326, P. 1, anno
1995.
Dalla loro unione sono nati sono nati due figli , il 7.09.1995, e il 13.09.2001, Per_1 Per_2
maggiorenni ed autosufficienti economicamente.
Con ricorso depositato in data 27/01/2024 , premettendo che il rapporto di coniugio Parte_1
si è deteriorato al punto da essere divenuta intollerabile la convivenza tanto che la stessa dal settembre 2023 ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del figlio , ed ha chiesto a Per_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale senza disposizioni di carattere economico essendo la stessa autosufficiente.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 20.11.2024, il resistente Controparte_1
è personalmente comparso, senza costituirsi, e la ricorrente ha insistito nella volontà di
[...]
separarsi; pertanto, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Il resistente, nonostante la rituale notifica, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è fondata e CP_2
deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nessun'altra statuizione di natura economica deve essere adottata in assenza di domanda. Nulla va disposto sui figli, essendo entrambi maggiorenni.
Avendo riguardo all'esito e alla natura del presente giudizio, le spese di giudizio sono irripetibili.
P. Q. M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e CP_2 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Catania in data 07.10.1995, iscritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 1995, numero 326, parte I;
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco