CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE - LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 22.1.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2255/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. VANNUCCI Parte_1 P.IVA_1 MARINA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. PAGNANELLI FRANCESCO CP_1 C.F._1 (CF C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/05/2023
CONCLUSIONI
In data 22.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto revocare e/o annullare e/o riformare la sentenza n° 575/2023 del Tribunale civile di Lucca, rigettando conseguentemente l'originario ricorso ex art. 447 bis cpc proposto dalla Signora e CP_1 confermando la determinazione dirigenziale del di decadenza da Parte_1 alloggio ERP n° 947 del 24/09/2021 con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 11 Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze pregiudizialmente, in rito, dichiarare inammissibile l'appello ovvero, nel merito, nel caso previa ammissione ed assunzione dei capitoli di prova testimoniale già dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e qui riproposti e/o previa CTU, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Lucca. Con vittoria delle spese legali del presente grado del giudizio comprensive di spese e compensi professionali, oltre, r.f , iva e c.p.a. e con condanna dell'appellante a pagare ex art. 96, primo comma ovvero terzo comma, c.p.c. la somma che sarà equitativamente determinata per comprovata sussistenza di colpa grave”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. 575/2023, CP_1 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/05/2023, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla , aveva dichiarato il suo diritto al mantenimento dell'assegnazione CP_1 dell'alloggio ERP ubicato in via Ferrucci 66/D di previa rideterminazione del Parte_1 canone.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., aveva adito il Tribunale di Lucca, CP_1 esponendo: che, a seguito di bando pubblico emesso dal Comune di il 2.9.2005, essa era Parte_1 divenuta assegnataria dell'immobile ERP ubicato alla via Ferrucci n. 66/D, stipulando il contratto di locazione nel 2007; che, in data 13.12.2016, a seguito del decesso di sua madre , ella era divenuta Persona_1 comproprietaria, per la quota del 50%, di una vecchia abitazione ubicata in Pugliola di Lerici (SP), via Rinaldi n. 10, non agibile in quanto priva di riscaldamento, formalmente identificata con due subalterni (13 e 14 mappale 45, foglio 11 NCEU del Comune di Lerici), oltre ad un locale di deposito di 6 mq (sub 15 mappale 45, foglio 11 NCEU del Comune di Lerici). che, nel novembre 2020, l'Ente gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca aveva inviato alla ricorrente una comunicazione con cui, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della l.r.
Toscana n. 2/2019, l'aveva invitata a fornire la documentazione attestante le eventuali cause di indisponibilità dei predetti immobili;
che, nonostante i chiarimenti verbali offerti dalla medesima ad un funzionario dell'ERP, in CP_1 data 11.5.2021 le era stata notificata, dal Comune di la comunicazione di avvio Parte_1 del procedimento di decadenza di assegnazione dell'alloggio;
pagina 2 di 11 che, a seguito di predetta comunicazione, ella aveva inviato una lettera al Comune di Parte_1 con cui aveva fatto presente che gli immobili a lei pervenuti in via di successione ereditaria
[...] della madre non erano abitabili in quanto privi di riscaldamento;
che, con missiva del 30.6.2021, essa aveva, altresì, comunicato al Comune di non essere CP_1 più proprietaria dei beni acquistati mortis causa dalla madre;
che, in data 5.10.2021, il Comune aveva notificato alla ricorrente la determinazione n. 947 del
24.9.2021 con cui era stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio; che la richiesta di annullamento in via di autotutela del predetto provvedimento non aveva avuto alcun esito;
che tale determinazione amministrativa doveva considerarsi illegittima, in quanto:
(-) al momento in cui essa era succeduta alla madre (deceduta il 13.12.2016) era ancora CP_1 in vigore la l.r. n. 96/1996, come modificata dalla l.r. 41/2015, il quale stabiliva la decadenza dell'assegnazione qualora l'assegnatario “sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”; in particolare, il § 4 dell'allegato A) (rubricato “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP”) statuiva “
4. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione”.
Nella specie, dal momento che la si trovava nell'impossibilità oggettiva di abitare CP_1
l'immobile ereditario, in quanto privo di riscaldamento e per essere titolare solo della quota di proprietà del 50%, non poteva essere adottato il provvedimento di decadenza, come chiarito dalla nota della Regione Toscana n. 222664 del 20.10.2015.
(-) In ogni caso, la ricorrente risultava possedere i requisiti imposti dalla l.r. Toscana n. 96/1996 sia prima che dopo le modifiche apportate dalla l.r. 41/2015, con la conseguenza che la stessa non poteva essere dichiarata decaduta, secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 2, della l.r. n.
2/2019.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Parte_1 contestando integralmente il ricorso.
Nello specifico, il resistente evidenziava che la normativa applicabile, al caso in esame, era quella di cui alla l.r. n. 2/2019 in quanto vigente al momento dell'adozione del provvedimento di decadenza.
pagina 3 di 11 Ne derivava che non avendo la provato l'indisponibilità giuridica dei beni di cui era CP_1 divenuta proprietaria in via ereditaria, così come imposto dal § 4 della menzionata legge, il provvedimento di decadenza doveva considerarsi legittimo.
Comunque, anche a voler ritenere applicabile la l.r. 96/1996 come modificata dalla l.r. 41/2015, la conclusione non sarebbe cambiata, dal momento che l'art. l'art. 35, comma 2, lettera l) della LRT
41/2015 prevede, nel combinato disposto con l'allegato A, paragrafo 2 lettera d) e paragrafo 4, la decadenza nell'ipotesi in cui l'assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà su immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero a meno che il titolare pro-quota del diritto reale non dimostri l'indisponibilità della proprietà. Aggiungendo il citato paragrafo 4 che la stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) non poteva essere condivisa la tesi del secondo cui la disciplina transitoria di cui Pt_1 all'art. 40, comma 2, della l.r. n. 2/2019 era destinata a trovare applicazione solo per gli acquisti anteriori al 23.4.2015 (data di entrata in vigore della l.r. 41/2015);
(-) trattavasi, infatti, di interpretazione non condivisibile, sia perché l'art. 40, comma 2, non conteneva alcuna limitazione oggettiva, sia perché, diversamente, si sarebbe dato vita ad una disciplina incongrua e discriminatoria, non riuscendosi a comprendere il motivo per il quale la norma avrebbe dovuto disciplinare gli acquisti anteriori non alla sua entrata in vigore ma a quella della l.r. 41/2015;
(-) pertanto, il contratto di locazione stipulato dalla doveva ritenersi ancora valido ed CP_1 efficace, previa rideterminazione del suo canone;
(-) sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, stante l'incertezza interpretativa della normativa di riferimento.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel non applicare, alla fattispecie dedotta in causa, l'art. 38, comma 3, lett. m) della l.r. n. 2/2019, così non considerando che la non CP_1 aveva dimostrato l'indisponibilità giuridica dei beni a lei pervenuti in via ereditaria, come richiesto dal § 4 richiamato dalla menzionata norma;
pagina 4 di 11 2) con il secondo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 40 della l.r. 2/2019.
Tale norma, infatti, proprio per la sua natura transitoria prende in considerazione esclusivamente la situazione degli immobili di cui gli assegnatari erano divenuti proprietari prima del 23.4.2015, data di entrata in vigore della L.R. 41/2015, e per i quali non vi era contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa previgente alla LRT 41/2015 – cioè la LRT 96/1996 – ma che risultano in contrasto con quanto stabilito dalla LRT 2/2019.
La suddetta norma non era, invece, applicabile alla la quale aveva ereditato gli immobili CP_1 dalla madre a dicembre 2016 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della l.r. 96/1996.
Inoltre, tale interpretazione era stata confermata anche dal parere reso dal dirigente regionale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
*** 4 – L'esame del gravame.
4.1. – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro, pur dovendo essere prioritariamente affrontata la questione, sebbene posposta dall'appellante, relativa all'applicabilità, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 38, comma 3, lett.
m) della l.r. 2/2019 (sulla base del quale risulta motivato il provvedimento di decadenza della dall'alloggio ERP), stante la sua portata potenzialmente dirimente. CP_1
4.1.1. – Tale norma stabilisce che “Il comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario, qualora lo stesso: […] m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”.
In particolare, il § 4 dell'allegato A così recita: “Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione”.
La , secondo quanto sostenuto dal non aveva dimostrato l'indisponibilità giuridica CP_1 Pt_1 della quota di comproprietà degli immobili di cui era divenuta comproprietaria, al 50%, a seguito del decesso della madre, il che aveva portato all'adozione del provvedimento di decadenza.
4.1.2. – Il Tribunale ha disatteso tale impostazione, ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 40, comma 2, della l.r. 2/2019, rubricato “Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III”, il quale stabilisce: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere
m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
Pertanto, ad avviso del primo giudice, il non avrebbe potuto emettere il provvedimento di Pt_1 decadenza ma solo procedere alla rideterminazione del canone di locazione.
4.1.3. – Sostiene l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile tale norma
“transitoria” al caso in esame.
pagina 6 di 11 Difatti, secondo il Comune, la menzionata disposizione, proprio per la sua natura transitoria, prenderebbe in considerazione esclusivamente la situazione di quegli immobili di cui gli assegnatari degli alloggi ERP erano già proprietari prima della data di entrata in vigore della l.r.
41/2015 (23.4.2015) e per i quali non vi era contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa previgente alla predetta legge regionale - cioè la l.r. 96/1996 - ma che risultano in contrasto con quanto stabilito dalla l.r. 2/2019.
Questo perché i criteri stabiliti dalla Tabella A della l.r. 96/96 erano, ad avviso dell'impugnante,
“criteri di adeguatezza/inadeguatezza”, diversi dai principi di “disponibilità/indisponibilità” previsti dalla l.r. 41/2015 e poi dalla l.r. 2/2019.
La norma transitoria, tuttavia, non era applicabile al caso di specie, giacché aveva CP_1 ereditato gli immobili dalla madre a dicembre 2016 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della l.r.
41/2015 che modificava la l.r. 96/96.
A sostegno di tale interpretazione, veniva citato anche il parere del Direttore del Settore Politiche
Abitative della Regione Toscana, secondo cui “la disposizione di cui al citato articolo 40, comma 2, della L.R. 2/2019, proprio per il suo carattere transitorio, si riferisce esclusivamente ai beni immobili di cui gli assegnatari in questione erano già titolari prima della data di entrata in vigore della L.R. 41/2015 (23 aprile 2015), e purché abbiano i requisiti relativi alle possidenze immobiliari previsti d alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla L.R. 96/1996 ; invece ai beni immobili acquisiti dai medesimi soggetti dopo tale data erano applicabili le disposizioni di cui alla
L.R. 96/1996, come modificata dalla citata L.R. 41/2015, fino alla vigenza della stessa (in particolare l'articolo 35, comma 2, lettera l)), mentre attualmente sono applicabili le disposizioni di cui alla vigente L.R. 2/2019 (in particolare l'articolo 38, comma 3, lettera m)”.
4.2. – La tesi non persuade.
4.2.1. – Nel sostenere che l'art. 40, comma 2, della l.r. 2/2019 troverebbe applicazione solo per gli immobili di cui gli assegnatari erano già proprietari prima dell'entrata in vigore della l.r.
41/2015 (avvenuta il 23.4.2015), il Comune finisce per introdurre, nella disposizione normativa, un elemento (costituito, appunto, dalla data di acquisto dell'immobile) non previsto.
Difatti, la norma in questione non fa riferimento all'epoca di acquisto dell'immobile da parte dell'assegnatario dell'alloggio ERP ma esclusivamente al “possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015”.
Ebbene, è pacifico che la fosse in possesso di tali requisiti, come dimostra la stipula del CP_1 contratto di locazione, ai sensi della l.r. 96/96, avvenuta in data 1.8.2007.
Milita in questo senso anche il comma 3 del menzionato art. 40, secondo cui “la disposizione di cui al comma 2 si applica altresì ai soggetti divenuti assegnatari dopo la data del 23 aprile 2015,
pagina 7 di 11 secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015, ai sensi del comma 8”.
Il riferimento allo “ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015” sta a significare che ciò che conta è il possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione della casa popolare (sulla base dei quali sono state stilate le graduatorie), mentre del tutto irrilevante è l'epoca di acquisto dell'immobile.
Invero, tale acquisto ben sarebbe potuto avvenire anche dopo la data di entrata in vigore della l.r.
41/2015, come si desume proprio dalla formulazione letterale dell'art. 40, comma 2, della l.r. che, da un lato, valorizza il possesso, da parte degli assegnatari, dei requisiti previsti dalla “normativa previgente alla l.r. 41/2015” e, dall'altro, il fatto che costoro “si trovino” nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 3, lett. m), norma che sancisce la decadenza dell'assegnatario dall'alloggio nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia “divenuto” proprietario di altro immobile.
È evidente che l'utilizzo del verbo “divenire” implica il riferimento ad un concetto dinamico e non statico, con la conseguenza che l'applicazione della disciplina transitoria (di cui, appunto, all'art. 40 della l.r. 2/2019) non è preclusa dal fatto che l'assegnatario, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina anteriore alla l.r. 41/2015, sia divenuto proprietario di un immobile successivamente al 23.4.2015 (data di entrata in vigore della l.r. 41/2015).
Il che è proprio la situazione in cui è venuta a trovarsi . CP_1
4.2.2- In ogni caso, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante (e, quindi, a voler confinare l'applicazione della disciplina transitoria all'acquisto dell'immobile in epoca anteriore all'entrata in vigore della l.r. 41/2015), mette conto di evidenziare come l'art. 40, comma 2, conterebbe una disciplina transitoria solo per il regime previgente alla l.r. 41/2015, ma non per quello in vigore dalla l.r. 41/2015 alla l.r. 2/2019.
Ne consegue che, essendo la divenuta comproprietaria dell'immobile ereditato dalla madre CP_1 proprio nella vigenza della l.r. 41/2015, è con riferimento a tale disciplina che deve valutarsi la sussistenza del suo diritto a conservare l'assegnazione dell'alloggio ERP.
Ora, l'art. 27 della predetta legge regionale, nel sostituire l'art. 35 della l.r. 96/1996, prevedeva, al comma 2, che “la decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso: l) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”.
In particolare, il § 4 dell'allegato A stabiliva “i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al
pagina 8 di 11 paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.”.
Pertanto, nel caso di acquisto pro quota di altro immobile, l'assegnatario non perdeva il diritto all'alloggio nel caso in cui fosse stata documentata la “indisponibilità della proprietà”.
Trattasi, quindi, di concetto diverso dalla “indisponibilità giuridica” della quota introdotta dalla l.r.
2/2019, in quanto la sua ampiezza consente di ricomprendervi anche una mera indisponibilità di fatto del bene.
Ebbene, è evidente che, essendo la comproprietaria solo al 50% dell'immobile, di cui non CP_1 consta né la comoda divisibilità né la possibilità di un godimento paritario e simultaneo da parte dei comproprietari, ella si trovasse nella impossibilità di usufruirne.
Ne deriva che l'applicazione, al caso in esame, della l.r. 2/2019 si pone in contrasto con il principio secondo cui “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 20.9.2024, n. 25323).
Nella specie, infatti, la è divenuta comproprietaria dell'immobile ereditario nel 2016 – e, CP_1 quindi, sotto la vigenza della l.r. 41/2015 – di talché, in mancanza di disposizioni di segno contrario contenute nella l.r. 2/2019 – è proprio alla l.r. 41/2015 che occorre far riferimento per stabilire il diritto dell'assegnataria a conservare l'alloggio ERP, atteso che, diversamente, ella si vedrebbe privata di tale diritto, maturato nel 2016, sulla base di una disciplina entrata in vigore successivamente, in violazione dell'art. 11 delle preleggi.
4.3. – L'appellante invoca, poi, altro parere della Regione Toscana che, oltre a ribadire
(erroneamente) che il diritto alla sola rideterminazione del canone (con conseguente esclusione della decadenza) si avrebbe solo quando l'assegnatario fosse divenuto proprietario dell'immobile prima dell'entrata in vigore della l.r. 41/2015, afferma: “qualora intervenga una variazione della categoria catastale del bene immobile in questione, la stessa dovrà essere considerata come una nuova acquisizione dello stesso, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della LRT
pagina 9 di 11 2/2019, con la conseguente applicabilità del disposto dell'art. 38, comma 3, lett. m) LRT 2/2019 e la possibilità di procedere alla decadenza dall'assegnazione”.
In proposito, il Comune deduce che le unità immobiliari ereditate dalla (accatastate CP_1 rispettivamente come A4 e C/2) sono state “fuse” nell'aprile 2021 (cioè, prima della loro vendita) creando una nuova categoria catastale (A/3 di otto vani), di talché, alla stregua del richiamato parere, esse ricadrebbero nel campo di applicazione dell'art. 38, comma 3, lett. m) della l.r.
2/2019.
Trattasi, tuttavia, di impostazione irricevibile perché intende dare rilevanza ad un atto amministrativo non solo privo di qualsiasi efficacia cogente ma anche, per sua natura, del tutto inidoneo ad integrare la disposizione legislativa che, peraltro, non contiene alcun elemento che consenta di equiparare la variazione della categoria catastale dell'immobile ad una sua “nuova acquisizione”.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado ex art. 92, comma 2, c.p.c.
5.2. – Per lo stesso motivo, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c., sollecitata dalla , tenuto conto anche dell'esatto motivazionale della sentenza CP_1 impugnata che si è dimostrata bisognoso di ampia integrazione.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/05/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi pagina 10 di 11 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello. pagina 5 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE - LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 22.1.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2255/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. VANNUCCI Parte_1 P.IVA_1 MARINA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. PAGNANELLI FRANCESCO CP_1 C.F._1 (CF C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/05/2023
CONCLUSIONI
In data 22.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto revocare e/o annullare e/o riformare la sentenza n° 575/2023 del Tribunale civile di Lucca, rigettando conseguentemente l'originario ricorso ex art. 447 bis cpc proposto dalla Signora e CP_1 confermando la determinazione dirigenziale del di decadenza da Parte_1 alloggio ERP n° 947 del 24/09/2021 con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 11 Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze pregiudizialmente, in rito, dichiarare inammissibile l'appello ovvero, nel merito, nel caso previa ammissione ed assunzione dei capitoli di prova testimoniale già dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e qui riproposti e/o previa CTU, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Lucca. Con vittoria delle spese legali del presente grado del giudizio comprensive di spese e compensi professionali, oltre, r.f , iva e c.p.a. e con condanna dell'appellante a pagare ex art. 96, primo comma ovvero terzo comma, c.p.c. la somma che sarà equitativamente determinata per comprovata sussistenza di colpa grave”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. 575/2023, CP_1 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/05/2023, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla , aveva dichiarato il suo diritto al mantenimento dell'assegnazione CP_1 dell'alloggio ERP ubicato in via Ferrucci 66/D di previa rideterminazione del Parte_1 canone.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., aveva adito il Tribunale di Lucca, CP_1 esponendo: che, a seguito di bando pubblico emesso dal Comune di il 2.9.2005, essa era Parte_1 divenuta assegnataria dell'immobile ERP ubicato alla via Ferrucci n. 66/D, stipulando il contratto di locazione nel 2007; che, in data 13.12.2016, a seguito del decesso di sua madre , ella era divenuta Persona_1 comproprietaria, per la quota del 50%, di una vecchia abitazione ubicata in Pugliola di Lerici (SP), via Rinaldi n. 10, non agibile in quanto priva di riscaldamento, formalmente identificata con due subalterni (13 e 14 mappale 45, foglio 11 NCEU del Comune di Lerici), oltre ad un locale di deposito di 6 mq (sub 15 mappale 45, foglio 11 NCEU del Comune di Lerici). che, nel novembre 2020, l'Ente gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca aveva inviato alla ricorrente una comunicazione con cui, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della l.r.
Toscana n. 2/2019, l'aveva invitata a fornire la documentazione attestante le eventuali cause di indisponibilità dei predetti immobili;
che, nonostante i chiarimenti verbali offerti dalla medesima ad un funzionario dell'ERP, in CP_1 data 11.5.2021 le era stata notificata, dal Comune di la comunicazione di avvio Parte_1 del procedimento di decadenza di assegnazione dell'alloggio;
pagina 2 di 11 che, a seguito di predetta comunicazione, ella aveva inviato una lettera al Comune di Parte_1 con cui aveva fatto presente che gli immobili a lei pervenuti in via di successione ereditaria
[...] della madre non erano abitabili in quanto privi di riscaldamento;
che, con missiva del 30.6.2021, essa aveva, altresì, comunicato al Comune di non essere CP_1 più proprietaria dei beni acquistati mortis causa dalla madre;
che, in data 5.10.2021, il Comune aveva notificato alla ricorrente la determinazione n. 947 del
24.9.2021 con cui era stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio; che la richiesta di annullamento in via di autotutela del predetto provvedimento non aveva avuto alcun esito;
che tale determinazione amministrativa doveva considerarsi illegittima, in quanto:
(-) al momento in cui essa era succeduta alla madre (deceduta il 13.12.2016) era ancora CP_1 in vigore la l.r. n. 96/1996, come modificata dalla l.r. 41/2015, il quale stabiliva la decadenza dell'assegnazione qualora l'assegnatario “sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”; in particolare, il § 4 dell'allegato A) (rubricato “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP”) statuiva “
4. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione”.
Nella specie, dal momento che la si trovava nell'impossibilità oggettiva di abitare CP_1
l'immobile ereditario, in quanto privo di riscaldamento e per essere titolare solo della quota di proprietà del 50%, non poteva essere adottato il provvedimento di decadenza, come chiarito dalla nota della Regione Toscana n. 222664 del 20.10.2015.
(-) In ogni caso, la ricorrente risultava possedere i requisiti imposti dalla l.r. Toscana n. 96/1996 sia prima che dopo le modifiche apportate dalla l.r. 41/2015, con la conseguenza che la stessa non poteva essere dichiarata decaduta, secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 2, della l.r. n.
2/2019.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Parte_1 contestando integralmente il ricorso.
Nello specifico, il resistente evidenziava che la normativa applicabile, al caso in esame, era quella di cui alla l.r. n. 2/2019 in quanto vigente al momento dell'adozione del provvedimento di decadenza.
pagina 3 di 11 Ne derivava che non avendo la provato l'indisponibilità giuridica dei beni di cui era CP_1 divenuta proprietaria in via ereditaria, così come imposto dal § 4 della menzionata legge, il provvedimento di decadenza doveva considerarsi legittimo.
Comunque, anche a voler ritenere applicabile la l.r. 96/1996 come modificata dalla l.r. 41/2015, la conclusione non sarebbe cambiata, dal momento che l'art. l'art. 35, comma 2, lettera l) della LRT
41/2015 prevede, nel combinato disposto con l'allegato A, paragrafo 2 lettera d) e paragrafo 4, la decadenza nell'ipotesi in cui l'assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà su immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero a meno che il titolare pro-quota del diritto reale non dimostri l'indisponibilità della proprietà. Aggiungendo il citato paragrafo 4 che la stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) non poteva essere condivisa la tesi del secondo cui la disciplina transitoria di cui Pt_1 all'art. 40, comma 2, della l.r. n. 2/2019 era destinata a trovare applicazione solo per gli acquisti anteriori al 23.4.2015 (data di entrata in vigore della l.r. 41/2015);
(-) trattavasi, infatti, di interpretazione non condivisibile, sia perché l'art. 40, comma 2, non conteneva alcuna limitazione oggettiva, sia perché, diversamente, si sarebbe dato vita ad una disciplina incongrua e discriminatoria, non riuscendosi a comprendere il motivo per il quale la norma avrebbe dovuto disciplinare gli acquisti anteriori non alla sua entrata in vigore ma a quella della l.r. 41/2015;
(-) pertanto, il contratto di locazione stipulato dalla doveva ritenersi ancora valido ed CP_1 efficace, previa rideterminazione del suo canone;
(-) sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, stante l'incertezza interpretativa della normativa di riferimento.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel non applicare, alla fattispecie dedotta in causa, l'art. 38, comma 3, lett. m) della l.r. n. 2/2019, così non considerando che la non CP_1 aveva dimostrato l'indisponibilità giuridica dei beni a lei pervenuti in via ereditaria, come richiesto dal § 4 richiamato dalla menzionata norma;
pagina 4 di 11 2) con il secondo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 40 della l.r. 2/2019.
Tale norma, infatti, proprio per la sua natura transitoria prende in considerazione esclusivamente la situazione degli immobili di cui gli assegnatari erano divenuti proprietari prima del 23.4.2015, data di entrata in vigore della L.R. 41/2015, e per i quali non vi era contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa previgente alla LRT 41/2015 – cioè la LRT 96/1996 – ma che risultano in contrasto con quanto stabilito dalla LRT 2/2019.
La suddetta norma non era, invece, applicabile alla la quale aveva ereditato gli immobili CP_1 dalla madre a dicembre 2016 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della l.r. 96/1996.
Inoltre, tale interpretazione era stata confermata anche dal parere reso dal dirigente regionale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
*** 4 – L'esame del gravame.
4.1. – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro, pur dovendo essere prioritariamente affrontata la questione, sebbene posposta dall'appellante, relativa all'applicabilità, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 38, comma 3, lett.
m) della l.r. 2/2019 (sulla base del quale risulta motivato il provvedimento di decadenza della dall'alloggio ERP), stante la sua portata potenzialmente dirimente. CP_1
4.1.1. – Tale norma stabilisce che “Il comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario, qualora lo stesso: […] m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”.
In particolare, il § 4 dell'allegato A così recita: “Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione”.
La , secondo quanto sostenuto dal non aveva dimostrato l'indisponibilità giuridica CP_1 Pt_1 della quota di comproprietà degli immobili di cui era divenuta comproprietaria, al 50%, a seguito del decesso della madre, il che aveva portato all'adozione del provvedimento di decadenza.
4.1.2. – Il Tribunale ha disatteso tale impostazione, ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 40, comma 2, della l.r. 2/2019, rubricato “Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III”, il quale stabilisce: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere
m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
Pertanto, ad avviso del primo giudice, il non avrebbe potuto emettere il provvedimento di Pt_1 decadenza ma solo procedere alla rideterminazione del canone di locazione.
4.1.3. – Sostiene l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile tale norma
“transitoria” al caso in esame.
pagina 6 di 11 Difatti, secondo il Comune, la menzionata disposizione, proprio per la sua natura transitoria, prenderebbe in considerazione esclusivamente la situazione di quegli immobili di cui gli assegnatari degli alloggi ERP erano già proprietari prima della data di entrata in vigore della l.r.
41/2015 (23.4.2015) e per i quali non vi era contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa previgente alla predetta legge regionale - cioè la l.r. 96/1996 - ma che risultano in contrasto con quanto stabilito dalla l.r. 2/2019.
Questo perché i criteri stabiliti dalla Tabella A della l.r. 96/96 erano, ad avviso dell'impugnante,
“criteri di adeguatezza/inadeguatezza”, diversi dai principi di “disponibilità/indisponibilità” previsti dalla l.r. 41/2015 e poi dalla l.r. 2/2019.
La norma transitoria, tuttavia, non era applicabile al caso di specie, giacché aveva CP_1 ereditato gli immobili dalla madre a dicembre 2016 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della l.r.
41/2015 che modificava la l.r. 96/96.
A sostegno di tale interpretazione, veniva citato anche il parere del Direttore del Settore Politiche
Abitative della Regione Toscana, secondo cui “la disposizione di cui al citato articolo 40, comma 2, della L.R. 2/2019, proprio per il suo carattere transitorio, si riferisce esclusivamente ai beni immobili di cui gli assegnatari in questione erano già titolari prima della data di entrata in vigore della L.R. 41/2015 (23 aprile 2015), e purché abbiano i requisiti relativi alle possidenze immobiliari previsti d alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla L.R. 96/1996 ; invece ai beni immobili acquisiti dai medesimi soggetti dopo tale data erano applicabili le disposizioni di cui alla
L.R. 96/1996, come modificata dalla citata L.R. 41/2015, fino alla vigenza della stessa (in particolare l'articolo 35, comma 2, lettera l)), mentre attualmente sono applicabili le disposizioni di cui alla vigente L.R. 2/2019 (in particolare l'articolo 38, comma 3, lettera m)”.
4.2. – La tesi non persuade.
4.2.1. – Nel sostenere che l'art. 40, comma 2, della l.r. 2/2019 troverebbe applicazione solo per gli immobili di cui gli assegnatari erano già proprietari prima dell'entrata in vigore della l.r.
41/2015 (avvenuta il 23.4.2015), il Comune finisce per introdurre, nella disposizione normativa, un elemento (costituito, appunto, dalla data di acquisto dell'immobile) non previsto.
Difatti, la norma in questione non fa riferimento all'epoca di acquisto dell'immobile da parte dell'assegnatario dell'alloggio ERP ma esclusivamente al “possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015”.
Ebbene, è pacifico che la fosse in possesso di tali requisiti, come dimostra la stipula del CP_1 contratto di locazione, ai sensi della l.r. 96/96, avvenuta in data 1.8.2007.
Milita in questo senso anche il comma 3 del menzionato art. 40, secondo cui “la disposizione di cui al comma 2 si applica altresì ai soggetti divenuti assegnatari dopo la data del 23 aprile 2015,
pagina 7 di 11 secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015, ai sensi del comma 8”.
Il riferimento allo “ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015” sta a significare che ciò che conta è il possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione della casa popolare (sulla base dei quali sono state stilate le graduatorie), mentre del tutto irrilevante è l'epoca di acquisto dell'immobile.
Invero, tale acquisto ben sarebbe potuto avvenire anche dopo la data di entrata in vigore della l.r.
41/2015, come si desume proprio dalla formulazione letterale dell'art. 40, comma 2, della l.r. che, da un lato, valorizza il possesso, da parte degli assegnatari, dei requisiti previsti dalla “normativa previgente alla l.r. 41/2015” e, dall'altro, il fatto che costoro “si trovino” nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 3, lett. m), norma che sancisce la decadenza dell'assegnatario dall'alloggio nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia “divenuto” proprietario di altro immobile.
È evidente che l'utilizzo del verbo “divenire” implica il riferimento ad un concetto dinamico e non statico, con la conseguenza che l'applicazione della disciplina transitoria (di cui, appunto, all'art. 40 della l.r. 2/2019) non è preclusa dal fatto che l'assegnatario, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina anteriore alla l.r. 41/2015, sia divenuto proprietario di un immobile successivamente al 23.4.2015 (data di entrata in vigore della l.r. 41/2015).
Il che è proprio la situazione in cui è venuta a trovarsi . CP_1
4.2.2- In ogni caso, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante (e, quindi, a voler confinare l'applicazione della disciplina transitoria all'acquisto dell'immobile in epoca anteriore all'entrata in vigore della l.r. 41/2015), mette conto di evidenziare come l'art. 40, comma 2, conterebbe una disciplina transitoria solo per il regime previgente alla l.r. 41/2015, ma non per quello in vigore dalla l.r. 41/2015 alla l.r. 2/2019.
Ne consegue che, essendo la divenuta comproprietaria dell'immobile ereditato dalla madre CP_1 proprio nella vigenza della l.r. 41/2015, è con riferimento a tale disciplina che deve valutarsi la sussistenza del suo diritto a conservare l'assegnazione dell'alloggio ERP.
Ora, l'art. 27 della predetta legge regionale, nel sostituire l'art. 35 della l.r. 96/1996, prevedeva, al comma 2, che “la decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso: l) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”.
In particolare, il § 4 dell'allegato A stabiliva “i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al
pagina 8 di 11 paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.”.
Pertanto, nel caso di acquisto pro quota di altro immobile, l'assegnatario non perdeva il diritto all'alloggio nel caso in cui fosse stata documentata la “indisponibilità della proprietà”.
Trattasi, quindi, di concetto diverso dalla “indisponibilità giuridica” della quota introdotta dalla l.r.
2/2019, in quanto la sua ampiezza consente di ricomprendervi anche una mera indisponibilità di fatto del bene.
Ebbene, è evidente che, essendo la comproprietaria solo al 50% dell'immobile, di cui non CP_1 consta né la comoda divisibilità né la possibilità di un godimento paritario e simultaneo da parte dei comproprietari, ella si trovasse nella impossibilità di usufruirne.
Ne deriva che l'applicazione, al caso in esame, della l.r. 2/2019 si pone in contrasto con il principio secondo cui “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 20.9.2024, n. 25323).
Nella specie, infatti, la è divenuta comproprietaria dell'immobile ereditario nel 2016 – e, CP_1 quindi, sotto la vigenza della l.r. 41/2015 – di talché, in mancanza di disposizioni di segno contrario contenute nella l.r. 2/2019 – è proprio alla l.r. 41/2015 che occorre far riferimento per stabilire il diritto dell'assegnataria a conservare l'alloggio ERP, atteso che, diversamente, ella si vedrebbe privata di tale diritto, maturato nel 2016, sulla base di una disciplina entrata in vigore successivamente, in violazione dell'art. 11 delle preleggi.
4.3. – L'appellante invoca, poi, altro parere della Regione Toscana che, oltre a ribadire
(erroneamente) che il diritto alla sola rideterminazione del canone (con conseguente esclusione della decadenza) si avrebbe solo quando l'assegnatario fosse divenuto proprietario dell'immobile prima dell'entrata in vigore della l.r. 41/2015, afferma: “qualora intervenga una variazione della categoria catastale del bene immobile in questione, la stessa dovrà essere considerata come una nuova acquisizione dello stesso, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della LRT
pagina 9 di 11 2/2019, con la conseguente applicabilità del disposto dell'art. 38, comma 3, lett. m) LRT 2/2019 e la possibilità di procedere alla decadenza dall'assegnazione”.
In proposito, il Comune deduce che le unità immobiliari ereditate dalla (accatastate CP_1 rispettivamente come A4 e C/2) sono state “fuse” nell'aprile 2021 (cioè, prima della loro vendita) creando una nuova categoria catastale (A/3 di otto vani), di talché, alla stregua del richiamato parere, esse ricadrebbero nel campo di applicazione dell'art. 38, comma 3, lett. m) della l.r.
2/2019.
Trattasi, tuttavia, di impostazione irricevibile perché intende dare rilevanza ad un atto amministrativo non solo privo di qualsiasi efficacia cogente ma anche, per sua natura, del tutto inidoneo ad integrare la disposizione legislativa che, peraltro, non contiene alcun elemento che consenta di equiparare la variazione della categoria catastale dell'immobile ad una sua “nuova acquisizione”.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado ex art. 92, comma 2, c.p.c.
5.2. – Per lo stesso motivo, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c., sollecitata dalla , tenuto conto anche dell'esatto motivazionale della sentenza CP_1 impugnata che si è dimostrata bisognoso di ampia integrazione.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/05/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi pagina 10 di 11 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello. pagina 5 di 11