TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9497 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA AR IA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 26955/2022
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 4687/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Scotti, emessa in data
10.06.2022 e depositata in pari data 22.08.22 tra
(C.F.: ),elett.te dom.to in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via G. Martucci n. 62 presso lo studio dell'avv. Mirko De Falco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1
Appellante principale e Appellato incidentale
e
( in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale dott. , rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Pascucci, elett.te dom.ta presso lo studio sito in Napoli al Viale della Costituzione isola G/1 C.D.N, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente
1 indirizzo p.e.c: Email_2
Appellata principale e Appellante incidentale
e residente a[...] – 80146 Napoli CP_3
Appellata contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Barra, la
[...]
nonché per ivi invocare il Controparte_4 CP_3
risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro occorso in Napoli alla via Egidio Velotti, in data 23 agosto 2016, alle ore 17:00 circa, e quantificati in euro i € 13.299,39, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di euro 26.000.
Assumeva l'attore, odierno appellante, che, in data 23.08.2016, alle ore 17:00 circa, in Napoli alla via Egidio Velotti, il conducente del veicolo Fiat Panda targato CP KE, in proprietà di , ed assicurato ai fini della CP_3
R.C.A. con la compagnia nell'effettuare una Controparte_1
manovra di parcheggio non si avvedeva della presenza dell'istante e lo investiva con la ruota;
a seguito dell'urto l'istante rovinava al suolo riportando lesioni alla persona e, per effetto dell'impatto, l'istante veniva dapprima soccorso e poi si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
“S.M. di TO UO” di Napoli , ove gli veniva diagnosticato: “trauma contusivo caviglia sin”.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Barra e rubricato al n RG n°1853/19, si costituiva la sola convenuta la quale contestava la Parte_2 domanda chiedendone il rigetto.
2 Rilevata l'integrità del contraddittorio, nonché la regolarità e ritualità delle notifiche, il Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice, si riservava circa la disposizione di una consulenza medica ed a scioglimento della riserva medesima conferiva incarico al Dott. Per_1
.
[...]
Espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione.
b) Con sentenza n.4687/22 il Giudice di pace rigettava la domanda e compensava le spese di lite, ponendo le spese di ctu a carico dell'attore.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “il redattore del rapporto ha colto ed evidenziato una incongruenza fra le ricostruzioni del sinistro prospettate dai due soggetti: in particolare il conducente della Panda ha affermato di non essersi avveduto della presenza del pedone che transitava dietro l'auto, mentre l'attore ha riferito che stava attraversando la strada quando gli rimaneva incastrato il piede sinistro tra il suolo ed il paraurti della che effettuava una manovra di retromarcia. Pt_3
Inoltre, il conducente della Panda ha riferito di non aver lasciato i suoi dati al pedone che lo rintracciava attraverso il numero di targa, mentre il pedone ha riferito che il conducente si fermava assumendosi la colpa e scambiandosi
i dati.
La contraddittorietà delle versioni non è stata spiegata neanche in sede di comparizione personale delle parti nel corso del quale l'attore ha confermato la citazione redatta dal proprio difensore e le dichiarazioni raccolte dagli ispettori per conto della . Nel corso della fase istruttoria sono CP_1
stati ascoltati due testi: il sign. ed il sign. Testimone_1 Tes_2
[...]
Entrambi hanno riferito che il malcapitato si trovava a piedi sul marciapiedi
3 quando è stato investito e che il conducente della Panda scendeva dal veicolo per soccorrerlo ed ha aspettato che arrivassero i suoi familiari ai quali ha lasciato le sue generalità.
Si ripete in citazione non viene esposta la circostanza che l'investimento sarebbe avvenuto quando il pedone si trovava sul marciapiedi.
Ha dichiarato inoltre che a causa dell'accaduto rovinava al suolo subendo la lacerazione del tendine di Achille refertata al Centro Campania di S.
VA a Teduccio, dove si è recato in data 6.09.2016.
Premesso che nell'atto di costituitone in mora i nomi dei testimoni non sono menzionati benché presenti al momento del sinistro, solerti nel soccorrere il malcapitato ed almeno il primo attento a fornire le proprie generalità ai familiari sopraggiunti sul luogo del sinistro, l'attore, che nell'occasione lamentava fortissimi dolori alla caviglia sinistra, si è recato all'Ospedale
TO UO di Napoli solo dopo cinque giorni e in quella circostanza gli è stato diagnosticato “trauma contusivo caviglia sx” con prognosi di gg. CP_5
il certificato del Centro Campania di S. VA a Teduccio da cui
[...] risulta la rottura del tendine di Achille è del 6.09.2016, cioè quattordici giorni dopo il sinistro (avvenuto il 23.08.2016).
Ebbene la rottura del tendine di Achille è definita in letteratura medica un grave infortunio ortopedico e consiste nella lacerazione della banda connettivo-fibrosa che unisce i muscoli del polpaccio al calcagno e comporta
l'impossibilità di camminare.
Alla luce della contraddittorietà degli esisti probatori e del lasso di tempo intercorso fra la data del sinistro e le certificazioni mediche questa giudice non ritiene raggiunta la prova del nesso di causalità. Spese di lite come da dispositivo.”
c) Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Barra Remo
4 ha proposto appello, chiedendo la riforma della medesima Parte_1
sentenza e, per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Piaggio Fiat Panda targato CP KE nella produzione del sinistro de quo, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, in solido tra loro, subiti sulla persona di e quantificati in euro 4.590,32. Parte_1
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza Parte_1 di primo grado sarebbe affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali. L'appellante ha, inoltre, dedotto la nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione, non essendo chiaro quali siano stati gli elementi che abbiano determinato il rigetto della domanda.
d) L'appellata si è costituita a mezzo comparsa di Parte_2
costituzione e difesa depositata telematicamente in data 17.04.2023, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avverso appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Ha, altresì, proposto appello incidentale ritenendo che il giudice di primo grado abbia illegittimamente compensato le spese di lite e ha, così, chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
e) Con note di trattazione scritta del 29.9.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Tribunale, con provvedimento del 21.10.2025, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
5 Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare, nell'atto di appello, esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede,
6 pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Per costante giurisprudenza, l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche
Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che
7 illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) In via preliminare, rileva, altresì, il Tribunale, che l'appello principale risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 11/11/2022, ovvero nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 22/08/2022; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 18/11/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
h) Orbene, occorre analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel ritenere contraddittori e non adeguatamente provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria dell'istante, anche alla luce dell'espletata CTU.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attore, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo incongruenti e inattendibili i fatti dedotti dall'attore a sostegno della domanda, rispetto alle dichiarazioni rese dai due testi escussi nel corso dell'istruttoria.
8 Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei fatti dedotti a fondamento della domanda di parte attrice, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesi, non superando il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Nello specifico, il teste primo teste indotto da parte attrice, Testimone_1 escusso all'udienza del 23.03.202, ha dichiarato di aver assistito all'incidente ed, in particolare, che “mi trovavo a metà strada e camminavo in direzione della stazione, sul marciapiede sinistro. Preciso che via Velotti è una strada
a senso unico di marcia. Ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare in retromarcia, con la parte posteriore sinistra andava ad urtare la gamba sinistra del sig. che si trovava a piedi sul Parte_1
marciapiede. A causa dell'urto il sig, cadeva a terra ed lamentava Parte_1 fortissimi dolori alla caviglia sinistra. Ricordo che la Panda era condotta da un uomo che dopo l'urto scendeva dal veicolo e si precipitava a prestare soccorso scusandosi per l'accaduto ed ammettendo le proprie responsabilità.
Il sig. chiamava alcuni familiari in quanto non riusciva a Parte_1
camminare e ad alzarsi. Io ho aspettato che arrivassero per lasciare le mie generalità. Io mi avvicinavo al sig. per prestargli soccorso. Parte_1
È stato escusso, altresì, nella medesima udienza, il secondo teste indotto da parte attrice, il quale ha dichiarato innanzi al Giudice di Testimone_3
prime cure : “ ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare, faceva retromarcia e con la parte posteriore sinistra saliva sul marciapiede incautamente. La Panda andava ad investire un signore che stava camminando sul marciapiede e che procedeva a piedi verso via Bruno
Buozzi. L'auto lo urtava alla gamba sinistra e ho visto che dopo l'urto il
9 signore lamentava fortissimi dolori al piede sinistro, alla caviglia ed al polpaccio sinistro. Preciso che il signore rovinava a terra. Dopo l'impatto io mi sono avvicinato e ho prestato soccorso insieme ad altre persone che sono intervenute. Ho visto che il conducente della Panda che era un uomo scendeva dal veicolo per prestare soccorso e si scusava per l'accaduto, ammettendo le proprie responsabilità. L'uomo investito chiamava i propri familiari ed io lasciavo le mie generalità e andavo via prima che arrivassero.
Preciso che via Velotti è una strada stretta a senso unico di marcia e dove è avvenuto il sinistro ci sono solo abitazioni.”
Dal complessivo esame delle deposizioni testimoniali, rese dai testi escussi in primo grado, emergono alcune criticità rispetto a quanto dedotto dall'attore a fondamento della domanda:
- in primo luogo, il primo teste, ha dichiarato che:” Testimone_1
Ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare in retromarcia, con la parte posteriore sinistra andava ad urtare la gamba sinistra del sig. che si trovava a piedi sul Parte_1 marciapiede”. Orbene, appare poco chiara la dinamica del sinistro così come descritta dal teste, in quanto appare inverosimile che, qualora l'attore si fosse trovato sul marciapiedi, sarebbe stato investito da un'auto che effettuava una manovra di retromarcia. Oltretutto,
l'odierno appellante, quando deduce i fatti posti a fondamento della domanda, non afferma che, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificato l'infortunio, si trovava sul marciapiedi;
bensì afferma che si accingeva ad attraversare la strada.
Pertanto, la dichiarazione resa dal teste, è inidonea a Testimone_1
provare la domanda dell'odierno appellante, nonché Parte_1 incongruente rispetto alla stessa.
10 - In secondo luogo, neanche le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, risultano idonee a provare la fondatezza Testimone_3
della domanda in quanto il teste riferisce una descrizione del fatto storico differente rispetto a quello descritto in citazione, in particolare il teste dichiara: “ ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare, faceva retromarcia e con la parte posteriore sinistra saliva sul marciapiede incautamente” .
L'attore, invece, nella prospettazione dei fatti in citazione mai ha allegato che l'auto, nell'effettuare una manovra di retromarcia fosse salita sul marciapiedi.
Oltretutto l'odierno appellante, come poc'anzi precisato, deduceva che al momento dell'infortunio, stava attraversando la strada.
- Orbene, anche le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, Tes_3
risultano incongruenti rispetto alle deduzioni addotte
[...] dall'attore a sostegno della domanda, ed in particolare inidonee a provare la dinamica dell'infortunio.
- Appare, altresì, inverosimile che, qualora l'autovettura nell'effettuare una manovra di retromarcia fosse salita sul marciapiedi, avrebbe potuto investire ed infortunare che in quel momento, Parte_1 invece, attraversava la strada.
- Nel caso in esame, la veridicità della dinamica dei fatti, non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né i testi escussi in primo grado, si sono preoccupati di chiamare le Autorità di polizia.
Dunque, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tali deposizioni testimoniali inidonee a provare la domanda, non avendo
11 offerto, le dichiarazioni rese dai testi, elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
i) Per quanto concerne, invece, l'inattendibilità, ai fini probatori, della documentazione medica depositata dall'attore innanzi al Giudice di prime cure, questi ha così motivato : “Alla luce della contraddittorietà degli esisti probatori e del lasso di tempo intercorso fra la data del sinistro e le certificazioni mediche questa giudice non ritiene raggiunta la prova del nesso di causalità”.
Orbene, secondo il Giudice di Pace di Barra, il nesso di causalità tra le lesioni riportate da ed il fatto storico, non risulta provato, in quanto Parte_1
l'attore ha provveduto a recarsi presso il Centro Campania di S. VA a
Teduccio in data 06.09.2016, cioè ben quattordici giorni dopo il presunto sinistro, avvenuto in data 23.08.2016, e bensì, solo in quella sede, gli veniva diagnosticata una lacerazione del tendine di Achille.
Diversamente, quando si è recato, ben cinque giorni dopo il presunto sinistro, presso l'Ospedale TO UO di Napoli, gli veniva, invece refertato:
“trauma contusivo caviglia sx”.
Tanto premesso,anche tali ulteriori elementi inducono a ritenere che non risulta provato il nesso causale tra i fatti allegati in citazione ed il trauma subito, in virtù del lasso temporale intercorso tra le certificazioni mediche depositate in giudizio e le circostanze di tempo in cui si sarebbe verificato l'infortunio de quo.
j) Quanto, invece, al motivo di appello, attraverso il quale l'odierno appellante lamenta l'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio da parte del Giudice di prime cure, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la consulenza tecnica è un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice, la cui finalità è quella di
12 coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto. L'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio è rimessa all'apprezzamento officioso del giudice di merito e costituisce esercizio di una facoltà discrezionale.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione circa l'esito dell'attività da quest'ultimo espletata.
La perizia medico-legale posta in essere dal CTU, Dott. , Persona_1 deve, infatti, essere letta alla luce del complessivo quadro probatorio, allegato e prodotto nel corso dell'attività istruttoria, cioè in un quadro probatorio unitariamente considerato.
Pertanto, stante la contraddittorietà del narrato dei testi escussi, rispetto alle deduzioni addotte dall'attore a fondamento della domanda, e confermate anche a seguito della comparizione personale disposta dal Giudice di prime, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritta dall'appellante, né che i danni subiti alla sua persona, siano causalmente riconducibili alla condotta del conducente del veicolo Fiat Panda targato CP KE .
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i motivi sopra esposti, e, pertanto, emergono punti di incertezza e incoerenza rispetto alle modalità dell'accadimento.
Orbene, tanto premesso, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
13 k) Deve, a questo punto, essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
Sul punto va premesso che l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui
è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (cfr. Cass.,
Sez. III, N. 26139/2022).
Tuttavia, l'appello incidentale tardivo va comunque dichiarato inammissibile qualora, spiati i termini di cui all'articolo 327 c.p.c., l'appellato si costituisca tardivamente in giudizio, e cioè oltre il termine di cui all'art. 343 co.1 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, la si è costituita in giudizio Parte_2 tardivamente, in quanto avrebbe dovuto costituirsi entro e non oltre il
15.03.23, al fine di evitare di incorrere in preclusioni e decadenze, in quanto la data indicata in citazione per la comparizione di parte appellata è stata fissata, dall'appellante, al 04.04.23; mentre la si è costituita in CP_1
giudizio con comparsa di costituzione, solo in data 17.04.23.
Va, pertanto, dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla perché tardivo ai sensi dell'articolo 343 c.p.c. Controparte_1
l) Ne discende che la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4687/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Scotti, in data
10/06/2022 e depositata in data 22.08.22, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1101,00 a € 5200,00 (il valore della controversia è pari ad € 4.590,32) applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della Parte_1 [...]
così dispone: Parte_4
I. Dichiara la contumacia di CP_3
II. Rigetta l'appello proposto da e conferma CP_6
integralmente la sentenza impugnata;
III. Dichiara tardivo l'appello incidentale proposto dalla Parte_4
[...]
