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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 11622/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
ON
alle ore 9:50 sono presenti l'avv. D'AGOSTINO ADRIANA in sostituzione dell'avv. BORLE' GIOPPI ROBERTO per parte ricorrente nonché l'avv. DI
GLORIA MARCO per la parte resistente
L'avv. D'Agostino insiste sull'ammissione della prova per testi formulata in ricorso;
l'avv. Di Gloria si oppone e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:14 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11622 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BORLE' GIOPPI ROBERTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale ON
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione di vecchiaia - decorrenza conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1
in €.1.000,00, oltre spese generali e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di avere prestato attività lavorativa per la società IBM Corporation, dall'agosto 2008 al 31 luglio 2021, con versamento dei contributi nella prima parte di attività presso l' e successivamente presso la CP_1 [...]
, maturando venti anni di contributi presso ONroparte_2
l' e 128 crediti di copertura presso la CP_1 CP_3
-che il rapporto lavorativo con la IBM cessava alla data del 31.7.2021;
-che al raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia, avendo cessato l'attività lavorativa in data 31 luglio 2021, avrebbe dovuto maturare quindi il diritto al primo accredito, il primo giorno lavorativo del mese successivo;
-che l' viceversa liquidava la pensione con decorrenza 1.1.2022; CP_1
-che il motivo della diversa decorrenza doveva essere motivata da una interpretazione errata della certificazione Statunitense fornita dalla Social
Security Agency Statunitense all' dalla quale quest'ultima deduce CP_1
erroneamente la cessazione del rapporto alla data del 31 dicembre 2021;
- che per questo presentava ricorso amministrativo, rigettato dall' , CP_1
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, l'effettiva cessazione di ogni rapporto lavorativo del
Sig. alla data del 31 luglio 2021 e conseguentemente il Parte_1
diritto dello stesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dal 01 agosto 2021 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), previa disapplicazione e/o annullamento: a) della comunicazione di liquidazione della pensione n. 082-550006100437, sul punto specifico della decorrenza del trattamento pensionistico dal 01 gennaio 2022; b) della reiezione del Comitato Provinciale dell' avverso CP_1
il ricorso amministrativo;
c) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo. All'esito del preventivo accertamento, condannare l' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e/o al risarcimento del danno, pari ai ratei di pensione di vecchiaia spettati per il periodo dal 01 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 (o con diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa), oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza ed interessi legali sino al saldo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta l'audizione del UN , del reparto CP_1 Testimone_1
Convenzioni Internazionali, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa
è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente di avere cessato ogni attività lavorativa in data
31.74.2021, come si può evincere dalla copiosa documentazione a supporto.
Eccepisce l' che: “l'ente SSA statunitense non certifica esattamente CP_1
la data di cessazione dell'attività lavorativa, né altre amministrazioni USA
(per lo meno, a quanto riferiscono utenti ed Enti di Patronato) possono certificare questo dato.
Allo stato attuale, quindi, non vi è un ente deputato a certificare la data in cui un lavoratore abbia cessato definitivamente la propria attività lavorativa negli USA”.
La mancanza di alcuna certificazione impedisce quindi all' la CP_1
datazione della decorrenza del trattamento alla data di cessazione del rapporto con l'IBM.
Il UN responsabile del procedimento, interrogato sul punto chiariva che: “nel sistema pensionistico americano, contrariamente che in
Italia, l'erogazione della pensione in favore dei dipendenti può avvenire anche se non è cessato il rapporto di lavoro, i “crediti” vengono riconosciuti sulla base della dichiarazione fiscale annuale, giacché i redditi percepiti vengono comunicati alla SSA non dal lavoratore, ma dall'amministrazione finanziaria, su base annuale. L'ente previdenziale italiano può interfacciarsi esclusivamente con la SSA e non con altri enti e non può apprendere da altre fonti che non siano l'estratto contributivo della stessa ON
. Non è possibile ottenere però dalla stessa alcuna certificazione circa la cessazione di qualsiasi attività lavorativa, a meno che l'attività lavorativa non sia cessata il 31 dicembre. Le autocertificazioni circa la data di cessazione del rapporto di lavoro, così come le dichiarazioni di soggetti privati non possono essere tenute in conto dall' per la determinazione CP_1
della data di cessazione del rapporto di lavoro”.
