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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SANTINI LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_EN
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 108 2024 00069533 31 802 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 108 2024 00197829 80 802 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 31.12.1992 n°546, EN ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n.108 2024 00069533 31/802 e n.108 2024 00197829
80/802, notificate entrambe il 07.06.2025, aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2021 e 2022 in riferimento ad un autocarro Fiat targato Targa_1 II ricorrente ha impugnato la predetta cartella eccependo la mancata preventiva notificazione di atto di accertamento, la prescrizione triennale del tributo, la sua inesigibilità per intervenuta cancellazione della società Società 1 s.a.s. di EN & C. dal Registro delle
Imprese e l'inutilizzo de facto dell'autocarro gravato, in quanto destinato alla rottamazione.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità e l'inefficacia di entrambe cartelle impugnate per insussistenza dei presupposti di legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuna delle censure sollevate.
Il ricorso è infondato.
1.- Va premesso che l'atto impugnato è una cartella di pagamento che, secondo quanto in essa indicato, è relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2021 e 2022, in riferimento ad un autocarro Fiat targato Targa_1 Trattasi di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.9, secondo comma, della Legge Regionale n.2/2022, la quale, come è noto, ha consentito, modificando in tal senso la L.R. n.6/99 (mediante introduzione dell'art. 10 bis), che la riscossione delle tasse automobilistiche non pagate possa avvenire tramite diretta iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione.
La predetta normativa non pone dubbi di legittimità costituzionale, atteso che è riservata allo Stato solo la definizione del “sistema tributario e contabile dello Stato" (art.117, secondo comma lett. E Cost.), ma non anche del sistema tributario regionale, in cui rientra la tassa automobilistica. È peraltro materia di legislazione concorrente il "coordinamento ... del sistema tributario" (art.117, secondo comma lett. E Cost.). Né si ravvisano, nella adozione di un più agevole sistema di riscossione “diretta” delle tasse automobilistiche, violazioni dei principi di uguaglianza e di buona amministrazione, tenuto conto del fatto che il presupposto impositivo e l'ammontare del tributo restano invariati e che è solo la modalità di riscossione a ricevere (del tutto legittimamente) una specifica disciplina su base regionale (v. delibera
G.R.A. n.430 del 02.08.2022). In ogni caso, la riscossione ed il recupero della tassa automobilistica avviene su base regionale non a seguito della L.R. n.2/2022, ma sin dalla
L.R. 11 febbraio 1999 n.6 ("Norme in materia di tasse automobilistiche"), per cui è evidente che nessuna riserva alla legislazione esclusiva statale è ravvisabile in subiecta materia.
Sotto altro profilo, non si ravvisa alcuna violazione del principio di irretroattività ex art.3 legge n.212/2000, atteso che la Legge Regionale n.2/2022 è entrata in vigore in data
01.01.2022, mentre, come specificamente indicato nelle cartelle di pagamento opposte, i ruoli sono stati dichiarati esecutivi in data 28.09.2023 ed in data 09.09.2024. Tutta l'attività di riscossione è quindi successiva all'entrata in vigore della Legge Regionale n.2/2022 ed alla adozione della delibera G.R.A. n.430 del 02.08.2022, in cui si precisa espressamente che la nuova modalità gestionale di recupero a mezzo ruolo senza preventiva contestazione trova immediata applicazione “per tutte le partite irregolari relative alla tassa automobilistica per le quali debbano ancora essere avviate le attività di recupero, ad esclusione delle sole partite per le quali l'iscrizione a ruolo esporrebbe l'amministrazione a rischi di prescrizione di crediti regionali". Ne segue la piena legittimità formale dell'iscrizione a ruolo per cui è causa.
***
2. Del tutto irrilevante è da ritenersi la cancellazione dal Registro delle Imprese della società Società 1 s.a.s. di EN & C., atteso che le cartelle impugnate sono relative alla posizione personale di EN , quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della suddetta s.a.s.. E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 2318
c.c., i soci accomandatari "hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo"
(e sono quindi illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori sociali), per cui, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, essi subentrano nei debiti sociali
(anche fiscali) e ne rispondono con il proprio patrimonio personale ai sensi dell'art. 2312 secondo comma c.c., come espressamente previsto dall'art.2324 c.c..
***
3.- Altrettanto irrilevante è la circostanza che l'autocarro gravato sia di fatto inutilizzato da anni, essendo rimasto parcheggiato presso un autodemolitore in attesa della sua rottamazione. In punto di diritto, la norma di riferimento è l'art.5, comma 29, del D.L. n.953 del
30/12/1982, a norma del quale sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche “coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti [...]”.
La suddetta disposizione, nel prevedere che la tassa automobilistica è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano proprietari di veicoli iscritti al
P.R.A., non pone tuttavia una presunzione assoluta, bensì solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà (v. Cassazione civile sez. VI, 31/01/2019,
n.3040; Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681).
Presupposto dell'obbligo di pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli è quindi la proprietà del veicolo, indipendentemente dalle risultanze del Pubblico Registro
Automobilistico, alle quali l'art 5, comma 32 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983 n. 53 ricollega solo una presunzione relativa di individuazione del debitore tributario, al fine di facilitare l'azione dell'Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, è noto che ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del Codice della Strada "Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa".
Ebbene, nella fattispecie, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente che l'autocarro gravato era di fatto inutilizzato da anni, essendo rimasto parcheggiato presso un autodemolitore per la sua rottamazione, ma non ha prodotto atti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà ovvero la perdita del possesso dell'autocarro in questione. Non è stata quindi offerta dal contribuente la prova contraria, idonea a superare la presunzione legale derivante dall'iscrizione nel P.R.A. in virtù di documenti aventi data certa comprovanti l'avvenuto trasferimento della proprietà ovvero la perdita di possesso dell'auto, in epoca anteriore alle annualità per le quali sono stati emessi gli atti impugnati.
***
4.- E' infine infondata l'eccezione di prescrizione.
In punto di diritto, trova applicazione il termine triennale di cui all'art.5 del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, convertito in I. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art.3, d.l. 6 gennaio
1986, n. 2, conv. in 1.7 marzo 1986, n. 60 (a norma del quale "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento").
Nella fattispecie, avendo l'atto impugnato ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2021 e 2022 e rilevato che le cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio sono state entrambe notificate il 14.10.2024, nessun dubbio sussiste sul pieno rispetto del termine triennale di cui all'art.5 del D.L. 30 dicembre 1982, n.953.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.900,00.
Così deciso in L'Aquila il 9 Febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI NT
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SANTINI LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_EN
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 108 2024 00069533 31 802 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 108 2024 00197829 80 802 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 31.12.1992 n°546, EN ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n.108 2024 00069533 31/802 e n.108 2024 00197829
80/802, notificate entrambe il 07.06.2025, aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2021 e 2022 in riferimento ad un autocarro Fiat targato Targa_1 II ricorrente ha impugnato la predetta cartella eccependo la mancata preventiva notificazione di atto di accertamento, la prescrizione triennale del tributo, la sua inesigibilità per intervenuta cancellazione della società Società 1 s.a.s. di EN & C. dal Registro delle
Imprese e l'inutilizzo de facto dell'autocarro gravato, in quanto destinato alla rottamazione.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità e l'inefficacia di entrambe cartelle impugnate per insussistenza dei presupposti di legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuna delle censure sollevate.
Il ricorso è infondato.
1.- Va premesso che l'atto impugnato è una cartella di pagamento che, secondo quanto in essa indicato, è relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2021 e 2022, in riferimento ad un autocarro Fiat targato Targa_1 Trattasi di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.9, secondo comma, della Legge Regionale n.2/2022, la quale, come è noto, ha consentito, modificando in tal senso la L.R. n.6/99 (mediante introduzione dell'art. 10 bis), che la riscossione delle tasse automobilistiche non pagate possa avvenire tramite diretta iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione.
La predetta normativa non pone dubbi di legittimità costituzionale, atteso che è riservata allo Stato solo la definizione del “sistema tributario e contabile dello Stato" (art.117, secondo comma lett. E Cost.), ma non anche del sistema tributario regionale, in cui rientra la tassa automobilistica. È peraltro materia di legislazione concorrente il "coordinamento ... del sistema tributario" (art.117, secondo comma lett. E Cost.). Né si ravvisano, nella adozione di un più agevole sistema di riscossione “diretta” delle tasse automobilistiche, violazioni dei principi di uguaglianza e di buona amministrazione, tenuto conto del fatto che il presupposto impositivo e l'ammontare del tributo restano invariati e che è solo la modalità di riscossione a ricevere (del tutto legittimamente) una specifica disciplina su base regionale (v. delibera
G.R.A. n.430 del 02.08.2022). In ogni caso, la riscossione ed il recupero della tassa automobilistica avviene su base regionale non a seguito della L.R. n.2/2022, ma sin dalla
L.R. 11 febbraio 1999 n.6 ("Norme in materia di tasse automobilistiche"), per cui è evidente che nessuna riserva alla legislazione esclusiva statale è ravvisabile in subiecta materia.
