Decreto cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza breve 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 19/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Chinello, Federico Loreggian, con domicilio eletto presso lo studio Federico Loreggian in Mirano, Calle Ghirardi 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- - Scuola Sec. I° Grado -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Documento di valutazione dell'alunna -OMISSIS- per l'anno scolastico 2024/2025, datato 09.06.2025, a firma del Dirigente della Scuola Secondaria di primo grado “-OMISSIS-” - sede di Baone (PD), nella parte in cui è disposta la mancata ammissione della medesima alunna alla classe successiva;
del Verbale di scrutinio finale del 09.06.2025, nella parte in cui il Consiglio di Classe ha proposto la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che:
- i ricorrenti sono genitori della minore -OMISSIS-, la quale nell’ anno scolastico 2024-2025 ha frequentato la classe prima della scuola secondaria di primo grado presso la scuola “-OMISSIS-”, sezione staccata di Baone, facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Este;
- al termine dell’anno scolastico il Consiglio di classe, riunitosi per lo scrutinio finale il 9 giugno 2025, ha deliberato a maggioranza di non ammettere l’alunna alla classe successiva;
- con il ricorso in epigrafe indicato, è stato gravato tale giudizio di non ammissione, del quale è stata chiesta la sospensione cautelare, anche in via monocratica ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
- il Tribunale, con decreto cautelare n. -OMISSIS-/2025 del 31 luglio 2025, ha dapprima sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ammesso “con riserva” l’alunna alla classe seconda e, con successiva ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025, ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessata nel senso di svolgere una prognosi sulla possibilità dell’alunna di superare le lacune formative nell’anno scolastico 2025-2026, qualora ammessa alla classe seconda;
- il Consiglio di classe, dando attuazione all’ordinanza cautelare, si è riunito il 10 settembre 2025 e, all’esito del riesame, ha espresso, a maggioranza e con il voto contrario dei docenti delle materie principali (Italiano, Matematica e Scienze, Inglese, Francese), una prognosi favorevole circa la predetta possibilità dell’alunna di colmare le lacune formative nell’anno scolastico 2025-2026, qualora inserita nella classe seconda e, per l’effetto, ne ha disposto l’ammissione, con riserva, alla classe successiva;
- in occasione della camera di consiglio del 18 settembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di avere conseguito il bene della vita al quale aspirava e, di conseguenza, ha chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore;
RITENUTO che, avuto riguardo alla positiva definizione della vicenda contenziosa in via amministrativa, sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
RITENUTO di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio avuto riguardo all’elevato livello di opinabilità che ontologicamente connota il giudizio prognostico, di natura tecnico-discrezionale, sotteso alla decisione assunta in sede di riesame dal Consiglio di classe di ammettere l’alunna alla classe successiva, peraltro “con riserva”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.