***
Ciò premesso, va osservato che nel sistema pensionistico Italiano (a differenza di quello Statunitense) l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell' può essere erogato soltanto alla cessazione definitiva di CP_1
ogni rapporto di lavoro dipendente.
Tale cessazione viene comunicata dal datore di lavoro mediante unilav e, dal mese successivo alla cessazione decorre il diritto del lavoratore al trattamento pensionistico.
L'eventuale prosecuzione o nuovo inizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente (sempre verificabile tramite unilav) comporta la decadenza dal diritto al trattamento pensionistico, come peraltro sancito dall'art. 72 della L.
388/2000, dall'art. 22 della L. 153/1969 e dall'art. 1 commi 7° e 8° della L.
503/1992.
Tale assunto è inoltre supportato dall'orientamento giurisprudenziale più che costante (cfr. Cass. 5052/2016; Cass. n. 16789/14; Cass. n. 4480/2013;
Cass. n. 4898/2012; Cass. n. 11935/04; Cass. n. 6571/02;Cass. n. 6693/96;
Cass. n. 5965/84).
Osservando consequenzialmente che in difetto della certezza della cessazione dell'attività lavorativa, i termini di decorrenza della prestazione non potranno che coincidere alla scadenza annuale del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per la pensione di vecchiaia.
Va quindi considerato che sul punto della data effettiva di cessazione di qualsiasi attività lavorativa, l'onere della prova non poteva che incombere sul richiedente.
Tale onere non è stato assolto documentalmente, né le prove richieste erano da considerare rilevanti e/o conducenti, concretandosi nella testimonianza di soggetti privati relativa alla cessazione dell'attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze del datore di lavoro IBM, ma concretandosi (con valore certificativo) non di ogni altra possibile attività svolta in favore di ulteriori datori di lavoro negli Stati Uniti.
Dacché l'assunzione di tali testimonianze nulla avrebbe addotto al processo.
Il ricorso, ritenendo non assolto l'onere della prova ex art. 2697 C.c., va rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 11622/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
ON
alle ore 9:50 sono presenti l'avv. D'AGOSTINO ADRIANA in sostituzione dell'avv. BORLE' GIOPPI ROBERTO per parte ricorrente nonché l'avv. DI
GLORIA MARCO per la parte resistente
L'avv. D'Agostino insiste sull'ammissione della prova per testi formulata in ricorso;
l'avv. Di Gloria si oppone e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:14 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11622 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BORLE' GIOPPI ROBERTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale ON
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione di vecchiaia - decorrenza conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1
in €.1.000,00, oltre spese generali e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di avere prestato attività lavorativa per la società IBM Corporation, dall'agosto 2008 al 31 luglio 2021, con versamento dei contributi nella prima parte di attività presso l' e successivamente presso la CP_1 [...]
, maturando venti anni di contributi presso ONroparte_2
l' e 128 crediti di copertura presso la CP_1 CP_3
-che il rapporto lavorativo con la IBM cessava alla data del 31.7.2021;
-che al raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia, avendo cessato l'attività lavorativa in data 31 luglio 2021, avrebbe dovuto maturare quindi il diritto al primo accredito, il primo giorno lavorativo del mese successivo;
-che l' viceversa liquidava la pensione con decorrenza 1.1.2022; CP_1
-che il motivo della diversa decorrenza doveva essere motivata da una interpretazione errata della certificazione Statunitense fornita dalla Social
Security Agency Statunitense all' dalla quale quest'ultima deduce CP_1
erroneamente la cessazione del rapporto alla data del 31 dicembre 2021;
- che per questo presentava ricorso amministrativo, rigettato dall' , CP_1
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, l'effettiva cessazione di ogni rapporto lavorativo del
Sig. alla data del 31 luglio 2021 e conseguentemente il Parte_1
diritto dello stesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dal 01 agosto 2021 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), previa disapplicazione e/o annullamento: a) della comunicazione di liquidazione della pensione n. 082-550006100437, sul punto specifico della decorrenza del trattamento pensionistico dal 01 gennaio 2022; b) della reiezione del Comitato Provinciale dell' avverso CP_1
il ricorso amministrativo;
c) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo. All'esito del preventivo accertamento, condannare l' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e/o al risarcimento del danno, pari ai ratei di pensione di vecchiaia spettati per il periodo dal 01 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 (o con diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa), oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza ed interessi legali sino al saldo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta l'audizione del UN , del reparto CP_1 Testimone_1
Convenzioni Internazionali, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa
è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente di avere cessato ogni attività lavorativa in data
31.74.2021, come si può evincere dalla copiosa documentazione a supporto.
Eccepisce l' che: “l'ente SSA statunitense non certifica esattamente CP_1
la data di cessazione dell'attività lavorativa, né altre amministrazioni USA
(per lo meno, a quanto riferiscono utenti ed Enti di Patronato) possono certificare questo dato.
Allo stato attuale, quindi, non vi è un ente deputato a certificare la data in cui un lavoratore abbia cessato definitivamente la propria attività lavorativa negli USA”.
La mancanza di alcuna certificazione impedisce quindi all' la CP_1
datazione della decorrenza del trattamento alla data di cessazione del rapporto con l'IBM.
Il UN responsabile del procedimento, interrogato sul punto chiariva che: “nel sistema pensionistico americano, contrariamente che in
Italia, l'erogazione della pensione in favore dei dipendenti può avvenire anche se non è cessato il rapporto di lavoro, i “crediti” vengono riconosciuti sulla base della dichiarazione fiscale annuale, giacché i redditi percepiti vengono comunicati alla SSA non dal lavoratore, ma dall'amministrazione finanziaria, su base annuale. L'ente previdenziale italiano può interfacciarsi esclusivamente con la SSA e non con altri enti e non può apprendere da altre fonti che non siano l'estratto contributivo della stessa ON
. Non è possibile ottenere però dalla stessa alcuna certificazione circa la cessazione di qualsiasi attività lavorativa, a meno che l'attività lavorativa non sia cessata il 31 dicembre. Le autocertificazioni circa la data di cessazione del rapporto di lavoro, così come le dichiarazioni di soggetti privati non possono essere tenute in conto dall' per la determinazione CP_1
della data di cessazione del rapporto di lavoro”.
***
Ciò premesso, va osservato che nel sistema pensionistico Italiano (a differenza di quello Statunitense) l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell' può essere erogato soltanto alla cessazione definitiva di CP_1
ogni rapporto di lavoro dipendente.
Tale cessazione viene comunicata dal datore di lavoro mediante unilav e, dal mese successivo alla cessazione decorre il diritto del lavoratore al trattamento pensionistico.
L'eventuale prosecuzione o nuovo inizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente (sempre verificabile tramite unilav) comporta la decadenza dal diritto al trattamento pensionistico, come peraltro sancito dall'art. 72 della L.
388/2000, dall'art. 22 della L. 153/1969 e dall'art. 1 commi 7° e 8° della L.
503/1992.
Tale assunto è inoltre supportato dall'orientamento giurisprudenziale più che costante (cfr. Cass. 5052/2016; Cass. n. 16789/14; Cass. n. 4480/2013;
Cass. n. 4898/2012; Cass. n. 11935/04; Cass. n. 6571/02;Cass. n. 6693/96;
Cass. n. 5965/84).
Osservando consequenzialmente che in difetto della certezza della cessazione dell'attività lavorativa, i termini di decorrenza della prestazione non potranno che coincidere alla scadenza annuale del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per la pensione di vecchiaia.
Va quindi considerato che sul punto della data effettiva di cessazione di qualsiasi attività lavorativa, l'onere della prova non poteva che incombere sul richiedente.
Tale onere non è stato assolto documentalmente, né le prove richieste erano da considerare rilevanti e/o conducenti, concretandosi nella testimonianza di soggetti privati relativa alla cessazione dell'attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze del datore di lavoro IBM, ma concretandosi (con valore certificativo) non di ogni altra possibile attività svolta in favore di ulteriori datori di lavoro negli Stati Uniti.
Dacché l'assunzione di tali testimonianze nulla avrebbe addotto al processo.
Il ricorso, ritenendo non assolto l'onere della prova ex art. 2697 C.c., va rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini