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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7725/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7725 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SEGATEL ELISA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. SEGATEL ELISA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte depositate il 15.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01.01.1986 e residente a [...] C.F. e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
13 bis, C.F. C.F._2
CONDIZIONI:
- 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. - 2. L'immobile familiare, attualmente di proprietà di sarà trasferita al marito, Parte_1
con gli arredi tutti ivi presenti per effetto di accordo intercorso fra i ricorrenti Controparte_1 per la composizione della crisi familiare. La signora si impegna a trasferire, in Parte_1 esecuzione del provvedimento di separazione entro il 31.12.2025, con stipula dell'atto di cessione innanzi a Notaio che sarà individuato dai coniugi, la proprietà delle unità immobiliari così individuate: unità site nel Comune di Padova, Via C. Tivaroni n. 1/A, e precisamente porzione di fabbricato bifamiliare costituita da appartamento ai piani terra e primo con annessa soffitta al piano secondo, deposito-autorimessa in corpo staccato, per complessivi mq. 232,10 lordi, e cortile esclusivo di mq 278,82, il tutto avente la seguente descrizione catastale:
CATASTO FABBRICATI-COMUNE DI PADOVA: Foglio 142,
-particella n.73, sub 2, Via Tiveroni Carlo n. 1/A, piano T-1, Z.C. 2, cat. A/3, cl.4, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale: mq 181, totale escluse aree scoperte: mq 172, R.C. Euro 1.075,52;
-particella n. 73, sub 3, Via Tiveroni Carlo n. 1/A, piano T, Z.C. 2, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 33.
Superficie catastale totale: mq 33, R.C. Euro 93,74;
-particella n. 73, sub 1, Via Tiveroni Carlo n, 1/A, piano T – Si precisa che le dette unità CP_2
derivano dalla soppressione delle particelle nn. Ri 955, subalterni 2,3 e 1, Sez. G del Foglio 2, giusta denunzia di variazione per bonifica identificativo catastale nn.ri 114608.1/2013, 114609.1/2013 e
114607.1/2013 del 12.06.2013, Prot. N. PD159139.
Le unità immobiliari in oggetto sono erette su parte dell'area nel Catasto Terreni del medesimo
Comune al Foglio 142 con la particella n. 73 di Ha 0,04,04, Ente Urbani.
Confini: a Ovest via Tivaroni, ad est particelle nn.ri 205 e 74, a sud particella n. 75 (si allega DOC.
3 - decreto di trasferimento procedura esecutiva n. 849/2009 – p-u. 283/10-lotto 1- Tribunale di
Padova; DOC.
4 -istanza per le agevolazioni prima casa).
- Il signor ha già provveduto a corrispondere alla moglie la somma, comprensiva Controparte_1
anche degli arredi ivi presenti, pari a euro 244.746,40 (duecentoquarantaquattromila e settecentoquarantaseimila e quarta centesimi), importo che ha consentito alla signora Parte_1
di acquistare un nuovo immobile, in Padova, via Bonafede n. 9.
[...]
- 3. Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- 4. Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la madre, la loro Per_1 Per_2
residenza sarà spostata in Padova, Via Bonafede n. 9, ove trasferiranno la loro residenza insieme alla signora il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti Parte_1
cadenze:
- 4/a) a weekend alternati dalle 18.00 del venerdì sera fino al lunedì mattina, quando il signor accompagnerà le figlie a scuola, mentre durante i periodi di sospensione della Controparte_1
frequenza scolastica le accompagnerà presso il centro estivo o presso la loro residenza entro le
08.30, con la previsione di ulteriore frequentazione infrasettimanale - Nello specifico il giovedì
e trascorreranno il pomeriggio presso il padre, con la possibilità di pernotto. In Per_1 Per_2
quest'ultimo caso, sarà cura del padre accompagnare a scuola le figlie l'indomani, mentre durante la sospensione dell'anno scolastico e saranno accompagnate ai centri estivi o Per_1 Per_2 presso la loro residenza entro le ore 8.30 dell'indomani. - Nel caso in cui il giovedì pomeriggio le bambine non pernottino presso la dimora del padre, sarà cura del signor ritirare le bambine CP_1
da scuola e riaccompagnarle presso la loro residenza entro le ore 20.30, assicurando il rientro delle figlie. - La giornata infrasettimanale potrà essere, comunque, meglio organizzata anche in base alle esigenze della coppia genitoriale, nonché in base alle attività infrasettimanali frequentate da e da;
Per_1 Per_2
- 4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza. Nello specifico per le festività natalizie, dal 23.12.2025 sino al 30.12.2025 le figlie e saranno con il padre e dal 31.12.2025 sino al Per_1 Per_2
06.01.2026 con la madre, per gli anni successivi vigerà la regola dell'alternanza, pertanto saranno invertiti i periodi così individuati. Lo stesso varrà per le vacanze pasquali: dal venerdì della settimana santa sino alla Pasqua per l'anno 2026, e staranno con la madre, mentre la sera Per_1 Per_2
di Pasqua (dalle 19.00) e il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre, con l'inversione per l'anno successivo e così a proseguire. La regola dell'alternanza varrà anche per le giornate del 1° maggio, del 25 aprile, dell'08 dicembre, nonché del 1° novembre con l'indicazione della madre quale primo genitore rispettivamente per l'08 dicembre e per il 1° novembre 2025, il padre, invece, come primo genitore per il 1° maggio e il 25 aprile 2026. - La regola dell'alternanza varrà anche per le vacanze di Carnevale, per cui per l'anno 2026 e trascorreranno le vacanze con Per_1 Per_2
il padre con inversione per l'anno successivo e così a proseguire. - Tuttavia, in deroga alla pianificazione del diritto di visita, in occasione del compleanno di ciascun genitore, la signora il signor concordano che le figlie trascorreranno una parte Parte_1 Controparte_1 della giornata presso la residenza del genitore del cui compleanno si tratti. - Per la signora negli anni in cui le figlie non festeggeranno con lei il periodo natalizio Parte_1
individuato dal 31.12 al 06.01., laddove le figlie non si trovino in zona Padova per poter raggiungere la madre, sarà premura dei genitori valutare lo scambio dei rispettivi periodi di festività Natalizia
(23.12/30/12-31.12/06.01). - 5. Per le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- 6. verserà alla signora ramite accredito in c/c, entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
600,00 (seicento,00) e così € 300,00 (trecento,00) per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- 7. Tutte le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore, tuttavia con la specifica di seguito riportata: nella misura del 70% per il padre, il restante 30% a carico della madre. Si tratta di spese che verranno disciplinate in conformità al protocollo in materia in vigore presso il Tribunale di Padova (2017). Il criterio di ripartizione delle spese straordinarie varrà sia per le spese di tipo routinario, sia per quelle che richiedono il preventivo consenso del padre e per la loro individuazione si fa sempre rinvio al protocollo in vigore presso il Tribunale di
Padova (2017). - L'unica eccezione condivisa varrà solo per le spese straordinarie relative ai centri estivi che e frequenteranno nel periodo di sospensione scolastica, solo per Per_1 Per_2
questa tipologia di spesa i coniugi concordano che l'importo sarà diviso nella percentuale del 50%.
- 8.Il contributo statale alle famiglie (oggi AUU) sarà interamente percepito dalla signora Parte_1
[...]
- 9.Le detrazioni fiscali saranno prerogativa della signora nella misura, Parte_1
pertanto, del 100% a favore della madre.
- 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...], hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 13/06/2016 in Terlizzi (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 16, Parte 2, Serie A,
anno 2016.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 14.07.2017 in Padova (PD), Persona_3
e il 14.11.2019 in Padova (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio. Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze delle figlie.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7725 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SEGATEL ELISA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. SEGATEL ELISA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte depositate il 15.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01.01.1986 e residente a [...] C.F. e C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
13 bis, C.F. C.F._2
CONDIZIONI:
- 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. - 2. L'immobile familiare, attualmente di proprietà di sarà trasferita al marito, Parte_1
con gli arredi tutti ivi presenti per effetto di accordo intercorso fra i ricorrenti Controparte_1 per la composizione della crisi familiare. La signora si impegna a trasferire, in Parte_1 esecuzione del provvedimento di separazione entro il 31.12.2025, con stipula dell'atto di cessione innanzi a Notaio che sarà individuato dai coniugi, la proprietà delle unità immobiliari così individuate: unità site nel Comune di Padova, Via C. Tivaroni n. 1/A, e precisamente porzione di fabbricato bifamiliare costituita da appartamento ai piani terra e primo con annessa soffitta al piano secondo, deposito-autorimessa in corpo staccato, per complessivi mq. 232,10 lordi, e cortile esclusivo di mq 278,82, il tutto avente la seguente descrizione catastale:
CATASTO FABBRICATI-COMUNE DI PADOVA: Foglio 142,
-particella n.73, sub 2, Via Tiveroni Carlo n. 1/A, piano T-1, Z.C. 2, cat. A/3, cl.4, consistenza vani 8,5, superficie catastale totale: mq 181, totale escluse aree scoperte: mq 172, R.C. Euro 1.075,52;
-particella n. 73, sub 3, Via Tiveroni Carlo n. 1/A, piano T, Z.C. 2, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 33.
Superficie catastale totale: mq 33, R.C. Euro 93,74;
-particella n. 73, sub 1, Via Tiveroni Carlo n, 1/A, piano T – Si precisa che le dette unità CP_2
derivano dalla soppressione delle particelle nn. Ri 955, subalterni 2,3 e 1, Sez. G del Foglio 2, giusta denunzia di variazione per bonifica identificativo catastale nn.ri 114608.1/2013, 114609.1/2013 e
114607.1/2013 del 12.06.2013, Prot. N. PD159139.
Le unità immobiliari in oggetto sono erette su parte dell'area nel Catasto Terreni del medesimo
Comune al Foglio 142 con la particella n. 73 di Ha 0,04,04, Ente Urbani.
Confini: a Ovest via Tivaroni, ad est particelle nn.ri 205 e 74, a sud particella n. 75 (si allega DOC.
3 - decreto di trasferimento procedura esecutiva n. 849/2009 – p-u. 283/10-lotto 1- Tribunale di
Padova; DOC.
4 -istanza per le agevolazioni prima casa).
- Il signor ha già provveduto a corrispondere alla moglie la somma, comprensiva Controparte_1
anche degli arredi ivi presenti, pari a euro 244.746,40 (duecentoquarantaquattromila e settecentoquarantaseimila e quarta centesimi), importo che ha consentito alla signora Parte_1
di acquistare un nuovo immobile, in Padova, via Bonafede n. 9.
[...]
- 3. Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- 4. Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la madre, la loro Per_1 Per_2
residenza sarà spostata in Padova, Via Bonafede n. 9, ove trasferiranno la loro residenza insieme alla signora il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti Parte_1
cadenze:
- 4/a) a weekend alternati dalle 18.00 del venerdì sera fino al lunedì mattina, quando il signor accompagnerà le figlie a scuola, mentre durante i periodi di sospensione della Controparte_1
frequenza scolastica le accompagnerà presso il centro estivo o presso la loro residenza entro le
08.30, con la previsione di ulteriore frequentazione infrasettimanale - Nello specifico il giovedì
e trascorreranno il pomeriggio presso il padre, con la possibilità di pernotto. In Per_1 Per_2
quest'ultimo caso, sarà cura del padre accompagnare a scuola le figlie l'indomani, mentre durante la sospensione dell'anno scolastico e saranno accompagnate ai centri estivi o Per_1 Per_2 presso la loro residenza entro le ore 8.30 dell'indomani. - Nel caso in cui il giovedì pomeriggio le bambine non pernottino presso la dimora del padre, sarà cura del signor ritirare le bambine CP_1
da scuola e riaccompagnarle presso la loro residenza entro le ore 20.30, assicurando il rientro delle figlie. - La giornata infrasettimanale potrà essere, comunque, meglio organizzata anche in base alle esigenze della coppia genitoriale, nonché in base alle attività infrasettimanali frequentate da e da;
Per_1 Per_2
- 4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza. Nello specifico per le festività natalizie, dal 23.12.2025 sino al 30.12.2025 le figlie e saranno con il padre e dal 31.12.2025 sino al Per_1 Per_2
06.01.2026 con la madre, per gli anni successivi vigerà la regola dell'alternanza, pertanto saranno invertiti i periodi così individuati. Lo stesso varrà per le vacanze pasquali: dal venerdì della settimana santa sino alla Pasqua per l'anno 2026, e staranno con la madre, mentre la sera Per_1 Per_2
di Pasqua (dalle 19.00) e il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre, con l'inversione per l'anno successivo e così a proseguire. La regola dell'alternanza varrà anche per le giornate del 1° maggio, del 25 aprile, dell'08 dicembre, nonché del 1° novembre con l'indicazione della madre quale primo genitore rispettivamente per l'08 dicembre e per il 1° novembre 2025, il padre, invece, come primo genitore per il 1° maggio e il 25 aprile 2026. - La regola dell'alternanza varrà anche per le vacanze di Carnevale, per cui per l'anno 2026 e trascorreranno le vacanze con Per_1 Per_2
il padre con inversione per l'anno successivo e così a proseguire. - Tuttavia, in deroga alla pianificazione del diritto di visita, in occasione del compleanno di ciascun genitore, la signora il signor concordano che le figlie trascorreranno una parte Parte_1 Controparte_1 della giornata presso la residenza del genitore del cui compleanno si tratti. - Per la signora negli anni in cui le figlie non festeggeranno con lei il periodo natalizio Parte_1
individuato dal 31.12 al 06.01., laddove le figlie non si trovino in zona Padova per poter raggiungere la madre, sarà premura dei genitori valutare lo scambio dei rispettivi periodi di festività Natalizia
(23.12/30/12-31.12/06.01). - 5. Per le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- 6. verserà alla signora ramite accredito in c/c, entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
600,00 (seicento,00) e così € 300,00 (trecento,00) per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- 7. Tutte le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore, tuttavia con la specifica di seguito riportata: nella misura del 70% per il padre, il restante 30% a carico della madre. Si tratta di spese che verranno disciplinate in conformità al protocollo in materia in vigore presso il Tribunale di Padova (2017). Il criterio di ripartizione delle spese straordinarie varrà sia per le spese di tipo routinario, sia per quelle che richiedono il preventivo consenso del padre e per la loro individuazione si fa sempre rinvio al protocollo in vigore presso il Tribunale di
Padova (2017). - L'unica eccezione condivisa varrà solo per le spese straordinarie relative ai centri estivi che e frequenteranno nel periodo di sospensione scolastica, solo per Per_1 Per_2
questa tipologia di spesa i coniugi concordano che l'importo sarà diviso nella percentuale del 50%.
- 8.Il contributo statale alle famiglie (oggi AUU) sarà interamente percepito dalla signora Parte_1
[...]
- 9.Le detrazioni fiscali saranno prerogativa della signora nella misura, Parte_1
pertanto, del 100% a favore della madre.
- 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...], hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 13/06/2016 in Terlizzi (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 16, Parte 2, Serie A,
anno 2016.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 14.07.2017 in Padova (PD), Persona_3
e il 14.11.2019 in Padova (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio. Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze delle figlie.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti