Articolo 295 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 295.
(Revisione delle macchine agricole in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993