Sotto altro profilo, non si ravvisa alcuna violazione del principio di irretroattività ex art.3 legge n.212/2000, atteso che la Legge Regionale n.2/2022 è entrata in vigore in data
01.01.2022, mentre, come specificamente indicato nelle cartelle di pagamento opposte, i ruoli sono stati dichiarati esecutivi in data 28.09.2023 ed in data 09.09.2024. Tutta l'attività di riscossione è quindi successiva all'entrata in vigore della Legge Regionale n.2/2022 ed alla adozione della delibera G.R.A. n.430 del 02.08.2022, in cui si precisa espressamente che la nuova modalità gestionale di recupero a mezzo ruolo senza preventiva contestazione trova immediata applicazione “per tutte le partite irregolari relative alla tassa automobilistica per le quali debbano ancora essere avviate le attività di recupero, ad esclusione delle sole partite per le quali l'iscrizione a ruolo esporrebbe l'amministrazione a rischi di prescrizione di crediti regionali". Ne segue la piena legittimità formale dell'iscrizione a ruolo per cui è causa.
***
2. Del tutto irrilevante è da ritenersi la cancellazione dal Registro delle Imprese della società Società 1 s.a.s. di EN & C., atteso che le cartelle impugnate sono relative alla posizione personale di EN , quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della suddetta s.a.s.. E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 2318
c.c., i soci accomandatari "hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo"
(e sono quindi illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori sociali), per cui, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, essi subentrano nei debiti sociali
(anche fiscali) e ne rispondono con il proprio patrimonio personale ai sensi dell'art. 2312 secondo comma c.c., come espressamente previsto dall'art.2324 c.c..
***
3.- Altrettanto irrilevante è la circostanza che l'autocarro gravato sia di fatto inutilizzato da anni, essendo rimasto parcheggiato presso un autodemolitore in attesa della sua rottamazione. In punto di diritto, la norma di riferimento è l'art.5, comma 29, del D.L. n.953 del
30/12/1982, a norma del quale sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche “coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti [...]”.
La suddetta disposizione, nel prevedere che la tassa automobilistica è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano proprietari di veicoli iscritti al
P.R.A., non pone tuttavia una presunzione assoluta, bensì solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà (v. Cassazione civile sez. VI, 31/01/2019,
n.3040; Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681).
Presupposto dell'obbligo di pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli è quindi la proprietà del veicolo, indipendentemente dalle risultanze del Pubblico Registro
Automobilistico, alle quali l'art 5, comma 32 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983 n. 53 ricollega solo una presunzione relativa di individuazione del debitore tributario, al fine di facilitare l'azione dell'Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, è noto che ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del Codice della Strada "Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa".
Ebbene, nella fattispecie, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente che l'autocarro gravato era di fatto inutilizzato da anni, essendo rimasto parcheggiato presso un autodemolitore per la sua rottamazione, ma non ha prodotto atti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà ovvero la perdita del possesso dell'autocarro in questione. Non è stata quindi offerta dal contribuente la prova contraria, idonea a superare la presunzione legale derivante dall'iscrizione nel P.R.A. in virtù di documenti aventi data certa comprovanti l'avvenuto trasferimento della proprietà ovvero la perdita di possesso dell'auto, in epoca anteriore alle annualità per le quali sono stati emessi gli atti impugnati.
***
4.- E' infine infondata l'eccezione di prescrizione.
In punto di diritto, trova applicazione il termine triennale di cui all'art.5 del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, convertito in I. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art.3, d.l. 6 gennaio
1986, n. 2, conv. in 1.7 marzo 1986, n. 60 (a norma del quale "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento").
Nella fattispecie, avendo l'atto impugnato ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2021 e 2022 e rilevato che le cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio sono state entrambe notificate il 14.10.2024, nessun dubbio sussiste sul pieno rispetto del termine triennale di cui all'art.5 del D.L. 30 dicembre 1982, n.953.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.900,00.
Così deciso in L'Aquila il 9 Febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI NT