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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30867/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30867/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
[...]
Parte_3
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 12.05 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per e l'avv. PERSICO BEATRICE Parte_1 Parte_2
MARIA chiede accogliersi le domande svolte con l'atto di appello con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del grado per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello
Per l'avv. NOCE Parte_4 Pt_3 Parte_3
NO oggi sostituito dall'avv. Ester Di Stadio Chiede il rigetto del primo motivo di appello e si rimette alla determinazione del giudice quanto al secondo motivo di appello richiamandosi alle difese esposte in comparsa
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30867/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARESTA ROBERTO e dell'avv. P.IVA_2
PERSICO BEATRICE MARIA;
con elezione di domicilio in CORSO GIUSEPPE
GARIBALDI 95 MILANO presso l'avvocato suddetto
Appellante
Contro
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCE
[...] P.IVA_3
NO e con elezione di domicilio presso il domicilio digitale
Appellata
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di Pace di Milano - adito dalla società e da Controparte_1 [...]
in proprio con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 28849/2021 Parte_3 con il quale il Giudice di Pace aveva ingiunto all'opponente il pagamento in favore della società
pagina 2 di 7 della somma di euro 2.409,50, a titolo di corrispettivi per servizi pubblicitari - Parte_1 con sentenza n. 3933/2023 pubblicata il 6.6.2023, ha dichiarato “ improcedibile l'opposizione per cessata materia del contendere “ ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta
Parte_1
Hanno proposto appello con un unico atto la società opposta e la terza Parte_1 chiamata in primo grado chiedendo, in parziale riforma della Controparte_2 sentenza gravata, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 28849/2021 e condannarsi l'appellata a rifondere del spese di primo grado sostenute da , con vittoria Parte_2 delle spese del grado.
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo confermarsi la sentenza gravata relativamente alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimettendosi alla determinazione del
Tribunale quanto alla richiesta di condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado sostenute dalla terza chiamata, con vittoria delle spese del grado.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ( la parte appellante ha manifestato la disponibilità a rinunciare all'appello dietro riconoscimento delle spese di primo grado della terza chiamata e di irripetibilità delle somme portate dal decreto ingiuntivo, la parte appellata non ha preso posizione per non avere il sostituto processuale ricevuto istruzioni dal dominus ) , la causa
è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.3.2025.
L'appello verte sulla statuizione del primo giudice di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con domanda dell'appellante di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e sull'omessa regolazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato, che l'appellante ha Parte_2 chiesto di porsi a carico dell'appellato.
Sul primo motivo di appello si osserva quanto segue.
La sentenza del primo giudice, per quanto errata e contraddittoria nella motivazione, va confermata quanto alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione sull'assunto erroneo che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo in data anteriore alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto integrerebbe un 'ipotesi di acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. , oltre che pagina 3 di 7 di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per l'effetto ha dichiarato improcedibile l'opposizione per cessata materia del contendere ed ha revocato del decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia l'opponente alle rifusione delle spese alla società Parte_1
Osserva il Tribunale che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto non integra un' ipotesi di acquiescenza tacita al decreto ex art. 329 c.p.c. né comporta la carenza dell'interesse ad agire.
Infatti, con indipendenza dall'erroneo richiamo normativo, riferito a norma che regola il giudizio di impugnazione, tale non essendo il giudice di opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa proposizione dell'opposizione in data successiva al pagamento della somma portata dal decreto
è condotta incompatibile con la volontà di prestare acquiescenza al decreto. Parimenti errata è la statuizione di difetto di interesse ad agire dell'opponente, essendo evidente l'interesse dell'opponente ad ottenere la revoca del decreto opposto così da ripetere le somme pagate per una pretesa creditoria asseritamente infondata.
La sentenza è assolutamente contraddittoria laddove il giudice ha affermato in motivazione che “
l'opposizione non risulta fondata , pertanto, viene rigettata “ ( cfr p. 2 della sentenza ) ed in dispositivo ha revocato il decreto ingiuntivo condannando oltre tutto l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Tuttavia è corretta la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Infatti il decreto va revocato per avere l'opponente/appellato pagato integralmente le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto ( cfr ex multis massima Cass. n. 21432 del 17.10.2011 : “
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo “ ).
pagina 4 di 7 La revoca del decreto ingiuntivo, in conseguenza dell'intervenuto pagamento della somma portata dal decreto, non comporta il venire meno del titolo che giustifica il pagamento, così da consentire all'appellato di ripetere la somma pagata ( come paventato dagli appellanti ), non essendo la revoca del decreto motivata dall'infondatezza ab origine della pretesa creditoria bensì dal suo venire meno per effetto del pagamento successivo all'emissione del titolo opposto. Del resto lo stesso giudice di prime cure ha affermato che l'opposizione era priva di fondamento con statuizione che non è stata fatta oggetto di gravame.
Quanto alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata si osserva Parte_2 quanto segue.
L'opponente, costituendosi in giudizio, ha chiesto di chiamare in causa la società
[...]
con la quale aveva stipulato un contratto di franchising ( contratto stipulato il Parte_2
3.12.2018 , valido ed efficace fino al 20.5.2021, data in cui veniva risolto per iniziativa della terza chiamata in ragione del mancato pagamento delle royalties ) sul presupposto del collegamento negoziale tra tale contratto e quello stipulato con per l'erogazione di servizi di Parte_1 pubblicità, contratto sul quale si fondava il credito azionato in via monitoria ( contratti stipulati il 12.6.2017 ed il 2.10.2018 ), e dell'asserita nullità/ risoluzione per inadempimento del contratto di franchising con conseguente nullità anche del secondo contratto. Ha proposto nei confronti della società terza chiamata, in via principale, domanda diretta all'accertamento della nullità dei contratti di franchising e di condanna alla ripetizione delle somme versate a titolo di royalties e di fee di ingresso dall'inizio del rapporto e, in via subordinata, domanda di risoluzione degli stessi contratti per grave inadempimento e condanna al risarcimento dei danni da determinarsi in misura corrispondente alle royalties ed alle fee di ingresso corrisposte durante la vigenza dei contratti.
Il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi tanto sulle domande proposte nei confronti della terza chiamata quanto sulle spese processuali sostenute dalla stessa parte.
Tuttavia il motivo di gravame investe esclusivamente l'omessa statuizione in punto spese.
Sostiene l'appellante di avere diritto al pagamento delle spese del Parte_2 giudizio in ragione del rigetto dell'opposizione, motivo ritenuto assorbente con riferimento alle ulteriori domande, da intendersi anch'esse respinte. Ha affermato altresì l'infondatezza delle domande riconvenzionali richiamandosi alle ragioni espresse nelle difese esposte in primo grado.
pagina 5 di 7 L'appellato ha resistito difendendo la decisione gravata ed asserendo che la statuizione troverebbe la propria ragione in un'errata valutazione del Giudice di Pace che, pur avendo autorizzato la chiamata del terzo – chiamata che aveva ad oggetto domande sulle quali non si sarebbe potuto pronunciare, essendo competente per valore il Tribunale - di fatto l'ha resa inutile non rimettendo la causa al giudice competente sulle domande spese nei confronti del terzo chiamato e non pronunciandosi su di esse. Non tuttavia ha proposto appello incidentale sull'omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali proposte nei confronti della terza chiamata.
Pertanto, non essendo oggetto di appello l'omessa pronuncia sul merito delle domande proposte nei confronti della terza chiamata, il Tribunale è investito unicamente del gravame relativo alle spese sostenute dalla terza chiamata, da valutarsi applicando il principio della soccombenza virtuale.
Osserva il Tribunale che le domande riconvenzionali proposte nei confronti della terza chiamata non appaiono fondate, di conseguenza la terza chiamata, risultando virtualmente vittoriosa nei confronti dell'opponente/appellato che l'ha chiamata in causa ha diritto alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio. Invero tutti i profili di nullità del contratto di franchising dedotti con l'atto di citazione in opposizione e di inadempimento contrattuale risultano infondati alla luce del contratto intercorso tra le parti e per delle ragioni espresse dalla terza chiamata in primo grado, che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'appellato che si è rimesso sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata.
Per le ragione espresse, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la parte appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del primo grado del Parte_2 giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza, la parte appellata va condannata al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella decisionale, essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n.
3933/2023 , condanna la società e , in via Parte_5 Parte_3 tra loro solidale, a pagare alla , le spese processuali relative al Parte_2 primo grado del giudizio che liquida in euro 1.050,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali Iva e Cpa, condanna la parte appellata e rifondere agli appellanti le spese del grado che liquida in euro
1.276,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Iva e Cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30867/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
[...]
Parte_3
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 12.05 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per e l'avv. PERSICO BEATRICE Parte_1 Parte_2
MARIA chiede accogliersi le domande svolte con l'atto di appello con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del grado per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello
Per l'avv. NOCE Parte_4 Pt_3 Parte_3
NO oggi sostituito dall'avv. Ester Di Stadio Chiede il rigetto del primo motivo di appello e si rimette alla determinazione del giudice quanto al secondo motivo di appello richiamandosi alle difese esposte in comparsa
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30867/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARESTA ROBERTO e dell'avv. P.IVA_2
PERSICO BEATRICE MARIA;
con elezione di domicilio in CORSO GIUSEPPE
GARIBALDI 95 MILANO presso l'avvocato suddetto
Appellante
Contro
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCE
[...] P.IVA_3
NO e con elezione di domicilio presso il domicilio digitale
Appellata
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di Pace di Milano - adito dalla società e da Controparte_1 [...]
in proprio con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 28849/2021 Parte_3 con il quale il Giudice di Pace aveva ingiunto all'opponente il pagamento in favore della società
pagina 2 di 7 della somma di euro 2.409,50, a titolo di corrispettivi per servizi pubblicitari - Parte_1 con sentenza n. 3933/2023 pubblicata il 6.6.2023, ha dichiarato “ improcedibile l'opposizione per cessata materia del contendere “ ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta
Parte_1
Hanno proposto appello con un unico atto la società opposta e la terza Parte_1 chiamata in primo grado chiedendo, in parziale riforma della Controparte_2 sentenza gravata, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 28849/2021 e condannarsi l'appellata a rifondere del spese di primo grado sostenute da , con vittoria Parte_2 delle spese del grado.
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo confermarsi la sentenza gravata relativamente alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimettendosi alla determinazione del
Tribunale quanto alla richiesta di condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado sostenute dalla terza chiamata, con vittoria delle spese del grado.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ( la parte appellante ha manifestato la disponibilità a rinunciare all'appello dietro riconoscimento delle spese di primo grado della terza chiamata e di irripetibilità delle somme portate dal decreto ingiuntivo, la parte appellata non ha preso posizione per non avere il sostituto processuale ricevuto istruzioni dal dominus ) , la causa
è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.3.2025.
L'appello verte sulla statuizione del primo giudice di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con domanda dell'appellante di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e sull'omessa regolazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato, che l'appellante ha Parte_2 chiesto di porsi a carico dell'appellato.
Sul primo motivo di appello si osserva quanto segue.
La sentenza del primo giudice, per quanto errata e contraddittoria nella motivazione, va confermata quanto alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione sull'assunto erroneo che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo in data anteriore alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto integrerebbe un 'ipotesi di acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. , oltre che pagina 3 di 7 di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per l'effetto ha dichiarato improcedibile l'opposizione per cessata materia del contendere ed ha revocato del decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia l'opponente alle rifusione delle spese alla società Parte_1
Osserva il Tribunale che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto non integra un' ipotesi di acquiescenza tacita al decreto ex art. 329 c.p.c. né comporta la carenza dell'interesse ad agire.
Infatti, con indipendenza dall'erroneo richiamo normativo, riferito a norma che regola il giudizio di impugnazione, tale non essendo il giudice di opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa proposizione dell'opposizione in data successiva al pagamento della somma portata dal decreto
è condotta incompatibile con la volontà di prestare acquiescenza al decreto. Parimenti errata è la statuizione di difetto di interesse ad agire dell'opponente, essendo evidente l'interesse dell'opponente ad ottenere la revoca del decreto opposto così da ripetere le somme pagate per una pretesa creditoria asseritamente infondata.
La sentenza è assolutamente contraddittoria laddove il giudice ha affermato in motivazione che “
l'opposizione non risulta fondata , pertanto, viene rigettata “ ( cfr p. 2 della sentenza ) ed in dispositivo ha revocato il decreto ingiuntivo condannando oltre tutto l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Tuttavia è corretta la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Infatti il decreto va revocato per avere l'opponente/appellato pagato integralmente le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto ( cfr ex multis massima Cass. n. 21432 del 17.10.2011 : “
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo “ ).
pagina 4 di 7 La revoca del decreto ingiuntivo, in conseguenza dell'intervenuto pagamento della somma portata dal decreto, non comporta il venire meno del titolo che giustifica il pagamento, così da consentire all'appellato di ripetere la somma pagata ( come paventato dagli appellanti ), non essendo la revoca del decreto motivata dall'infondatezza ab origine della pretesa creditoria bensì dal suo venire meno per effetto del pagamento successivo all'emissione del titolo opposto. Del resto lo stesso giudice di prime cure ha affermato che l'opposizione era priva di fondamento con statuizione che non è stata fatta oggetto di gravame.
Quanto alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata si osserva Parte_2 quanto segue.
L'opponente, costituendosi in giudizio, ha chiesto di chiamare in causa la società
[...]
con la quale aveva stipulato un contratto di franchising ( contratto stipulato il Parte_2
3.12.2018 , valido ed efficace fino al 20.5.2021, data in cui veniva risolto per iniziativa della terza chiamata in ragione del mancato pagamento delle royalties ) sul presupposto del collegamento negoziale tra tale contratto e quello stipulato con per l'erogazione di servizi di Parte_1 pubblicità, contratto sul quale si fondava il credito azionato in via monitoria ( contratti stipulati il 12.6.2017 ed il 2.10.2018 ), e dell'asserita nullità/ risoluzione per inadempimento del contratto di franchising con conseguente nullità anche del secondo contratto. Ha proposto nei confronti della società terza chiamata, in via principale, domanda diretta all'accertamento della nullità dei contratti di franchising e di condanna alla ripetizione delle somme versate a titolo di royalties e di fee di ingresso dall'inizio del rapporto e, in via subordinata, domanda di risoluzione degli stessi contratti per grave inadempimento e condanna al risarcimento dei danni da determinarsi in misura corrispondente alle royalties ed alle fee di ingresso corrisposte durante la vigenza dei contratti.
Il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi tanto sulle domande proposte nei confronti della terza chiamata quanto sulle spese processuali sostenute dalla stessa parte.
Tuttavia il motivo di gravame investe esclusivamente l'omessa statuizione in punto spese.
Sostiene l'appellante di avere diritto al pagamento delle spese del Parte_2 giudizio in ragione del rigetto dell'opposizione, motivo ritenuto assorbente con riferimento alle ulteriori domande, da intendersi anch'esse respinte. Ha affermato altresì l'infondatezza delle domande riconvenzionali richiamandosi alle ragioni espresse nelle difese esposte in primo grado.
pagina 5 di 7 L'appellato ha resistito difendendo la decisione gravata ed asserendo che la statuizione troverebbe la propria ragione in un'errata valutazione del Giudice di Pace che, pur avendo autorizzato la chiamata del terzo – chiamata che aveva ad oggetto domande sulle quali non si sarebbe potuto pronunciare, essendo competente per valore il Tribunale - di fatto l'ha resa inutile non rimettendo la causa al giudice competente sulle domande spese nei confronti del terzo chiamato e non pronunciandosi su di esse. Non tuttavia ha proposto appello incidentale sull'omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali proposte nei confronti della terza chiamata.
Pertanto, non essendo oggetto di appello l'omessa pronuncia sul merito delle domande proposte nei confronti della terza chiamata, il Tribunale è investito unicamente del gravame relativo alle spese sostenute dalla terza chiamata, da valutarsi applicando il principio della soccombenza virtuale.
Osserva il Tribunale che le domande riconvenzionali proposte nei confronti della terza chiamata non appaiono fondate, di conseguenza la terza chiamata, risultando virtualmente vittoriosa nei confronti dell'opponente/appellato che l'ha chiamata in causa ha diritto alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio. Invero tutti i profili di nullità del contratto di franchising dedotti con l'atto di citazione in opposizione e di inadempimento contrattuale risultano infondati alla luce del contratto intercorso tra le parti e per delle ragioni espresse dalla terza chiamata in primo grado, che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'appellato che si è rimesso sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata.
Per le ragione espresse, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la parte appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del primo grado del Parte_2 giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza, la parte appellata va condannata al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella decisionale, essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n.
3933/2023 , condanna la società e , in via Parte_5 Parte_3 tra loro solidale, a pagare alla , le spese processuali relative al Parte_2 primo grado del giudizio che liquida in euro 1.050,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali Iva e Cpa, condanna la parte appellata e rifondere agli appellanti le spese del grado che liquida in euro
1.276,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Iva e Cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler
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