Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 29813/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA all'udienza del 18.11.2024 nella controversia civile iscritta al n. 29813 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Aquino n.22 Parte_1 CA (SA) (P. IVA ), rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luciano P.IVA_1
Pennacchio (C.F. e dall'Avv. Gianluca Pennacchio (CF. C.F._1
), presso i quali elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla C.F._2
P.zza Gramsci n.
6. OPPONENTE
E
P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 Arch. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Brunelli (C.F. Controparte_2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, al C.F._3
Viale Antonio Gramsci n. 17/B.
OPPOSTA
Conclusioni: Con comparsa conclusionale si riportava ai precedenti scritti e Parte_1 reiterava le proprie difese e argomentazioni concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese diritti e onorari da attribuire ai procuratori antistatari.
Con comparsa conclusionale e memoria di replica reiterate le proprie difese e Controparte_1 argomentazioni, concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. n. 8035/2021 nonché per la condanna ex art.96 c.p.c. dell'opponente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto Ingiuntivo n. 8035 del 2021, emesso il 27.10.2021 nell'ambito del giudizio monitorio RG. 24897/2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva all'opponente a.r.l. di pagare alla Parte_1 [...] la somma di € 17.763,20, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, liquidate CP_1 in € 540,00 per onorario ed € 145.50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e Cassa come per legge. Con atto di opposizione notificato in data 06.12.2021 citava la Parte_1 CP_1 eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata. In proposito l'opponente sosteneva
[...]
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Mediante gli ulteriori termini le parti reiteravano ed argomentavano le pregresse posizioni e non articolavano mezzi istruttori. All'udienza del 15.05.2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 14.11.2024. A tale udienza il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
Le parti depositavano scritti conclusionali e memorie di replica come su esposti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO In premessa si chiarisce che le SOA sono organismi di diritto privato autorizzati dall' allo CP_3 svolgimento di attività di controllo e accertamento circa la sussistenza dei requisiti necessari affinché una società possa partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. A tal fine, le società interessate stipulano contratti con le SOA le quali avviano un'istruttoria per la verifica della presenza e regolarità di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'attestazione; tale attività è priva di margini discrezionali e segue rigidi indici prefissati dal legislatore. Appare dunque inconferente il riferimento alla categoria dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, mancando, tra l'altro, la personalità della prestazione svolta da un professionista in maniera autonoma e con pieno potere discrezionale.
Tanto ricostruito in merito al rapporto intercorso tra le parti, non è contestato che sussista un contratto concluso tra la e la e che, in virtù di tale contratto, l'odierna Parte_1 Controparte_1 opposta doveva svolgere l'attività istruttoria e concluderla nel termine di 90 giorni o, previa sospensione per integrazione, di 180 giorni con il rilascio dell'attestazione o del diniego della stessa;
con riconoscimento del compenso, a prescindere dall'esito, per lo svolgimento dell'attività istruttoria. In effetti, secondo la ricostruzione data dall'opposta e confermata dai documenti in atti, in data 02.08.2019 veniva inviata una pec alla a.r.l. recante la sospensione dei termini per la Parte_1 durata di 90 gg al fine di permettere l'integrazione dei documenti mancanti. Decorso l'ulteriore termine di 90 giorni la dato atto della mancata integrazione dei Controparte_1 documenti necessari, rilasciava il diniego di attestazione. A fronte della documentazione attestante l'attivazione dell'istruttoria, la sua sospensione e il rilascio del diniego, l'opponente si è limitata a contestazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio. In primo luogo, la contestazione inerente alla violazione dei termini viene totalmente smentita dalla corrispondenza prodotta in atti che attesta il rispetto sia del primo termine di 90 giorni per disporre la sospensione, sia dell'ulteriore termine di 90 giorni per concludere l'istruttoria. Inoltre, l'opponente eccepisce la mancanza della prova dell'adempimento da parte della CP_1
sostenendo che non sia stata dimostrato l'effettivo esperimento dell'attività istruttoria.
[...]
Orbene, occorre osservare che le comunicazioni depositate in atti già attestano lo svolgimento dell'attività da parte della società opposta e che, per il principio di vicinanza nell'onere della prova,
pagina 2 di 4 stante la contestata consegna della documentazione della richiedente, sarebbe impossibile per l'opposta produrre degli atti che mai ha ottenuto. Piuttosto l'onere probatorio insiste sulla controparte che sarebbe stata onerata, a fronte dell'eccepito inadempimento, di dimostrare di aver adempiuto producendo prova dell'avvenuto invio di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento Cont dell'attestazione da parte della . Né vale a paralizzare la pretesa creditoria l'eccepita mancata comunicazione del diniego alla
[...]
a.r.l. poiché la norma di riferimento (richiamata anche nel contratto) non detta una specifica Parte_1 disciplina relativa alla notifica o alla comunicazione, se non all' ANAC. Infatti, l'art. 76 co.3 e 4 del DPR 207/2010 così recita: “3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA
è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei successivi trenta giorni”. La norma specifica solo l'obbligo di informare l'Autorità, cui l'odierna opposta ha ottemperato tempestivamente. In assenza di un chiaro e specifico dovere di notifica dettato dalla normativa, appare pretestuosa la contestazione circa l'omessa comunicazione del diniego, a fronte della dimostrazione Cont dell'effettivo espletamento dell'attività da parte della , non smentito di fatto dalla opponente che nulla ha provato sul punto. Peraltro, alla erano ben noti i termini dell'iter procedurale, essendo anche Parte_1 informata dell'avvenuta sospensione. Inoltre, lo stesso contratto prevedeva la spettanza del pagamento anche in caso di emissione di diniego, pertanto, l'emissione della fattura e la richiesta del suo pagamento non costituivano alcuna sorpresa per l'odierno opponente, ben consapevole che avrebbe dovuto pagare il compenso a prescindere dall'esito della procedura. Ancor di più inconferente è l'argomento fondato sull'ottenimento da parte della a.r.l. Parte_1 dell'attestazione dopo essersi rivolta ad altra società, poiché il diniego emesso dalla Controparte_1 non è dipeso dall'assenza di requisiti ma dalla carenza documentale attribuibile alla società opponente che è rimasta inerte nella produzione di quanto necessario per il buon esito dell'istruttoria. Tanto esposto, si palesano come pretestuose tutte le argomentazioni volte a sottrarsi al pagamento di quanto dovuto in virtù dell'attività espletata dalla stante la mancata dimostrazione Controparte_1 da parte dell'opponente di aver adempiuto ai propri oneri di produzione documentale necessari ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va, dunque, rigettata. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. di parte opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss. tenendo conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione proposta da ei confronti di Parte_1 con atto di citazione notificato il 06.12.2021, così provvede: Controparte_1 1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 8035/2021.
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida, in applicazione di parametri minimi, in €2.540,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e CPA.
pagina 3 di 4 Così deciso in Napoli il 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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