Accoglimento
Sentenza 3 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 3 ottobre 2025
Parere definitivo 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/10/2025, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07740/2025REG.PROV.COLL.
N. 01127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2025, proposto da Igpdecaux s.p.a., Ipas s.p.a., Sipea s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Elena Laverda e Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la revocazione in parte qua ex art. 395, n. 4), c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5906/2024 del 3 luglio 2024.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente ricorso è proposto per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 3 luglio 2024 n. 5906 nella parte in cui ha accolto l’appello r.g. n. 5207/2023 proposto dal Comune di Napoli e in riforma della sentenza impugnata emessa dal Tar per la Campania, Napoli, sez. I, n. 1183 del 24 febbraio 2023, ha respinto il ricorso originario e i motivi aggiunti proposti in primo grado dalle società originarie ricorrenti.
1.1. L’oggetto del contenzioso è costituito dalla legittimità delle tariffe per la pubblicità in vigore nel territorio del Comune di Napoli dal 2019 al 2022 e, in particolare, degli atti con cui l’Amministrazione comunale ha incrementato la tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura massima consentita del 50%.
2. E’ necessario riassumere i principali punti di fatto della complessa vicenda amministrativa e giurisdizionale.
2.1. In data 27 febbraio 2019, il Comune di Napoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 58, ha incrementato la tariffa sulla imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura massima consentita del 50%.
2.2. Avverso tale delibera hanno proposto ricorso le imprese IGP s.p.a. (già Clear Channel Italia s.p.a.), Ipas s.p.a. e Sipea s.r.l. che hanno chiesto l’annullamento della deliberazione n. 58/2019 nonché delle ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale 28 luglio 2021, n. 8 e n. 16 del 30 maggio 2022 nonché della “Tabella delle tariffe base sulla pubblicità e le relative maggiorazioni in vigore nel territorio del comune di Napoli dal 2019”, pubblicata nel sito del Comune nell’aprile 2019” in attuazione della d.G.C. n. 58/19 e la condanna del Comune a conformarsi al dettato legislativo, riconducendo le tariffe annue del CIMP (Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari), a partire dall’anno d’imposta 2005 ovvero, in ogni caso, quelle deliberate in vigore dall’anno d’imposta 2019, entro il limite inderogabile fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d) ed f), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. ai sensi dell’art. 7 octies della L. n. 43/2005, con tutte le conseguenti restituzioni delle maggiori somme indebitamente pretese a favore delle imprese pubblicitarie ricorrenti.
2.3. Con il ricorso originario le ricorrenti hanno dedotto i seguenti quattro motivi (da pag. 17 a pag. 29):
I. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto - Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania 14.6.2004, n. 9438 – Grave sviamento di potere.
Con tale motivo le ricorrenti hanno sostenuto che il Comune di Napoli non poteva legittimamente disporre, come ha formalmente disposto con l’impugnata D.G.C. n. 58/2019, l’aumento della “tariffa base” dell’ICP, avendo escluso con D.C.C. n. 419/1999 (regolamento con cui ha approvato le norme di attuazione del P.G.I.) la sua applicazione nel proprio territorio con decorrenza dal 1 gennaio 2002 e avendo optato per il regime tributario sostitutivo del CIMP a sensi dell’art. 62 del D.lgs. n. 446/97, come comprovato anche dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania n. 9438/2004; tanto meno poteva aggiungere, accorpandola alla tariffa dell’ICP abolita, la tariffa parametrata alla superficie pubblicitaria del canone introdotto in sostituzione della Tosap all’art. 3, Titolo VI, delle medesime Norme di attuazione del P.G.I., di cui aveva disposto la disapplicazione sin dall’anno d’imposta 2001 in quanto illegittimamente non commisurato alla superficie di effettiva occupazione di suolo pubblico e, indi, il definitivo annullamento dal 2002 con l’accorpamento al canone sostitutivo dell’imposta.
II. Violazione dell’art. 23 della Costituzione - Violazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 - Violazione della riserva di legge in materia tributaria – Violazione del principio di 3 autonomia delle obbligazioni tributarie in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun anno hanno effetti a partire dall’anno d’imposta successivo alla loro entrata in vigore – Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
La D.G.C. n. 58/19 impugnata, nella parte in cui individua la “tariffa base” annua a metro quadro in vigore nel 2018, cui applicare l’aumento del 50% a decorrere dal 2019, vìolerebbe apertamente tutte le leggi tributarie di stretta interpretazione richiamate nelle premesse della medesima delibera riportate nell’esposizione del motivo, con particolare riferimento alla disposizione abrogativa di cui all’art. 23 del D.L. n. 83/2012, che dal 2013 ha stralciato dall’ordinamento la norma che fino ad allora aveva consentito ai Comuni di applicare maggiorazioni alla tariffa ICP annua fissata nel d.lgs. n. 507/93.
III. Violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 7 octies della legge 31.3.2005 n. 43.
Fermo restando che, di fatto, il Comune di Napoli dall’1 gennaio 2002 ha continuato ad applicare ogni anno il regime del canone sostitutivo dell’imposta (CIMP) in base alle tariffe annullate in via giudiziale, le “tariffe base” riportate nell’impugnata Tabella pubblicata in pretesa attuazione della D.G.C. n. 58/2019 risultano determinate in violazione del combinato disposto di cui all’art. 7 octies del D.L. n. 7/2005, convertito in legge n. 43/2005 e all’art. 62, comma 2, lett. d) ed f), del d.lgs. n. 446/1997, ovvero in misura eccedente il limite imposto da queste disposizioni.
IV. Violazione del Capo I del d.lgs. n. 507/1993 e ss.mm. con particolare riferimento agli articoli 12 e 9, comma 7 - Violazione dell’art. 1, comma 919, della legge 30.12.2018, n. 145 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti in ordine alla previsione delle distinte tariffe base pubblicate.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il Comune di Napoli non abbia escluso nel proprio territorio l’applicazione del regime dell’ICP di cui al Capo I del d.lgs. n. 507/93, l’aumento deliberato e le conseguenti Tabelle delle “tariffe base” pubblicate per il 2019 violerebbero la disciplina dell’ICP fissata nel d.lgs. n. 507/93 e lo stesso art. 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui dall’anno d’imposta 2019 “le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato” .
3. A fondamento del ricorso sono stati allegati sedici documenti, fra i quali in particolare:
I. la D.C.C. n. 419/1999 che ha approvato il PGI (doc. 2), con la quale il Comune di Napoli, tra l’altro, ha disposto che “Le norme contenute nel presente Piano ... abrogano integralmente il Regolamento Affissioni e Pubblicità approvato con deliberazione consiliare n. 358 del 27.9.1994, chiarimenti n. 24 del 13.3.1995 e successive modificazioni” (art. 2, Titolo I) e che “il Comune di Napoli esclude l’applicazione sul proprio territorio dell’imposta pubblicitaria di cui al Capo I del d.lgs. 507/93 dal primo gennaio 2002” (art. 1, Titolo VI, comma 1, pag. 17), precisando che “Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel d.l.gs. n. 507 del 1993 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al 31.12.2001” (art. 2, comma 2, Titolo VII, pag. 19);
II. la D.G.C. 30.12.2015, n. 909 (ad oggetto “Proposta al Consiglio: Approvazione del “Regolamento comunale sulla comunicazione pubblicitaria nel territorio del Comune di Napoli, Piano Generale degli Impianti, delle Pubbliche Affissioni e sull’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, sull’applicazione dell’imposta sulla pubblicità” ), rimasta una mera proposta in quanto mai approvata dal Consiglio comunale (doc. 13);
III. la sentenza del T.A.R. Campania n. 9438/2004 (doc. 4), passata in giudicato, che ha annullato le tariffe del canone sostitutivo dell’imposta in euro in vigore dal primo gennaio 2002 (ordinanza sindacale 31.12.2001 n. 223), accertando preliminarmente che con il regolamento approvato con D.C.C. n. 419/1999 (“P.G.I. – Norme di attuazione”) il Comune di Napoli ha escluso l’applicazione sul territorio dell’imposta e introdotto il canone sostitutivo ex art. 62 del D.lgs. n. 446/97 con decorrenza 1.1.2002, determinando le relative tariffe [“Il titolo III del D.lgs. n. 447 del 1997 (emanato in base alla suddetta delega), relativo al “riordino della disciplina dei tributi locali”, all’art. 52 reca norme sulla potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di “entrate proprie, anche tributarie”; l’art. 54 autorizza i Comuni a fissare le tariffe e i prezzi pubblici “ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione” e l’art. 62 demanda loro di disciplinare con proprio regolamento il nuovo regime autorizzatorio in materia di pubblicità con il pagamento di un canone in base a tariffa (cd. CIMP); il regolamento comunale tra l’altro, determina la tariffa con criteri di “ragionevolezza e gradualità” in relazione agli indicati parametri (popolazione residente, flussi turistici, caratteristiche urbanistiche.
Il Comune di Napoli ha adottato con proprio “regolamento” nel 1999 il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e le relative norme di attuazione, suddividendo il territorio in zone, assoggettando ad autorizzazione onerosa, in luogo della previgente imposta comunale di pubblicità, l’esercizio dell’attività pubblicitaria; nello stesso tempo il Comune ha approvato le tariffe del canone di autorizzazione, escludendo l’applicazione della imposta di pubblicità (art. 1) e prevedendo all’art. 2 un canone per la locazione degli impianti pubblici, ed all’art. 3 un canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari alla installazione degli impianti ...espressamente ....sostitutivo della Tosap... Va quindi evidenziato che il Comune di Napoli ha esercitato la facoltà, riconosciutagli dalle norme statali, di sostituire l’imposta ...” (cfr. T.A.R. Campania n. 9438/2004, pagg. 4 e 5)];
III. alcuni “Avvisi di scadenza” (doc. 5) titolati “CANONE PER L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI” (CIMP) riferiti agli anni d’imposta 2008-2012 e alcuni “Avvisi di accertamento” riferiti agli anni d’imposta 2014-2016 titolati “CANONE SOSTITUTIVO DELL’IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ” emessi nei confronti delle ricorrenti (doc. 5), di cui alcuni (anno d’imposta 2014) premettono “che ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e con l’approvazione del PGI, il Comune di Napoli ha escluso dal proprio territorio l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità con decorrenza 01.01.2002, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa” .
4. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositati l’8 novembre 2021, le medesime Società hanno impugnato la D.C.C. del 28 luglio 2021, n. 8 limitatamente alle tariffe per la pubblicità permanente e temporanea transitoriamente previste per l’anno 2021 all’art. 56, punto 9, e alle prescrizioni dettate dall’Allegato C del medesimo Regolamento per gli impianti a tecnologia avanzata (monitor, videowall) relative allo spegnimento notturno, contro cui hanno dedotto tre specifici e articolati motivi, il primo dei quali per “illegittimità derivata”.
Con il secondo motivo le società ricorrenti hanno altresì sostenuto la violazione del principio dell’invarianza di gettito rispetto al regime tributario previgente sancita in via transitoria per l’anno 2021 dall’art. 56, punto 9, del regolamento in conformità all’art. 1, comma 817, l. n. 160/19, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà della spropositata tariffa giornaliera per la pubblicità temporanea prevista per l’anno 2021.
Con il terzo motivo hanno contestato la prescrizione che impone lo spegnimento dei mezzi pubblicitari a tecnologia avanzata (Allegato “C” del Regolamento) per eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà con le autorizzazioni rilasciate.
Oltre all’annullamento in parte qua della D.C.C. 28 luglio 2021, n. 8, le ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale, a sensi dell’art. 30 c.p.a. e, in ogni caso, quale effetto conformativo del richiesto annullamento delle tariffe transitorie 2021, a rideterminarle entro i limiti massimi previsti ex lege per il regime tributario previgente che le stesse sostituiscono.
5. Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 16 settembre 2022, le ricorrenti hanno impugnato la D.C.C. del 30 maggio 2022, n. 16 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” , limitatamente alle tariffe CUP per la pubblicità permanente e temporanea transitoriamente 7 previste per l’anno 2022 per illegittimità derivata, per violazione del principio dell’invarianza di gettito, per violazione dell’art. 1, comma 826, l. n. 160/2019 e dell’art. 44 del regolamento, secondo cui la tariffa standard annua fissata dalla legge in euro 70,00/mq costituisce la base di partenza per la determinazione del canone unico.
Anche in questo caso, oltre all’annullamento in parte qua della D.C.C. n. 16/22 le ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale, a sensi dell’art. 30 C.P.A. e, in ogni caso, quale effetto conformativo del richiesto annullamento delle tariffe transitorie 2022, a rideterminarle entro i limiti massimi previsti ex lege per il regime tributario previgente che le stesse sostituiscono.
6. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare “l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva/carenza di interesse” in assenza degli atti applicativi delle delibere impugnate (avvisi di accertamento).
6.1. Nel merito il Comune ha sostenuto che non avrebbe introdotto il canone in sostituzione dell’imposta per non aver adottato il regolamento istitutivo ex art. 62 del D.lgs. n. 446/97, ma avrebbe continuato ad applicare l’ICP con la tariffa aumentata del 20% approvata con D.C.C. n. 80/1998 unitamente al “canone di locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti” determinato in base alla tariffa parametrata alla superficie pubblicitaria fissata all’art. 3, Titolo VI, del PGI del 1999 in funzione delle diverse zone del territorio.
7. Il T.a.r. per la Campania, con la sentenza n. 1183/2023, ha accolto il ricorso, annullando la deliberazione della G.C. n. 58/2019, con riconoscimento dell’illegittimità derivata che si riflette anche sulla deliberazione della G.C. n. 8/2021 e sulla deliberazione della G.C. n. 16/2022, nella parte in cui hanno confermato in via transitoria per l’anno 2021 e per l’anno 2022, a titolo di canone unico per la pubblicità permanente, le stesse tariffe del regime tributario previgente, ritenute illegittime, perché si fondano sull’erroneo presupposto della mancata abolizione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
7.1. Invero, la sentenza n. 1183/2023 ha tenuto conto, al § 8, anche della sentenza dello stesso T.a.r. n. 9438 del 2004, che sarebbe passata in giudicato e con la quale il giudice amministrativo ha annullato l’ordinanza del Comune di Napoli n. 223 del 2001, con cui erano state determinate le tariffe dei canoni pubblicitari e affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1 gennaio 2002 dal Piano Generale degli impianti (PGI), evidenziando che “il Comune di Napoli ha adottato con proprio “regolamento” nel 1999 il Piano generale degli impianti pubblicitari”, con cui ha disposto di escludere l’applicazione dell’imposta di pubblicità e la sua sostituzione con il nuovo regime del CIMP ex art. 62 del D.lgs. n. 446/97 a decorrere dal primo gennaio 2002”.
Secondo la sentenza n. 1183 del 24 febbraio 2023, il Comune, successivamente alla predetta sentenza n. 9438 del 14 giugno 2004, non si sarebbe uniformato al dictum giurisdizionale, in quanto ha previsto tariffe per l’imposta pubblicitaria che presuppongono ancora la vigenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e il relativo regimo giuridico.
Il T.a.r. ha, quindi, accolto i motivi aggiunti con i quali erano stati dedotti vizi di illegittimità derivata e ha respinto gli ulteriori due motivi (l’uno relativo alla violazione del principio di proporzionalità e l’altro relativo alla prescrizione relativa all’ampliamento dell’orario di spegnimento).
8. Il Comune di Napoli ha proposto appello r.g. n. 5207/2023 avverso la suddetta sentenza n. 1183 del 24 febbraio 2023.
9. Con la sentenza n. 5906 del 2024, la VII Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l’appello principale del Comune laddove sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe erronea per le seguenti motivazioni:
a) per aver ritenuto che il Comune di Napoli avesse con il proprio PGI (approvato con deliberazione del C.C. del 1999 n. 419) optato per l’abolizione dell’ICP e che al suo posto avesse introdotto il CIMP;
b) per aver ritenuto decisivo che tale passaggio ad altro regime tributario in materia di pubblicità fosse già stato accertato con la propria precedente sentenza 9438/2004 di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 223 del 2001, che ha disposto la conversione delle tariffe in euro. La sentenza n. 9438/2004 non sarebbe stata resa in materia tributaria, ma avrebbe soltanto incidentalmente affermato che “ il comune di Napoli ha esercitato la facoltà, riconosciutagli dalle norme statali, di sostituire l’imposta con un altro sistema” ;
c) per non aver rilevato che la delibera di Consiglio Comunale del 15 ottobre 1999, n. 419, con la quale è stato approvato il PGI, non poteva considerarsi un regolamento di natura tributaria attuativo della disciplina del canone unico poiché la deliberazione non è stata approvata in esecuzione dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/97.
10. Le imprese ricorrenti hanno proposto avverso la sentenza n. 5906 del 2024 il ricorso per revocazione in esame e dopo aver ripercorso le vicende relative al contenzioso sopra richiamate, hanno dedotto che il giudice d’appello sarebbe incorso nei seguenti due errori di fatto:
I. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: la sentenza del Consiglio avrebbe erroneamente supposto l’esistenza del Regolamento comunale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, che dagli atti processuali risulterebbe incontestabilmente esclusa, vi sarebbe un difetto per omessa pronuncia sull’eccezione dedotta dalle Società appellate per paralizzare l’appello principale nella replica 13 febbraio 2024.
In particolare, secondo le società ricorrenti, le valutazioni e le conclusioni espresse dal Consiglio di Stato, fondate sul difetto del regolamento necessario a sensi degli artt. 52 e 62 del d.lgs. 446/97 ai fini dell’applicazione del CIMP, che avrebbe precluso il passaggio al regime del canone e consentito l’ultrattività della previgente tariffa ICP, si baserebbero sull’errata supposizione dell’esistenza e vigenza nel 2019 dell’omologo regolamento comunale necessario ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, a sensi del medesimo art. 52 del d.lgs. n. 446/97 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 507/93, incontestabilmente esclusa dagli atti e documenti del giudizio.
L’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato si concretizzerebbe nell’attività preliminare relativa alla lettura e alla percezione degli atti processuali, che lo ha indotto a supporre l’esistenza e vigenza nel 2019 del regolamento necessario ai fini dell’applicazione dell’ICP nonostante fosse incontrovertibilmente esclusa dai richiamati atti e documenti processuali. L’errore troverebbe conferma nell’omessa pronuncia sulla decisiva eccezione dedotta per paralizzare l’appello principale in sede di replica in ordine all’incontestata mancanza del regolamento necessario ai fini dell’applicazione dell’imposta, in nessun modo esaminata nella sentenza impugnata.
II. Errore di fatto: omessa pronuncia sul secondo e quarto motivo del ricorso originario riproposti dalle appellate nella costituzione 14 settembre 2023 in appello a sensi dell’art. 101 c.p.a., dedotti per l’ipotesi in cui fosse stato ritenuto applicabile il regime dell’ICP.
Nella parte in DIRITTO (§ 8.) il Consiglio di Stato, dopo aver concluso per l’accoglimento dell’appello principale in ragione del mancato passaggio al regime del CIMP per difetto del relativo regolamento (punto 8.9), aggiunge che “Di conseguenza vanno respinte le censure del ricorso originario e dei motivi aggiunti (incluse anche quelle riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.) volte ad ottenere la rideterminazione del regime tariffario della pubblicità permanente in vigore nel quadriennio 2019-2022 nel Comune di Napoli, sul presupposto della abolizione dell’imposta comunale a far data dal gennaio 2002” (punto 8.9.1).
Invece che passare all’esame alle censure riproposte dalle appellate ex art. 101 c.p.a. sul presupposto dell’applicazione del regime dell’imposta (secondo e quarto motivo di ricorso), nella sentenza revocanda segue l’esame dell’appello incidentale (punto 9) e, indi, il dispositivo, con il quale il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, “accoglie l’appello principale del Comune, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario e i motivi aggiunti proposti in primo grado dalle società originarie ricorrenti, nei sensi e termini di cui in motivazione” .
Di qui – secondo la tesi delle ricorrenti - l’evidente errore di fatto revocatorio, decisivo e rilevante, in cui è incorso il Consiglio di Stato che, per una mera svista, ha omesso di pronunciarsi sul secondo e quarto articolato motivo del ricorso originario che ha ricordato essere stati espressamente riproposti per l’ipotesi in cui si fosse ritenuto – come ha ritenuto il Consiglio di Stato in accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza di primo grado – che il Comune di Napoli non avesse abolito il regime dell’imposta comunale. 10. Conseguentemente, rilevata l’omessa pronuncia sul secondo e quarto motivo di ricorso quale evidente lapsus-dimenticanza nella percezione degli atti del giudizio che risulta chiaramente dai passaggi della sentenza n. 5906/24 sopra riportati, le ricorrenti in revocazione chiedono che ci si pronunci, nella fase rescissoria, su tali censure con cui si è denunciata la violazione della disciplina dell’ICP.
Le ricorrenti hanno trascritto qui di seguito integralmente i due suddetti motivi riportati del ricorso in riassunzione.
II. Violazione dell’art. 23 della Costituzione – Violazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 - Violazione della riserva di legge in materia tributaria – Violazione del principio di autonomia delle obbligazioni tributarie in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun anno hanno effetti a partire dall’anno d’imposta successivo alla loro entrata in vigore – Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
IV. Violazione del Capo I del D.lgs. n. 507/1993 e ss.mm. con particolare riferimento agli articoli 12 e 9, comma 7 - Violazione dell’art. 1, comma 919, della legge 30.12.2018 n. 145 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti in ordine alla previsione delle distinte tariffe base pubblicate.
11. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio e ha depositato memoria con la quale ha argomentato in ordine:
a) alla inammissibilità del primo motivo del ricorso in revocazione poiché la questione della presunta, errata supposizione dell’esistenza del regolamento ICP costituirebbe uno dei punti controversi del giudizio e un elemento decisivo della decisione da revocare e quindi non si è verificato alcuno dei presupposti che caratterizzano l’errore di fatto che dà luogo all’accoglimento del giudizio rescindente in sede revocatoria.
b) al fatto che la sentenza impugnata ha esaminato e respinto le censure del ricorso originario e dei motivi aggiunti, ritenendo che la mancanza di un regolamento per il CIMP non inficiasse la validità delle tariffe ICP già deliberate sicché non vi sarebbe un’omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale nn. 2 e 4. La motivazione della sentenza sui motivi sarebbe contenuta ai §§8 e in particolare ai punti da 8.8.1 fino a 8.8.8.).
c) sul motivo n. 4 non si configurerebbe l’omessa pronuncia poiché la pronuncia sul punto sarebbe implicita nella statuizione complessiva della sentenza.
12. Le ricorrenti hanno depositato memoria di replica il 17 aprile 2025.
13. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Con i motivi di ricorso, la parte ricorrente ha dedotto la sussistenza del vizio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., a mente del quale è possibile l’impugnazione della sentenza pronunciata “Se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
14.1. Tale ipotesi costituisce il peculiare rimedio previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’“abbaglio dei sensi” (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347).
Su questa fattispecie di revocazione, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare nel tempo alcuni fondamentali principi, che meritano di essere ribaditi in questa sede, prima di procedere con la disamina delle censure articolate dal ricorrente.
A tal proposito, va osservato che:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono «fatti» ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Corte cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
14.2. Effettuata la ricognizione dei principi suesposti, può procedersi all’esame delle doglianze proposte, seguendo l’ordine di prospettazione articolato da parte ricorrente.
15. Il primo motivo di revocazione è inammissibile poiché cade su un punto espressamente controverso tra le parti ed oggetto di approfondita valutazione da parte del Giudice d’appello.
15.1. Invero, la questione dell’esistenza o meno nell’anno 2019 del Regolamento comunale ai fini della dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità ha costituito punto centrale della controversia ed è menzionato dalla sentenza revocanda esattamente come questione giuridica centrale fin dall’inizio del §8: “8. In parte qua l’impugnazione pone, essenzialmente, due questioni:
- se il TAR abbia sbagliato ad affermare che nel Comune di Napoli già dal gennaio 2002 può considerarsi avvenuta la piena sostituzione del regime dell’ICP con il canone CIMP ex d.lgs. 446/1997 (in tal senso: T.a.r. Campania Napoli, 9438/2004);
- se, più in generale, nel Comune di Napoli, il regime dell’ICP sia stato sostituito con quello del Canone (CIMP) ex D.lgs. 446/1997.”
15.2. A seguito poi di un articolato ragionamento basato anche sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. trib., il Consiglio di Stato ha dato una diversa interpretazione della sentenza del Tar per la Campania, Sez. III, 14 giugno del 2004 n. 9438 (“ sulla quale ampiamente si è fondata la decisione appellata” ), affermando che non essendo resa in materia tributaria, non può assumere l’autorità di cosa giudicata in relazione ai presupposti del rapporto giuridico tributario in quanto tale e “ pertanto, le statuizioni ivi recate – di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 223/2001 (che ha disposto la conversione in euro dei valori delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi pubblici) - laddove incidentalmente affermano che “il Comune di Napoli ha esercitato la facoltà, riconosciutagli dalle norme statali, di sostituire l'imposta con un altro sistema”, escludendo, peraltro, la natura sostanzialmente tributaria del CIMP (in seguito riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 141/2009) - non consentono di ritenere illegittimi i provvedimenti deliberativi impugnati che comportavano aumenti dell’ICP.”
Si legge altresì nella sentenza oggetto di revocazione che: “8.8.3. Dal delineato quadro normativo possono trarsi le seguenti conclusioni.
8.8.4. Il Comune si è riservato “di approvare entro e non oltre l'1 gennaio 2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d.lgs. 446/97” (art. 2 comma 1 norme transitorie del Piano generale degli impianti).
Tuttavia, entro il termine previsto il regolamento attuativo di cui all’art. 62 cit. non è stato adottato.
8.8.5. Né detto regolamento attuativo può individuarsi nella deliberazione consiliare n. 419/1999, che ha approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, ai sensi del D.lgs. 507/1993.
Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari (PGI) è espressamente previsto dall'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993 ed ha natura regolamentare.
Esso contiene la disciplina di una specifica materia, che nella fattispecie, come riportato all'art. 1 delle Norme di Attuazione del testo approvato dal Comune di Napoli, risulta essere quella relativa all’“…individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza di questo Comune”.
A tal proposito la Corte Costituzionale, ha chiarito (sentenza n. 355/2002) che “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l'installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza
una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.
8.8.6. Inoltre, sia nella delibera di approvazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari che nelle relative norme di attuazione manca ogni espresso richiamo all’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/97.
L’art. 5 delle norme di attuazione del PGI prevede poi che: “L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dal D. Lvo n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.lvo 446/97”.
8.8.7. Il complesso di tali elementi – e, soprattutto, la incontestata mancanza di un regolamento attuativo per la disciplina del canone– depongono nel senso che il passaggio da imposta a canone (da ICP a CIMP) rappresentava un mero obiettivo programmatico dell’ente.
8.8.8. Pertanto, data la persistenza del regime tariffario dell’imposta comunale sulla pubblicità ed escluso che il Piano Generale degli Impianti (PGI) abbia implicato la sostituzione col regime canone (CIMP) ex art. 62 del D. Lgs n. 446/1997, il Comune di Napoli ha legittimamente continuato ad applicare tale imposta in base alle tariffe di cui all’art. 12 d.lgs. 507/1993, aggiungendovi il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, ossia un canone concessorio il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. Cassazione SS. UU. 21545/2017), con tariffe determinate in base alle zone di insediamento degli impianti (in base alle previsioni del PGI).
8.8.9. Al contrario, deve escludersi che le sentenze della Cassazione richiamate dalle società appellate (Cass. sez. trib. 2185/2020 e 1951/2022) consentano di pervenire a conclusioni diverse.
In particolare, la sentenza Cass., trib., 1951/2022 non ha affermato che nel comune di Napoli il regìme dell’ICP sia stato sostituito con quello del canone (CIMP) ex D.lgs. 446/1997, ma si è solo pronunciata sulla diversa questione della cumulabilità fra il regìme ICP/CIMP e il regìme del canone concessorio non tributario (commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario).
8.9. Per tutto quanto esposto va accolto l’appello principale del Comune laddove sostiene l’erroneità della sentenza:
a) per aver ritenuto che il Comune di Napoli avesse con il proprio PGI (approvato con d.C.C. del 1999) optato per l’abolizione dell’ICP e che al suo posto avesse introdotto il CIMP;
b) per aver ritenuto decisivo che tale passaggio ad altro regime tributario in materia di pubblicità fosse già stato accertato con la propria precedente sentenza 9438/2004 di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 223 del 2001, che ha disposto la conversione delle tariffe in euro;
c) per non aver rilevato che la delibera di Consiglio Comunale del 15 ottobre 1999, n. 419, con la quale si è approvato il PGI, non essendo stata approvata in esecuzione dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/97, non poteva considerarsi un regolamento di natura tributaria attuativo della disciplina del canone unico.
15.3. Si rileva pertanto in modo chiaro che la questione dell’esistenza del regolamento è stata espressamente affrontata dal Consiglio di Stato e è stata oggetto di un articolato ragionamento giuridico, sicché nessun abbaglio dei sensi è ravvisabile sotto questo profilo nella sentenza impugnata e il motivo revocatorio è inammissibile.
16. Con il secondo motivo revocatorio le appellanti deducono che la sentenza d’appello non avrebbe esaminato i motivi secondo e quarto riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a. nella memoria di costituzione del 14 settembre 2023, dedotti per il caso in cui fosse stato ritenuto applicabile la disciplina dell’ICP.
16.1. Il motivo revocatorio è fondato poiché la sentenza revocanda, al § 8.9.1., ha affermato di respingere e le censure del ricorso originario e dei motivi aggiunti (incluse anche quelle riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.) volte ad ottenere la rideterminazione del regime tariffario della pubblicità permanente in vigore nel quadriennio 2019-2022 nel Comune di Napoli, sul presupposto della abolizione dell’imposta comunale a far data dal gennaio 2002. Tuttavia, la sentenza non ha esaminato le censure riproposte ex art. 101 c.p.a. sul presupposto dell’applicazione del regime dell’imposta (come ritenuto dalla sentenza), pur dovendosi osservare che l’atto di appello non ha testualmente riproposto i motivi 3 e 4 di primo grado, limitandosi a riproporre in modo ipotetico e dubitativo le censure “ove non ritenute assorbite e/o non esaminate” (pag. 20).
16.2. Si ritiene che, in parte qua , il ricorso rescindente sia da accogliere e devono, quindi, essere esaminati il secondo e il quarto motivo del ricorso di primo grado trascritti nel ricorso per revocazione.
17. Segnatamente, con il secondo motivo è riproposta la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, la violazione della riserva di legge in materia tributaria, la violazione del principio di autonomia delle obbligazioni tributarie in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun anno hanno effetti a partire dall’anno d’imposta successivo alla loro entrata in vigore, l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
Il Comune di Napoli non avrebbe rispettato le leggi tributarie che si sono succedute dal 1999 ad oggi, avrebbe violato il principio dell’annualità dell’imposta e avrebbe determinato dal 2002 al 2018 (e con intento di aumentarlo nel 2019) il canone in misura eccedente rispetto all’aliquota massima fissata dalla legge.
17.1. Il motivo è in primo luogo generico, e come tale inammissibile poiché non chiarisce sotto quale profilo la deliberazione impugnata, nella parte in cui individua la tariffa base in vigore nel 2018 cui applicare l’aumento del 50% si pone in contrasto con tutte leggi tributarie di stretta interpretazione richiamate nelle premesse del provvedimento.
È altresì dedotta solo genericamente la censura relativa all’aumento eccessivo dell’aliquota.
Peraltro, va ribadito che – data la persistenza del regime tariffario dell’imposta comunale sulla pubblicità, ed escluso che il Piano Generale degli Impianti (PGI) abbia implicato la sostituzione col regime canone (CIMP) ex art. 62 del D.lgs. n. 446/1997 – il Comune di Napoli ha legittimamente continuato ad applicare tale imposta in base alle tariffe di cui all'art. 12 D.lgs. 507/1993, aggiungendovi il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, ossia un canone concessorio il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. Cassazione SS. UU. 21545/2017), con tariffe determinate in base alle zone di insediamento degli impianti (in base alle previsioni del PGI).
Va altresì richiamato l’art. 9, comma 7 del d.lgs. 507/93, che prevede che “Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” .
Pertanto, deve ritenersi che il Comune abbia correttamente commisurato il canone di locazione per l'installazione degli impianti pubblici alla superficie pubblicitaria non sussistendo alcun divieto normativo in materia poiché la citata disposizione prevede con la locuzione “questi ultimi” che solo il canone di concessione sia da commisurare alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
18. Con l’ulteriore motivo riproposto è dedotta la violazione del Capo I del d.lgs. n. 507/1993 e ss.mm. con particolare riferimento agli articoli 12 e 9, comma 7 - Violazione dell’art. 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti in ordine alla previsione delle distinte tariffe base pubblicate.
Si sostiene che, anche a voler ritenere che il Comune di Napoli non abbia escluso nel proprio territorio l’applicazione del regime dell’ICP di cui al Capo I del D.lgs. n. 507/93, l’aumento deliberato e le conseguenti Tabelle delle “tariffe base” relative alla pubblicità permanente e temporanea in vigore dall’anno d’imposta 2019 pubblicate ad aprile 2019 si pongono in aperta violazione della disciplina dell’ICP fissata nel D.lgs. n. 507 e dello stesso art. 1, comma 919, della legge 30.12.2018 n. 145, secondo cui dall’anno d’imposta 2019 “le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”
In base al vigente art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993, pertanto, i Comuni che applicano il regime dell’ICP nel proprio territorio, oltre all’imposta comunale di pubblicità, ai soli impianti installati su suolo pubblico, possono applicare la Tosap o il Cosap, nonché un canone di concessione o locazione purché anch’esso parametrato - al pari della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone sostitutivo della Tosap - non alla superficie pubblicitaria, bensì alla ben più ridotta superficie di effettiva occupazione del suolo pubblico da parte del mezzo pubblicitario.
Conseguentemente le ricorrenti censurano, per violazione della disciplina legislativa dell’imposta comunale di pubblicità, la D.G.C. n. 58/19 e la Tabella delle tariffe pubblicata in sua attuazione, in cui sono state conglobate in un’unica tariffa due componenti:
(A) la tariffa annua della pubblicità permanente deliberata con D.C.C. n. 80/1998 con la maggiorazione del 20% ex art. 11, punto 10, della L. n. 449/1997 (£/mq 32.000 + 20 % = £/mq 38.400), aumentata del 50% (£/mq 38.400 + 50% = £/mq 57.660) pari ad €/mq 29.747;
(B) la tariffa annua del “canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti” prevista dall’art. 3, Titolo VI, del Piano Generale degli Impianti – Norme di attuazione approvate con D.C.C. n. 419/1999, differenziata in quattro distinte tariffe in funzione della zona (rossa, gialla, verde, azzurra) parametrata alla superficie pubblicitaria, che la D.G.C. n. 58/19 assume cumulabile con l’imposta in forza dell’art. 9, comma 7, del D.lgs. n. 507/93.
A fronte dell’applicazione di tali parametri, vi sarebbe un aumento del 50 % deliberato dal Comune per l’anno d’imposta 2019 poiché le tariffe eccederebbero tutte l’aliquota massima fissata dalla legge statale (art. 1, comma 619 l. 145/18); inoltre l’individuazione di tariffe base differenziate risulta di per sé inammissibile, non trovando fondamento nella disciplina di cui al Capo I del D.lgs. n. 507/1993.
18.1. In accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune, il motivo deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo.
Invero, le censure mirano a contestare la legittimità dei parametri di calcolo delle tariffe fin dal 1998, per cui risultano tardive, essendo state proposte per la prima volta con il ricorso al Tar n. 2091/2019 e con il ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. proposto a seguito della sentenza n. 1652/20 del Consiglio di Stato., Sez. V, che ha annullato con rinvio la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 3360/19 sullo stesso ricorso r.g. n. 2091/2019.
19. Conclusivamente, il ricorso per revocazione: nella fase rescindente, deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte deve essere accolto; nella fase rescissoria, deve essere respinto nei sensi sopra indicati.
20. Avuto riguardo alla peculiarità del caso di specie, sussistono eccezionalmente i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara in parte inammissibile in relazione al motivo di revocazione sub I;
b) lo accoglie in parte nella fase rescindente in relazione al motivo di revocazione sub II);
c) lo respinge nella fase rescissoria nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO