Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2025, proposto da
UI Marone, rappresentato e difeso dall'avvocato UI Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
di 3 sentenze rese dai Tribunali di Torino sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.854,95 comprensivi di spese ed oneri di legge,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente, agendo in proprio quale distrattario delle spese e dei compensi di cui alle sentenze in epigrafe, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze medesime, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi in suo favore liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. e sono state notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Non appare invece meritevole di accoglimento per ragioni di equità sostanziale la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora in favore del difensore, odierno ricorrente, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in quanto l’obbligazione che viene in causa trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da una serie di garanzie, nonché dalla possibilità per il difensore di rivalersi nei confronti del proprio rappresentato.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge;
4) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO