TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/08/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3523 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'I con l'Avv. CUMINO Parte_1
SILVIA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 contumace;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/07/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2022, R.G. n. 2471/2022, emesso il 4/06/2022 dall'intestato Tribunale, che aveva condannato | Parte opponente al pagamento, in favore della lavoratrice opposta, della somma complessiva di € 1.346,00, a titolo di mensilità retributive di febbraio e marzo
2022, oltre accessori e spese.
Parte L opponente ha lamentato la mancata preventiva messa in mora del debitore, ai sensi dell'art. 1129 c.c., nonché la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, asserendo che le somme da corrispondere alla Parte_2 sono state aggredite da altri creditori, dipendenti della Pt_2 che '
hanno notificato atti di pignoramento presso terzi all' Parte_1 pertanto
,
Parte_2le somme destinate al pagamento delle quote di spettanza alla risultano bloccate;
ha adito il Tribunale per chiedere la revoca del decreto opposto;
successivamente, l'ASP ha precisato che è intervenuta procedura fallimentare della Parte_2 n. 31/2022.
La lavoratrice opposta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita ed è rimasta contumace nel presente giudizio.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e, conseguentemente, il
Parte_1 opponente deve decreto ingiuntivo emesso nei confronti della essere revocato, per quanto di seguito esposto.
Deve premettersi che risulta agli atti del fascicolo monitorio la preventiva messa in mora e, pertanto, la relativa doglianza non coglie nel segno.
L'opposta aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2022, che la Pt_2
[...] non le aveva corrisposto, deducendo di aver lavorato alle dipendenze Pt_2 [...] prestando il servizio sull'appalto pubblico del servizio mensa, appalto della Part odierna opponente, invocando la responsabilità solidalecommittente dell' Parte_1 'quale ditta committente del servizio reso dalla Pt 2 presso il nosocomio di Rossano, sul presupposto per cui la responsabilità del committente è solidale unitamente a quella dell'appaltatore, senza necessità alcuna di preventiva escussione del patrimonio di quest'ultimo (art. 29 D. Lgs
276/2003 ed art. 1676 cc). L'art.1 comma 2 d.lgs. 276/2003 stabilisce che lo stesso decreto "non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” e, quindi, sicuramente con riguardo ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.
165/2001. Di conseguenza, non è applicabile nella fattispecie in esame l'art. 29
D. Lgs 276/2003. La parte opposta aveva agito, inoltre, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., il quale dispone: “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Da tale disposizione si ricava che uno dei presupposti della responsabilità solidale è che vi sia un debito del committente nei confronti dell'appaltatore nel momento in cui il lavoratore propone la domanda. L'azione diretta ex art. 1676 cod. civ. riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, in coerenza con la ratio della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto. L'esistenza di detto debito deve poi essere dimostrata da chi invoca la responsabilità solidale.
Nel caso di specie, l'odierna opposta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace e, pertanto, non ha fornito puntuale allegazione e prova della entità del corrispettivo ancora da versarsi all'appaltatore da parte della committente e, dunque, dell'esistenza del debito del committente verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda.
La controvertibilità della questione induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'I con l'Avv. CUMINO Parte_1
SILVIA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 contumace;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/07/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2022, R.G. n. 2471/2022, emesso il 4/06/2022 dall'intestato Tribunale, che aveva condannato | Parte opponente al pagamento, in favore della lavoratrice opposta, della somma complessiva di € 1.346,00, a titolo di mensilità retributive di febbraio e marzo
2022, oltre accessori e spese.
Parte L opponente ha lamentato la mancata preventiva messa in mora del debitore, ai sensi dell'art. 1129 c.c., nonché la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, asserendo che le somme da corrispondere alla Parte_2 sono state aggredite da altri creditori, dipendenti della Pt_2 che '
hanno notificato atti di pignoramento presso terzi all' Parte_1 pertanto
,
Parte_2le somme destinate al pagamento delle quote di spettanza alla risultano bloccate;
ha adito il Tribunale per chiedere la revoca del decreto opposto;
successivamente, l'ASP ha precisato che è intervenuta procedura fallimentare della Parte_2 n. 31/2022.
La lavoratrice opposta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita ed è rimasta contumace nel presente giudizio.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e, conseguentemente, il
Parte_1 opponente deve decreto ingiuntivo emesso nei confronti della essere revocato, per quanto di seguito esposto.
Deve premettersi che risulta agli atti del fascicolo monitorio la preventiva messa in mora e, pertanto, la relativa doglianza non coglie nel segno.
L'opposta aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2022, che la Pt_2
[...] non le aveva corrisposto, deducendo di aver lavorato alle dipendenze Pt_2 [...] prestando il servizio sull'appalto pubblico del servizio mensa, appalto della Part odierna opponente, invocando la responsabilità solidalecommittente dell' Parte_1 'quale ditta committente del servizio reso dalla Pt 2 presso il nosocomio di Rossano, sul presupposto per cui la responsabilità del committente è solidale unitamente a quella dell'appaltatore, senza necessità alcuna di preventiva escussione del patrimonio di quest'ultimo (art. 29 D. Lgs
276/2003 ed art. 1676 cc). L'art.1 comma 2 d.lgs. 276/2003 stabilisce che lo stesso decreto "non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” e, quindi, sicuramente con riguardo ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.
165/2001. Di conseguenza, non è applicabile nella fattispecie in esame l'art. 29
D. Lgs 276/2003. La parte opposta aveva agito, inoltre, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., il quale dispone: “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Da tale disposizione si ricava che uno dei presupposti della responsabilità solidale è che vi sia un debito del committente nei confronti dell'appaltatore nel momento in cui il lavoratore propone la domanda. L'azione diretta ex art. 1676 cod. civ. riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, in coerenza con la ratio della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto. L'esistenza di detto debito deve poi essere dimostrata da chi invoca la responsabilità solidale.
Nel caso di specie, l'odierna opposta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace e, pertanto, non ha fornito puntuale allegazione e prova della entità del corrispettivo ancora da versarsi all'appaltatore da parte della committente e, dunque, dell'esistenza del debito del committente verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda.
La controvertibilità della questione induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO