Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1850 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RAZZANO Parte_1
MODESTINO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRETO LAURA CP_1
presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Castel Morrone in data 22.08.2013; - che dallo stesso sono nati due figli, (17.06.2014) e (28.03.2019); - che, essendo divenuta la prosecuzione Per_1 Per_2
della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 12.07.2024 e adottati i provvedimenti provvisori, all'udienza del 25.03.2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: il padre, tutte le mattine, incontrerà i figli fuori scuola e li terrà con sé, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, compatibilmente alle esigenze dei minori;
festività natalizie e pasquali alternate;
per quest'anno il padre terrà con sé i minori il Lunedì in Albis mentre staranno con la madre il giorno di Pasqua;
per il periodo estivo, il padre terrà con sé i minori per una settimana consecutiva, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno dei minori questi staranno sia con il padre che con la madre in orari concordati tra le parti;
sono fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per i minori;
- Conferma del contributo di mantenimento a carico del padre, così come previsto con i provvedimenti provvisori (150,00 a figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie);
- Assegno unico al 100% alla madre.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole, anche alla luce delle positive relazioni dei SS delegati. 3
In merito, occorre evidenziare che, in sede di libero interrogatorio, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'assegno unico al 100% per entrambi i minori di circa € 335,00 mensili.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MORRONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese