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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/08/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1253 /2022 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Celano (AQ), via Oreste Ranaletta n.113, presso e nello studio dell'Avv. QUADRATO DOMENICO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliata in via Francesco P. Tosti, 17 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. SCENNA GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto noleggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma. c.p.c. e i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 01/07/2022, ritualmente notificato in pari data a mezzo pec, la società proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 235/2022 di data 03/06/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 809/2022 R.G. su conforme richiesta di con cui le era stato intimato il pagamento di € 7.690,00, oltre gli interessi Controparte_3
e le spese della procedura monitoria, avente titolo in un contratto del noleggio di ponteggio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva, in rito, l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per mancato esperimento sia del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs n. 28/2010 quanto della negoziazione assistita obbligatoria ex
D.L. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014; nel merito deduceva: la non debenza della pretesa creditoria per nullità del contratto di noleggio per mancata sottoscrizione delle condizioni vessatorie;
la illegittimità degli importi richiesti per esorbitanza;
l' errato computo della caparra a garanzia;
la errata applicazione dell'iva nella mensilità di aprile.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, procedere all'annullamento o comunque
- disporre in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 235/2022 del 3.06.2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Dr. Ciro Riviezzo, nell'ambito del procedimento monitorio n. 809/2022
R.G., per inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo, quindi, voglia revocare il Decreto Ingiuntivo n. 235/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila perché non esperito il tentativo obbligatorio di mediazione
e/o di negoziazione assistita 2) Nel merito revocare e dichiarare illegittimo ed ingiusto il Decreto Ingiuntivo n. 235/22, in quanto nulla è dovuto per i motivi meglio dedotti in narrativa;
3) sempre nel merito revocare e dichiarare illegittimo ed ingiusto il Decreto Ingiuntivo
n. 235/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila, in quanto ingiusto ed errato perché erronee le somme richieste, comunque non dovuta la caparra a garanzia, avanzando, sin da ora, richiesta di CTU tecnica, volta a valutare ed accertare l'effettivo credito.
4) Dichiarare la nullità del contratto richiamato per errata indicazione delle clausole vessatorie non analiticamente descritte.
5) ridurre la somma precetta in considerazione dell'erroneità dei calcoli relativi al computo della caparra a garanzia dell'applicazione dell'iva al 22% e non al 10 % come da accordi e perché configurabile l'ingiustificato arricchimento del creditore.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta per contestare la ricostruzione avversaria del rapporto giuridico intercorso.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione e pretesa: - Rigettare l'istanza di sospensiva proposta dalla
[...]
; - rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
CP_4
- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che la in forza del contratto ripassato tra le CP_2
parti, ha diritto ad ottenere e trattenere la caparra a garanzia, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla nonché accertare e Parte_1
dichiarare che la ha diritto ad ottenere il pagamento di quattro mensilità CP_2
per il noleggio del ponteggio, pari ad € 1.750,00 ciascuna oltre iva;
- condannare la opponente ex art 96 cpc, al risarcimento del danno, per la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice.
– con riserva di azionare separato giudizio per il rimborso delle somme sostenute dalla
per il recupero del ponteggio e per il risarcimento del danno per gli elementi CP_2
di ponteggio non ancora riconsegnati e di quant'altro dovuto per il contratto ripassato tra le parti.
Con vittoria delle spese di lite”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalla società opposta all'udienza del 29/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., assente parte opponente, la causa è stata trattenuta a decisione,
Si osserva che la mancata precisazione delle conclusioni da parte dell' opponente all'udienza all' uopo fissata non implica la rinuncia alla domanda proposta. In giurisprudenza è stato infatti più volte ribadito il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. sez.6-1, ordinanza n.22360 del 30 settembre 2013;
Cass. sez.3, sentenza 24 giugno 2003 n.10004).
Premesso quanto sopra, in via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente sin dall'atto introduttivo, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs n. 28/2010
e della negoziazione assistita obbligatoria ex D.L. 132/2014, convertito con L. n.
162/2014.
Va osservato che la domanda attorea attiene ad un rapporto contrattuale di noleggio al quale è applicabile la disciplina della locazione, per cui risulta sottoposta alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1.bis del D.Lgs. n. 28/2010.
Per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita e il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie tassativamente indicate dalla disposizione e comunque aventi ad oggetto la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli Euro 50.000,00, ove non si tratti di uno dei casi sottoposti alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 -bis del D.Lgs. n. 28 del 2010.
L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 132 del 2014, prevede che rimangono ferme le disposizioni che disciplinano speciali procedimenti obbligatori di conciliazione, comunque denominati.
Dall'interpretazione congiunta delle due disposizioni si evince che il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione. Pertanto, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti sono costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010. Come è noto nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 - bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame la procedura di mediazione è stata attivata dall'opposta nelle more del giudizio con esito negativo. Pertanto, deve ritenersi che la condizione di procedibilità è stata correttamente adempiuta e quindi l'eccezione dell'opponente va respinta.
Passando all'esame del merito l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ.
Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre
2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453
c.c.), nei contratti a prestazioni corrispettive (come nel caso in esame) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)
(cfr. Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'istruttoria ha permesso di accertare che la con Controparte_2
“contratto di noleggio ponteggio” di data 15/02/2022 sottoscritto da entrambe le parti, contenenti l'an e il quantum debeatur, ha concesso a noleggio un ponteggio (con descrizione analitica dei componenti e del relativo sviluppo in mq) alla
[...]
dietro il corrispettivo di € 1.750,00 oltre iva 10%, per noleggio Parte_1
mensile, da corrispondersi in via anticipata nei primi dieci giorni del mese, e con l'obbligo da parte della di corrispondere € 3.500,00, oltre iva Parte_1
al 10% al momento della sottoscrizione del contratto, a titolo di caparra e garanzia.
L'avvenuta esecuzione del contratto da parte del noleggiante con l'avvenuta consegna in data 18/02/2022 del ponteggio poi riconsegnato, per metà, il 07.06.22, e altra parte, ma non nell'interezza, il 28.06.2022 (trattasi comunque di circostanze non contestate dall'opponente) è dimostrata dai relativi documenti di trasporto del materiale in consegna e in ritiro e dai relativi verbali di ritiro della merce, nonché dal copioso scambio di comunicazioni avvenuto tra le parti.
L'esatto adempimento da parte della società opposta della propria obbligazione integra il fatto costitutivo del diritto di credito vantato.
Non possono invece ritenersi adempiute le correlate obbligazioni da parte della società opponente, che non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante nemmeno allegandone la circostanza, consistenti nell'obbligo di versare la caparra a garanzia per l'esatto adempimento del contratto (l'inadempimento allegato dall'opposta, per non aver mai ricevuto l'accredito del versamento effettuato a mezzo bonifico dalla società opponente non è stato contestato da quest'ultima che, anzi, ha confermato la circostanza giustificandola come un disguido), nell'obbligo di pagare il corrispettivo nei termini convenuti e nell'obbligo di restituire il bene noleggiato nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all'uso, al termine del contratto.
Il mancato pagamento delle somme dovute nel quantum, concordato tra le parti e fatturato ossia l'importo di € 3.630,00 (€3.300,00 +Iva 10%, invero inferiore a quanto pattuito € 3.500,00 +Iva 10%) a titolo di caparra a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuale e a garanzia del bene noleggiato, di cui alla fattura n. 3 del
17/02/2022, mai accreditato sul conto corrente della società opposta, l'importo di €
1.925,00 (1.750,00 iva al 10%) di cui alla fattura n. 7 del 3.3.2022 per la prima mensilità di noleggio e l'importo di € 2.135,00 (1.750,00 oltre iva al 22% in assenza di dichiarazione di controparte) di cui alla fattura n. 10, del 2.5.2022, per la seconda mensilità di noleggio e la mancata integrale restituzione del ponteggio concesso in noleggi (la riconsegna di ulteriori elementi dati a noleggio, è avvenuta nel novembre
2022, nelle more del presente giudizio, mancando alla riconsegna alcune pedane, alcune correnti e una porta telaio) costituiscono un grave inadempimento da parte della società opponente, il che giustifica il diritto della società a pretendere il CP_2
versamento della somma ingiunta di € 7.690,00 oltre interessi. Quanto alle censure relative alle clausole vessatorie del contratto di noleggio sollevate dall'opponente, ne va rilevata la genericità e l'inammissibilità in quanto la deduzione della presenza di clausole vessatorie nel contratto non è stata specifica e motivata, come, invece, avrebbe dovuto essere.
Comunque, ad abundantiam, contrariamente a quanto asserito dall'opposta, non si può ritenere che le clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa creditoria, ossia la clausola che prevede il versamento della caparra a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuale e a garanzia del bene noleggiato e la clausola che prevede il pagamento di un corrispettivo per il noleggio del ponteggio, siano clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, cod. civ. per cui sarebbe stata necessaria la specifica approvazione scritta a pena di nullità. Nel caso in esame non solo il contratto è il risultato di trattative tra le parti, ma le suddette clausole non comportano affatto alcuna alterazione dello squilibrio economico tra le medesime, né comportano particolari restrizioni di responsabilità, né sanciscono restrizioni ai diritti, alle facoltà e alla libertà contrattuale della controparte.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n 147/2022 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza
Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3° c.p.c. dell' opponente, attesa la pretestuosità dell'opposizione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo e contraria alla giurisprudenza consolidata in materia, per cui l'azione in esame integra una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo essendo stato utilizzato il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ai sensi del 3° comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n. 22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n. 29812 del 18/11/2019).
La liquidazione calibrata alle spese processuali, viene liquidata in € 800,00, oltre interessi al saldo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2022 di data
03/06/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 809/2022 R.G.
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta ex art. 96 c.p.c. la somma di € 800,00 oltre interessi al saldo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 21/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1253 /2022 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Celano (AQ), via Oreste Ranaletta n.113, presso e nello studio dell'Avv. QUADRATO DOMENICO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliata in via Francesco P. Tosti, 17 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. SCENNA GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto noleggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma. c.p.c. e i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 01/07/2022, ritualmente notificato in pari data a mezzo pec, la società proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 235/2022 di data 03/06/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 809/2022 R.G. su conforme richiesta di con cui le era stato intimato il pagamento di € 7.690,00, oltre gli interessi Controparte_3
e le spese della procedura monitoria, avente titolo in un contratto del noleggio di ponteggio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva, in rito, l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per mancato esperimento sia del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs n. 28/2010 quanto della negoziazione assistita obbligatoria ex
D.L. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014; nel merito deduceva: la non debenza della pretesa creditoria per nullità del contratto di noleggio per mancata sottoscrizione delle condizioni vessatorie;
la illegittimità degli importi richiesti per esorbitanza;
l' errato computo della caparra a garanzia;
la errata applicazione dell'iva nella mensilità di aprile.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, procedere all'annullamento o comunque
- disporre in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 235/2022 del 3.06.2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Dr. Ciro Riviezzo, nell'ambito del procedimento monitorio n. 809/2022
R.G., per inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo, quindi, voglia revocare il Decreto Ingiuntivo n. 235/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila perché non esperito il tentativo obbligatorio di mediazione
e/o di negoziazione assistita 2) Nel merito revocare e dichiarare illegittimo ed ingiusto il Decreto Ingiuntivo n. 235/22, in quanto nulla è dovuto per i motivi meglio dedotti in narrativa;
3) sempre nel merito revocare e dichiarare illegittimo ed ingiusto il Decreto Ingiuntivo
n. 235/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila, in quanto ingiusto ed errato perché erronee le somme richieste, comunque non dovuta la caparra a garanzia, avanzando, sin da ora, richiesta di CTU tecnica, volta a valutare ed accertare l'effettivo credito.
4) Dichiarare la nullità del contratto richiamato per errata indicazione delle clausole vessatorie non analiticamente descritte.
5) ridurre la somma precetta in considerazione dell'erroneità dei calcoli relativi al computo della caparra a garanzia dell'applicazione dell'iva al 22% e non al 10 % come da accordi e perché configurabile l'ingiustificato arricchimento del creditore.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta per contestare la ricostruzione avversaria del rapporto giuridico intercorso.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione e pretesa: - Rigettare l'istanza di sospensiva proposta dalla
[...]
; - rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
CP_4
- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che la in forza del contratto ripassato tra le CP_2
parti, ha diritto ad ottenere e trattenere la caparra a garanzia, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla nonché accertare e Parte_1
dichiarare che la ha diritto ad ottenere il pagamento di quattro mensilità CP_2
per il noleggio del ponteggio, pari ad € 1.750,00 ciascuna oltre iva;
- condannare la opponente ex art 96 cpc, al risarcimento del danno, per la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice.
– con riserva di azionare separato giudizio per il rimborso delle somme sostenute dalla
per il recupero del ponteggio e per il risarcimento del danno per gli elementi CP_2
di ponteggio non ancora riconsegnati e di quant'altro dovuto per il contratto ripassato tra le parti.
Con vittoria delle spese di lite”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalla società opposta all'udienza del 29/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., assente parte opponente, la causa è stata trattenuta a decisione,
Si osserva che la mancata precisazione delle conclusioni da parte dell' opponente all'udienza all' uopo fissata non implica la rinuncia alla domanda proposta. In giurisprudenza è stato infatti più volte ribadito il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. sez.6-1, ordinanza n.22360 del 30 settembre 2013;
Cass. sez.3, sentenza 24 giugno 2003 n.10004).
Premesso quanto sopra, in via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente sin dall'atto introduttivo, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs n. 28/2010
e della negoziazione assistita obbligatoria ex D.L. 132/2014, convertito con L. n.
162/2014.
Va osservato che la domanda attorea attiene ad un rapporto contrattuale di noleggio al quale è applicabile la disciplina della locazione, per cui risulta sottoposta alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1.bis del D.Lgs. n. 28/2010.
Per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita e il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie tassativamente indicate dalla disposizione e comunque aventi ad oggetto la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli Euro 50.000,00, ove non si tratti di uno dei casi sottoposti alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 -bis del D.Lgs. n. 28 del 2010.
L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 132 del 2014, prevede che rimangono ferme le disposizioni che disciplinano speciali procedimenti obbligatori di conciliazione, comunque denominati.
Dall'interpretazione congiunta delle due disposizioni si evince che il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione. Pertanto, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti sono costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010. Come è noto nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 - bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame la procedura di mediazione è stata attivata dall'opposta nelle more del giudizio con esito negativo. Pertanto, deve ritenersi che la condizione di procedibilità è stata correttamente adempiuta e quindi l'eccezione dell'opponente va respinta.
Passando all'esame del merito l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ.
Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre
2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453
c.c.), nei contratti a prestazioni corrispettive (come nel caso in esame) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)
(cfr. Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'istruttoria ha permesso di accertare che la con Controparte_2
“contratto di noleggio ponteggio” di data 15/02/2022 sottoscritto da entrambe le parti, contenenti l'an e il quantum debeatur, ha concesso a noleggio un ponteggio (con descrizione analitica dei componenti e del relativo sviluppo in mq) alla
[...]
dietro il corrispettivo di € 1.750,00 oltre iva 10%, per noleggio Parte_1
mensile, da corrispondersi in via anticipata nei primi dieci giorni del mese, e con l'obbligo da parte della di corrispondere € 3.500,00, oltre iva Parte_1
al 10% al momento della sottoscrizione del contratto, a titolo di caparra e garanzia.
L'avvenuta esecuzione del contratto da parte del noleggiante con l'avvenuta consegna in data 18/02/2022 del ponteggio poi riconsegnato, per metà, il 07.06.22, e altra parte, ma non nell'interezza, il 28.06.2022 (trattasi comunque di circostanze non contestate dall'opponente) è dimostrata dai relativi documenti di trasporto del materiale in consegna e in ritiro e dai relativi verbali di ritiro della merce, nonché dal copioso scambio di comunicazioni avvenuto tra le parti.
L'esatto adempimento da parte della società opposta della propria obbligazione integra il fatto costitutivo del diritto di credito vantato.
Non possono invece ritenersi adempiute le correlate obbligazioni da parte della società opponente, che non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante nemmeno allegandone la circostanza, consistenti nell'obbligo di versare la caparra a garanzia per l'esatto adempimento del contratto (l'inadempimento allegato dall'opposta, per non aver mai ricevuto l'accredito del versamento effettuato a mezzo bonifico dalla società opponente non è stato contestato da quest'ultima che, anzi, ha confermato la circostanza giustificandola come un disguido), nell'obbligo di pagare il corrispettivo nei termini convenuti e nell'obbligo di restituire il bene noleggiato nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all'uso, al termine del contratto.
Il mancato pagamento delle somme dovute nel quantum, concordato tra le parti e fatturato ossia l'importo di € 3.630,00 (€3.300,00 +Iva 10%, invero inferiore a quanto pattuito € 3.500,00 +Iva 10%) a titolo di caparra a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuale e a garanzia del bene noleggiato, di cui alla fattura n. 3 del
17/02/2022, mai accreditato sul conto corrente della società opposta, l'importo di €
1.925,00 (1.750,00 iva al 10%) di cui alla fattura n. 7 del 3.3.2022 per la prima mensilità di noleggio e l'importo di € 2.135,00 (1.750,00 oltre iva al 22% in assenza di dichiarazione di controparte) di cui alla fattura n. 10, del 2.5.2022, per la seconda mensilità di noleggio e la mancata integrale restituzione del ponteggio concesso in noleggi (la riconsegna di ulteriori elementi dati a noleggio, è avvenuta nel novembre
2022, nelle more del presente giudizio, mancando alla riconsegna alcune pedane, alcune correnti e una porta telaio) costituiscono un grave inadempimento da parte della società opponente, il che giustifica il diritto della società a pretendere il CP_2
versamento della somma ingiunta di € 7.690,00 oltre interessi. Quanto alle censure relative alle clausole vessatorie del contratto di noleggio sollevate dall'opponente, ne va rilevata la genericità e l'inammissibilità in quanto la deduzione della presenza di clausole vessatorie nel contratto non è stata specifica e motivata, come, invece, avrebbe dovuto essere.
Comunque, ad abundantiam, contrariamente a quanto asserito dall'opposta, non si può ritenere che le clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa creditoria, ossia la clausola che prevede il versamento della caparra a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuale e a garanzia del bene noleggiato e la clausola che prevede il pagamento di un corrispettivo per il noleggio del ponteggio, siano clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, cod. civ. per cui sarebbe stata necessaria la specifica approvazione scritta a pena di nullità. Nel caso in esame non solo il contratto è il risultato di trattative tra le parti, ma le suddette clausole non comportano affatto alcuna alterazione dello squilibrio economico tra le medesime, né comportano particolari restrizioni di responsabilità, né sanciscono restrizioni ai diritti, alle facoltà e alla libertà contrattuale della controparte.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n 147/2022 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza
Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3° c.p.c. dell' opponente, attesa la pretestuosità dell'opposizione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo e contraria alla giurisprudenza consolidata in materia, per cui l'azione in esame integra una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo essendo stato utilizzato il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ai sensi del 3° comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n. 22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n. 29812 del 18/11/2019).
La liquidazione calibrata alle spese processuali, viene liquidata in € 800,00, oltre interessi al saldo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2022 di data
03/06/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 809/2022 R.G.
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta ex art. 96 c.p.c. la somma di € 800,00 oltre interessi al saldo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 21/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini