Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Ne consegue fra l'altro che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest'ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito ("mora ex re"), bensì, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ON SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato CIRO SINDONA, difeso dall'avvocato ANGELO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RU NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. PAGANO 70, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA IANNOTTA, difeso dall'avvocato GIOVANNI D'ONLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 880/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 3^ Civile, emessa il 20/02/03 e depositata il 17/03/03 (R.G. 2225/01);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/02/04 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carmine PASCARELLA (per delega avv. Angelo DEL VECCHIO);
udito l'Avvocato Giovanni D'ONLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del motivo, l'accoglimento del 2^ e il rigetto del 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 2.7.1991 NI RU chiese la condanna di IS D'UO, su richiesta del quale aveva eseguito lavori edili per l'importo complessivo di L. 20.182.358, al pagamento di detta somma o di quella diversa che fosse risultata dovuta, oltre agli interessi.
Il convenuto addusse difetti di esecuzione e si dichiarò disposto a pagare la minor somma di L. 12.528.900.
Con sentenza del 15.12.2000 l'adito tribunale di S. Maria Capua Vetere, rilevato che i vizi non erano stati denunciati e che le opere eseguite erano state accettate, condannò il convenuto al pagamento della somma di L. 15.470.150, come determinata dal consulente tecnico d'ufficio, oltre agli interessi legali, dei quali non indicò la decorrenza, ed alle spese del grado.
2. La sentenza fu gravata da appello del D'UO, che si dolse della mancata indicazione della data di decorrenza degli interessi, che a suo avviso andava identificata con quella della decisione e non anche con quella di consegna delle opere (1990), come pretendeva il RU. Si dolse inoltre che le spese fossero state liquidate in misura eccessiva, senza tener conto che, trattandosi di causa di valore indeterminabile (sic), avrebbero dovuto applicarsi le tariffe (vigenti all'epoca in cui erano stare compiute le attività difensive) relative allo scaglione di valore compreso tra i dieci ed i cinquanta milioni di lire.
La corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame e condannato l'appellante alle spese del grado sui rilievi:
a) quanto al primo motivo, che l'appellante avrebbe dovuto dolersi in altra sede della interpretazione (in ipotesi errata) della sentenza che in sede esecutiva ne aveva dato il creditore, ma che, ritenendo che egli si fosse doluto dell'omessa pronuncia, doveva affermarsi che i suoi assunti erano erronei, in quanto gli interessi andavano fatti decorrere, ex art. 1282 c.c., dalla data in cui le somme erano dovute (data di ultimazione dei lavori), trattandosi di credito liquido ed esigibile in quanto il D'UO aveva contestato solo pretesi vizi e difetti dell'opera;
b) quanto al secondo motivo, che l'appellante non aveva considerato l'importo di L.
1.218.740 dovuto per spese di consulenza tecnica e che correttamente erano state applicate le voci corrispondenti ai diritti di procuratore ed agli onorari d'avvocato stabiliti per le cause di valore compreso tra i dieci ed i cinquanta milioni.
3. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione IS D'UO affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso NI RU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 99, 112, 253 e 354 c.p.c., il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia ritenuto che l'appellante avrebbe dovuto dolersi in altra sede dell'omessa indicazione della decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal tribunale.
1.2. La censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto la corte d'appello, interpretato il motivo di gravame come doglianza relativa all'omessa pronuncia, lo ha esaminato e respinto nel merito, ritenendo che gli interessi dovessero decorrere dalla data dell'avvenuta esecuzione dei lavori (1990).
2.1. Col secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 1224 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la corte d'appello aveva ritenuto che il credito fosse liquido alla data della consegna, volta che in atto di citazione se ne chiedeva la quantificazione anche a mezzo di consulenza tecnica e che il tribunale aveva affermato che le opere erano state commissionate "senza contratto scritto e senza determinazione del corrispettivo".
Assume che, dunque, gli interessi dovevano farsi decorrere dal momento della decisione, non essendo il credito, prima di quella data, ne' liquido ne' esigibile, ma costituendo un debito di valore.
2.2. Si verte in ipotesi di debito di valuta e non di valore, in quanto l'oggetto dell'obbligazione, integrante il corrispettivo, era ab origine costituito da una somma di denaro, per quanto non determinata nel suo preciso ammontare.
Il debito di denaro era tuttavia illiquido, poiché il requisito della liquidità presuppone che l'ammontare sia certo o determinabile con un semplice calcolo aritmetico, mentre le parti non avevano convenuto un corrispettivo determinato o aritmeticamente determinabile in base a parametri precostituiti.
Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi (cosiddetti corrispettivi) di cui all'art. 1282 c.c. sono dovuti solo se il credito è liquido ed esigibile, sicché la corte d'appello ha errato nel riconoscerli.
Erano invece dovuti, ex art. 1224, comma 1, c.c., gli interessi moratori dal giorno della mora.
Ai sensi dell'art. 1219 c.c. il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, ovvero (per quanto qui interessa) quando è scaduto il termine se l'obbligazione deve essere eseguita presso il domicilio del creditore. Tale seconda ipotesi va esclusa in quanto l'art. 1182, comma 3, c.c. - il quale stabilisce che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - ha riguardo solo ai crediti liquidi ed esigibili (cfr., ex plurimis, Cass., n. 9214/1987). Ne consegue che, non essendo il credito liquido secondo quanto sopra rilevato, il pagamento doveva eseguirsi presso il domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4, c.c. e che, dunque, ai sensi del primo comma dell'art. 1219 c.c., la mora è intervenuta alla data della intimazione o richiesta per iscritto. Tale data, in difetto di difformi risultanze, coincide con quella della notificazione dell'atto introduttivo. Il secondo motivo va dunque accolto entro tali limiti.
3.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 2233 e 1418 c.c., nonché del d.m. 5.10.1994, n. 585, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Si sostiene che, a fronte di un motivo di appello col quale l'appellante si doleva che il tribunale avesse liquidato ben L.
7.615.140 in una causa in cui aveva riconosciuto solo L. 15.000.000 ed indicava analiticamente quanto era dovuto per diritti e per onorari in base alle tariffe concernenti lo scaglione di valore, che andava applicato, affermando anche che gli importi liquidati erano superiori al massimo possibile indicato in L. 3.003.000, la corte d'appello si sia limitata ad affermare che il giudice di primo grado aveva operato correttamente, senza indicare dove si annidava l'errore dell'appellante e perché la decisione di primo grado era stata sul punto corretta.
3.2. La censura è fondata.
Il giudice di primo grado aveva liquidato L.
4.260.000 per onorari, L.
1.825.000 per diritti e L.
1.530.000 per spese, oltre agli accessori dovuti per legge.
La corte d'appello - decidendo su un motivo di gravame nel quale l'appellante aveva effettivamente proceduto alla analitica indicazione delle somme dovute nello scaglione applicabile - si è limitata al rilievo che nella somma liquidata per spese vive andava computata quella di L.
1.218.740 anticipata (dalla controparte) per la consulenza tecnica espletata e che "correttamente erano state applicate le voci corrispondenti ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato stabiliti per la fascia di cause di valore tra i 10 ed i 50 milioni".
Tale ultima affermazione è assolutamente apodittica, in quanto non da alcun conto delle modalità di calcolo attraverso le quali la corte d'appello è pervenuta ad una conclusione di congruità della liquidazione effettuata dai primi giudici, analiticamente contestata dall'appellante con indicazione di dati che, se esatti, non avrebbero potuto produrre il risultato complessivo invece ritenuto corretto.
4. In conclusione, respinto il primo motivo, accolto il secondo motivo per quanto di ragione ed il terzo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello perché, nel rispetto degli enunciati principi, determini la data di decorrenza degli interessi moratori sulla somma riconosciuta dal tribunale e decida sul motivo d'appello relativo alle somme liquidate per diritti ed onorari dal giudice di primo grado.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, accoglie il secondo per quanto di ragione ed il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2004