Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 25450
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Sentenza 16 dicembre 2010

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In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza, manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rinnovazione del contratto, l'intenzione di vendere a terzi l'unità immobiliare. Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la detta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto.(Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 25450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25450
    Data del deposito : 16 dicembre 2010

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