Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 13/2/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.35), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2292 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
' rappresentato e Parte 1 Parte_2 C.F. 1
difeso tecnica dall'Avvocato Saverio Cosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Via Francesco De Sanctis n. 15-00195 Roma (RM), giusta delega in atti
Attore/opponente
E
(C.F.: P.IVA 1 ), rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata, in Perugia, Via degli Offici, 14
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
€ 32.886,50, n. 10920100000822162000 € 18.970,95, n.10920110010843707000 €
3.495.837,44, n.10920120005529039000 € 57.813,90, corrispondenti ad un credito totale di €
3.605.506, chiedendo “I. In via preliminare: in virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati. II. IN VIA
PRINCIPALE: accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali. III. IN VIA DENEGATA: dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati"
Con decreto del 18.12.2022 è stata fissata la prima udienza al 9.2.2023.
Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione, sono stati ritualmente notificati alla convenuta che si è costituita con comparsa depositata in data 20.1.2023, deducendo quanto segue:
Difetto di giurisdizione per materia in quanto si tratta di controversia di competenza dei giudici tributari;
Manifesta infondatezza e tardività dell'opposizione in quanto le cartelle risultano correttamente notificate e, quindi, definitive. infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la presenza di atti interruttivi e di sospensione della prescrizione.
La causa è stata istruita in via documentale.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 13.2.2025, fatte precisare le conclusioni e esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
In primo luogo, infatti, deve ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione del g.o. come si evince dalle sopravvenute sentenze della Corte di Giustizia di primo e secondo grado, versate in atti da parte resistente, che hanno esaminato il merito dell'identico ricorso proposto dal contribuente in sede tributaria e lo hanno rigettato rilevando come la prescrizione risulti ritualmente interrotta dall'Amministrazione, con piena fondatezza della pretesa creditoria della stessa. In particolare, nel procedimento introdotto dinanzi al Giudice Tributario, con atto notificato in data 21/09/2022 alla Direzione Provinciale di Terni dell' Controparte 1 ed iscritto al numero 166/2022 R.G. della CGT di I Grado di Terni, la Corte di Giustizia si è pronunciata con sentenza n. 52/2023 ed ha accertato che "gli atti interruttivi la prescrizione delle pretese in esse riportati risultano tutti essere tempestivamente notificati”.
La statuizione è stata confermata in grado di appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria con sentenza n. 338/2023 che ha esaminato gli atti interruttivi prodotti dall'Amministrazione e confermato che non è maturato il termine prescrizionale.
Pertanto, stante la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso, nonché in considerazione della formazione del giudicato in ordine all'identica pretesa rigettata dal
Giudice Tributario, lo stesso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore (scaglione da € 1.101 a 5.200 euro) alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso.
condanna Parte 1 alla rifusione in favore di [...] CP 2 delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA.
Terni, 13.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)