Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 23991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23991 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13126 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Riccardi, Clementina Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- pervenuto, in pari data a mezzo mail, con il quale il Ministero ha rigettato l'istanza di rimborso per le spese giudiziali sostenute dal dipendente per il giudizio penale, conclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS-2023, per la sussistenza di un presunto conflitto di interessi;
- del parere reso dall'Avvocatura dello Stato;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente,
nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GO OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo pec il giorno 11.11.2024 e depositato Il 5.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- pervenuto, in pari data a mezzo mail, con il quale il Ministero ha rigettato l'istanza di rimborso per le spese giudiziali sostenute dal dipendente per il giudizio penale, conclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS-2023, per la sussistenza di un presunto conflitto di interessi;
- del parere reso dall'Avvocatura dello Stato;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente,
nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale;
Visti i motivi di ricorso, che censurano gli atti impugnati sotto molteplici profili, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 9.1.2025, per resistere al ricorso, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Rilevata la fondatezza del rilievo di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, palesata dalla suddetta Avvocatura negli scritti difensivi, ritualmente depositati, posto che:
- con la presente impugnazione, il ricorrente, dipendente dell’intimato Dicastero, avversa la determinazione, con la quale l’Amministrazione, in virtù del conforme parere reso dall’Avvocatura erariale, ha denegato l’istanza di rimborso delle spese legali (ex art.18 d.l. D.L. 67/1997 convertito dalla Legge 135/1997) sostenute dal medesimo nell’ambito dei procedimenti penali che lo hanno attinto per fatti connessi all’espletamento del servizio alle dipendenze della Commissione Tributaria provinciale di -OMISSIS-e che si sono conclusi con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di -OMISSIS-e decreto di archiviazione adottato dal Gip del Tribunale di Roma, cui ha fatto anche seguito l’archiviazione in ambito disciplinare. Al riguardo, si condividono i rilievi dell’Avvocatura erariale in punto di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a beneficio del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto il reclamo di poste economiche nell’ambito di un rapporto di lavoro cd. privatizzato, ai sensi dell’art.63 D.Lgs.n.165/2001, senza che nella fattispecie vengano ad emersione, in capo alla p.a. datrice di lavoro, poteri di natura autoritativa (cfr., quam multis, Tar Latina, 25.3.2024, n.238; Tar L’Aquila, 8.6.2023, n.332; Tar Reggio Calabria, 13.6.202, n.420);
Ritenuto pertanto che occorre dichiarare l’inammissibilità dell’odierno ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando nella fattispecie la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2 cpa;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
GO OB, Primo Referendario, Estensore
AR GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO OB | TR MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.