IV. Condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della;
Controparte_7
V. Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR IA
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA AR IA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 26955/2022
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 4687/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Scotti, emessa in data
10.06.2022 e depositata in pari data 22.08.22 tra
(C.F.: ),elett.te dom.to in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via G. Martucci n. 62 presso lo studio dell'avv. Mirko De Falco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1
Appellante principale e Appellato incidentale
e
( in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale dott. , rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Pascucci, elett.te dom.ta presso lo studio sito in Napoli al Viale della Costituzione isola G/1 C.D.N, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente
1 indirizzo p.e.c: Email_2
Appellata principale e Appellante incidentale
e residente a[...] – 80146 Napoli CP_3
Appellata contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Barra, la
[...]
nonché per ivi invocare il Controparte_4 CP_3
risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro occorso in Napoli alla via Egidio Velotti, in data 23 agosto 2016, alle ore 17:00 circa, e quantificati in euro i € 13.299,39, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di euro 26.000.
Assumeva l'attore, odierno appellante, che, in data 23.08.2016, alle ore 17:00 circa, in Napoli alla via Egidio Velotti, il conducente del veicolo Fiat Panda targato CP KE, in proprietà di , ed assicurato ai fini della CP_3
R.C.A. con la compagnia nell'effettuare una Controparte_1
manovra di parcheggio non si avvedeva della presenza dell'istante e lo investiva con la ruota;
a seguito dell'urto l'istante rovinava al suolo riportando lesioni alla persona e, per effetto dell'impatto, l'istante veniva dapprima soccorso e poi si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
“S.M. di TO UO” di Napoli , ove gli veniva diagnosticato: “trauma contusivo caviglia sin”.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Barra e rubricato al n RG n°1853/19, si costituiva la sola convenuta la quale contestava la Parte_2 domanda chiedendone il rigetto.
2 Rilevata l'integrità del contraddittorio, nonché la regolarità e ritualità delle notifiche, il Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice, si riservava circa la disposizione di una consulenza medica ed a scioglimento della riserva medesima conferiva incarico al Dott. Per_1
.
[...]
Espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione.
b) Con sentenza n.4687/22 il Giudice di pace rigettava la domanda e compensava le spese di lite, ponendo le spese di ctu a carico dell'attore.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “il redattore del rapporto ha colto ed evidenziato una incongruenza fra le ricostruzioni del sinistro prospettate dai due soggetti: in particolare il conducente della Panda ha affermato di non essersi avveduto della presenza del pedone che transitava dietro l'auto, mentre l'attore ha riferito che stava attraversando la strada quando gli rimaneva incastrato il piede sinistro tra il suolo ed il paraurti della che effettuava una manovra di retromarcia. Pt_3
Inoltre, il conducente della Panda ha riferito di non aver lasciato i suoi dati al pedone che lo rintracciava attraverso il numero di targa, mentre il pedone ha riferito che il conducente si fermava assumendosi la colpa e scambiandosi
i dati.
La contraddittorietà delle versioni non è stata spiegata neanche in sede di comparizione personale delle parti nel corso del quale l'attore ha confermato la citazione redatta dal proprio difensore e le dichiarazioni raccolte dagli ispettori per conto della . Nel corso della fase istruttoria sono CP_1
stati ascoltati due testi: il sign. ed il sign. Testimone_1 Tes_2
[...]
Entrambi hanno riferito che il malcapitato si trovava a piedi sul marciapiedi
3 quando è stato investito e che il conducente della Panda scendeva dal veicolo per soccorrerlo ed ha aspettato che arrivassero i suoi familiari ai quali ha lasciato le sue generalità.
Si ripete in citazione non viene esposta la circostanza che l'investimento sarebbe avvenuto quando il pedone si trovava sul marciapiedi.
Ha dichiarato inoltre che a causa dell'accaduto rovinava al suolo subendo la lacerazione del tendine di Achille refertata al Centro Campania di S.
VA a Teduccio, dove si è recato in data 6.09.2016.
Premesso che nell'atto di costituitone in mora i nomi dei testimoni non sono menzionati benché presenti al momento del sinistro, solerti nel soccorrere il malcapitato ed almeno il primo attento a fornire le proprie generalità ai familiari sopraggiunti sul luogo del sinistro, l'attore, che nell'occasione lamentava fortissimi dolori alla caviglia sinistra, si è recato all'Ospedale
TO UO di Napoli solo dopo cinque giorni e in quella circostanza gli è stato diagnosticato “trauma contusivo caviglia sx” con prognosi di gg. CP_5
il certificato del Centro Campania di S. VA a Teduccio da cui
[...] risulta la rottura del tendine di Achille è del 6.09.2016, cioè quattordici giorni dopo il sinistro (avvenuto il 23.08.2016).
Ebbene la rottura del tendine di Achille è definita in letteratura medica un grave infortunio ortopedico e consiste nella lacerazione della banda connettivo-fibrosa che unisce i muscoli del polpaccio al calcagno e comporta
l'impossibilità di camminare.
Alla luce della contraddittorietà degli esisti probatori e del lasso di tempo intercorso fra la data del sinistro e le certificazioni mediche questa giudice non ritiene raggiunta la prova del nesso di causalità. Spese di lite come da dispositivo.”
c) Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Barra Remo
4 ha proposto appello, chiedendo la riforma della medesima Parte_1
sentenza e, per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Piaggio Fiat Panda targato CP KE nella produzione del sinistro de quo, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, in solido tra loro, subiti sulla persona di e quantificati in euro 4.590,32. Parte_1
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza Parte_1 di primo grado sarebbe affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali. L'appellante ha, inoltre, dedotto la nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione, non essendo chiaro quali siano stati gli elementi che abbiano determinato il rigetto della domanda.
d) L'appellata si è costituita a mezzo comparsa di Parte_2
costituzione e difesa depositata telematicamente in data 17.04.2023, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avverso appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Ha, altresì, proposto appello incidentale ritenendo che il giudice di primo grado abbia illegittimamente compensato le spese di lite e ha, così, chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al Parte_1
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
e) Con note di trattazione scritta del 29.9.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Tribunale, con provvedimento del 21.10.2025, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
5 Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare, nell'atto di appello, esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede,
6 pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Per costante giurisprudenza, l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche
Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che
7 illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) In via preliminare, rileva, altresì, il Tribunale, che l'appello principale risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 11/11/2022, ovvero nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 22/08/2022; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 18/11/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
h) Orbene, occorre analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel ritenere contraddittori e non adeguatamente provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria dell'istante, anche alla luce dell'espletata CTU.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attore, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo incongruenti e inattendibili i fatti dedotti dall'attore a sostegno della domanda, rispetto alle dichiarazioni rese dai due testi escussi nel corso dell'istruttoria.
8 Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei fatti dedotti a fondamento della domanda di parte attrice, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesi, non superando il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Nello specifico, il teste primo teste indotto da parte attrice, Testimone_1 escusso all'udienza del 23.03.202, ha dichiarato di aver assistito all'incidente ed, in particolare, che “mi trovavo a metà strada e camminavo in direzione della stazione, sul marciapiede sinistro. Preciso che via Velotti è una strada
a senso unico di marcia. Ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare in retromarcia, con la parte posteriore sinistra andava ad urtare la gamba sinistra del sig. che si trovava a piedi sul Parte_1
marciapiede. A causa dell'urto il sig, cadeva a terra ed lamentava Parte_1 fortissimi dolori alla caviglia sinistra. Ricordo che la Panda era condotta da un uomo che dopo l'urto scendeva dal veicolo e si precipitava a prestare soccorso scusandosi per l'accaduto ed ammettendo le proprie responsabilità.
Il sig. chiamava alcuni familiari in quanto non riusciva a Parte_1
camminare e ad alzarsi. Io ho aspettato che arrivassero per lasciare le mie generalità. Io mi avvicinavo al sig. per prestargli soccorso. Parte_1
È stato escusso, altresì, nella medesima udienza, il secondo teste indotto da parte attrice, il quale ha dichiarato innanzi al Giudice di Testimone_3
prime cure : “ ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare, faceva retromarcia e con la parte posteriore sinistra saliva sul marciapiede incautamente. La Panda andava ad investire un signore che stava camminando sul marciapiede e che procedeva a piedi verso via Bruno
Buozzi. L'auto lo urtava alla gamba sinistra e ho visto che dopo l'urto il
9 signore lamentava fortissimi dolori al piede sinistro, alla caviglia ed al polpaccio sinistro. Preciso che il signore rovinava a terra. Dopo l'impatto io mi sono avvicinato e ho prestato soccorso insieme ad altre persone che sono intervenute. Ho visto che il conducente della Panda che era un uomo scendeva dal veicolo per prestare soccorso e si scusava per l'accaduto, ammettendo le proprie responsabilità. L'uomo investito chiamava i propri familiari ed io lasciavo le mie generalità e andavo via prima che arrivassero.
Preciso che via Velotti è una strada stretta a senso unico di marcia e dove è avvenuto il sinistro ci sono solo abitazioni.”
Dal complessivo esame delle deposizioni testimoniali, rese dai testi escussi in primo grado, emergono alcune criticità rispetto a quanto dedotto dall'attore a fondamento della domanda:
- in primo luogo, il primo teste, ha dichiarato che:” Testimone_1
Ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare in retromarcia, con la parte posteriore sinistra andava ad urtare la gamba sinistra del sig. che si trovava a piedi sul Parte_1 marciapiede”. Orbene, appare poco chiara la dinamica del sinistro così come descritta dal teste, in quanto appare inverosimile che, qualora l'attore si fosse trovato sul marciapiedi, sarebbe stato investito da un'auto che effettuava una manovra di retromarcia. Oltretutto,
l'odierno appellante, quando deduce i fatti posti a fondamento della domanda, non afferma che, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificato l'infortunio, si trovava sul marciapiedi;
bensì afferma che si accingeva ad attraversare la strada.
Pertanto, la dichiarazione resa dal teste, è inidonea a Testimone_1
provare la domanda dell'odierno appellante, nonché Parte_1 incongruente rispetto alla stessa.
10 - In secondo luogo, neanche le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, risultano idonee a provare la fondatezza Testimone_3
della domanda in quanto il teste riferisce una descrizione del fatto storico differente rispetto a quello descritto in citazione, in particolare il teste dichiara: “ ho visto che una Panda di colore grigio nel tentativo di parcheggiare, faceva retromarcia e con la parte posteriore sinistra saliva sul marciapiede incautamente” .
L'attore, invece, nella prospettazione dei fatti in citazione mai ha allegato che l'auto, nell'effettuare una manovra di retromarcia fosse salita sul marciapiedi.
Oltretutto l'odierno appellante, come poc'anzi precisato, deduceva che al momento dell'infortunio, stava attraversando la strada.
- Orbene, anche le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, Tes_3
risultano incongruenti rispetto alle deduzioni addotte
[...] dall'attore a sostegno della domanda, ed in particolare inidonee a provare la dinamica dell'infortunio.
- Appare, altresì, inverosimile che, qualora l'autovettura nell'effettuare una manovra di retromarcia fosse salita sul marciapiedi, avrebbe potuto investire ed infortunare che in quel momento, Parte_1 invece, attraversava la strada.
- Nel caso in esame, la veridicità della dinamica dei fatti, non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né i testi escussi in primo grado, si sono preoccupati di chiamare le Autorità di polizia.
Dunque, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tali deposizioni testimoniali inidonee a provare la domanda, non avendo
11 offerto, le dichiarazioni rese dai testi, elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
i) Per quanto concerne, invece, l'inattendibilità, ai fini probatori, della documentazione medica depositata dall'attore innanzi al Giudice di prime cure, questi ha così motivato : “Alla luce della contraddittorietà degli esisti probatori e del lasso di tempo intercorso fra la data del sinistro e le certificazioni mediche questa giudice non ritiene raggiunta la prova del nesso di causalità”.
Orbene, secondo il Giudice di Pace di Barra, il nesso di causalità tra le lesioni riportate da ed il fatto storico, non risulta provato, in quanto Parte_1
l'attore ha provveduto a recarsi presso il Centro Campania di S. VA a
Teduccio in data 06.09.2016, cioè ben quattordici giorni dopo il presunto sinistro, avvenuto in data 23.08.2016, e bensì, solo in quella sede, gli veniva diagnosticata una lacerazione del tendine di Achille.
Diversamente, quando si è recato, ben cinque giorni dopo il presunto sinistro, presso l'Ospedale TO UO di Napoli, gli veniva, invece refertato:
“trauma contusivo caviglia sx”.
Tanto premesso,anche tali ulteriori elementi inducono a ritenere che non risulta provato il nesso causale tra i fatti allegati in citazione ed il trauma subito, in virtù del lasso temporale intercorso tra le certificazioni mediche depositate in giudizio e le circostanze di tempo in cui si sarebbe verificato l'infortunio de quo.
j) Quanto, invece, al motivo di appello, attraverso il quale l'odierno appellante lamenta l'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio da parte del Giudice di prime cure, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la consulenza tecnica è un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice, la cui finalità è quella di
12 coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto. L'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio è rimessa all'apprezzamento officioso del giudice di merito e costituisce esercizio di una facoltà discrezionale.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione circa l'esito dell'attività da quest'ultimo espletata.
La perizia medico-legale posta in essere dal CTU, Dott. , Persona_1 deve, infatti, essere letta alla luce del complessivo quadro probatorio, allegato e prodotto nel corso dell'attività istruttoria, cioè in un quadro probatorio unitariamente considerato.
Pertanto, stante la contraddittorietà del narrato dei testi escussi, rispetto alle deduzioni addotte dall'attore a fondamento della domanda, e confermate anche a seguito della comparizione personale disposta dal Giudice di prime, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritta dall'appellante, né che i danni subiti alla sua persona, siano causalmente riconducibili alla condotta del conducente del veicolo Fiat Panda targato CP KE .
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i motivi sopra esposti, e, pertanto, emergono punti di incertezza e incoerenza rispetto alle modalità dell'accadimento.
Orbene, tanto premesso, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
13 k) Deve, a questo punto, essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
Sul punto va premesso che l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui
è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (cfr. Cass.,
Sez. III, N. 26139/2022).
Tuttavia, l'appello incidentale tardivo va comunque dichiarato inammissibile qualora, spiati i termini di cui all'articolo 327 c.p.c., l'appellato si costituisca tardivamente in giudizio, e cioè oltre il termine di cui all'art. 343 co.1 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, la si è costituita in giudizio Parte_2 tardivamente, in quanto avrebbe dovuto costituirsi entro e non oltre il
15.03.23, al fine di evitare di incorrere in preclusioni e decadenze, in quanto la data indicata in citazione per la comparizione di parte appellata è stata fissata, dall'appellante, al 04.04.23; mentre la si è costituita in CP_1
giudizio con comparsa di costituzione, solo in data 17.04.23.
Va, pertanto, dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla perché tardivo ai sensi dell'articolo 343 c.p.c. Controparte_1
l) Ne discende che la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4687/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Scotti, in data
10/06/2022 e depositata in data 22.08.22, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1101,00 a € 5200,00 (il valore della controversia è pari ad € 4.590,32) applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della Parte_1 [...]
così dispone: Parte_4
I. Dichiara la contumacia di CP_3
II. Rigetta l'appello proposto da e conferma CP_6
integralmente la sentenza impugnata;
III. Dichiara tardivo l'appello incidentale proposto dalla Parte_4
[...]
IV. Condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della;
Controparte_7
V. Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR IA
15