Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1827/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/04/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GOLTARA SIMONA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GOLTARA SIMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 comma n. 2 lett. b) L.898/70, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora ed il signor a castel RE (MN) Parte_1 Controparte_1 il 7.06.1997. con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castel RE (MN) Atto nr. 11, Parte II, Serie A, Anno 1997, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel RE (MN).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Castel RE (MN) in Via Giotto n. 17, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore, ivi Parte_1
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna, prendendo atto della volontà dei genitori di suddividere in maniera paritetica la cura, i tempi e la frequentazione e comunque il diritto del padre di esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti indicative cadenze: a) a fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì; b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, avuto riguardo all'età del figlio, i genitori intendono regolare con la massima elasticità i tempi che lo stesso trascorrerà con i genitori, nell'interesse supremo dello stesso e del rispetto assoluto delle sue manifeste esigenze, personali, scolastiche ed extra-scolastiche.
5. In ragione dei tempi paritetici settimanali che il figlio minore trascorrerà con i genitori, gli stessi concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del figlio, con riparto, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi danno atto di non avere nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento. I coniugi danno inoltre atto di avere regolato, in separata scrittura privata del 3.06.2021 che qui dichiarano di ben conoscere, gli accordi riferiti ad ogni altra questione di natura economico-patrimoniale.
7. I coniugi si manifestano espressamente il consenso reciproco al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio, in favore del proprio figlio minore.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno
2 formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTEL GOFFREDO il 07/06/1997 ed ivi trascritto al numero 11, parte II , serie
A del registro dei relativi atti dell'anno 1997 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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