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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/08/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 459 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
), nata a [...] il [...], residente in [...]nella Parte_1 C.F._1
Regione Baccasara snc, elettivamente domiciliata in Lotzorai nella Via Is Orrosas n.7, presso lo studio legale dell'Avv. Davide Amadori, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
( , nata a [...] il [...], residente in [...]nella Controparte_1 C.F._2
Regione Baccasara snc ed ivi elettivamente domiciliato nella via Temo 6, presso lo studio dell'Avv.
Ennio Mascia che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: pagina 1 di 2 - le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Tortolì il 19.08.2017, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte 1, anno 2017 (estratto di matrimonio prodotto), optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione non nascevano figli;
- entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
In seguito a ricorso per separazione proposto dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 quest'ultimo si costituiva in giudizio il 12.04.2025 aderendo in toto alle richieste di controparte.
All'udienza del 20.05.2025 le parti hanno confermato le concordi conclusioni, chiedendo la sola pronuncia di separazione personale, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come riportate nel dispositivo, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Tortolì il 19.08.2017, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte 1, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ognuno provvederà al proprio mantenimento personale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 459 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
), nata a [...] il [...], residente in [...]nella Parte_1 C.F._1
Regione Baccasara snc, elettivamente domiciliata in Lotzorai nella Via Is Orrosas n.7, presso lo studio legale dell'Avv. Davide Amadori, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
( , nata a [...] il [...], residente in [...]nella Controparte_1 C.F._2
Regione Baccasara snc ed ivi elettivamente domiciliato nella via Temo 6, presso lo studio dell'Avv.
Ennio Mascia che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: pagina 1 di 2 - le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Tortolì il 19.08.2017, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte 1, anno 2017 (estratto di matrimonio prodotto), optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione non nascevano figli;
- entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
In seguito a ricorso per separazione proposto dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 quest'ultimo si costituiva in giudizio il 12.04.2025 aderendo in toto alle richieste di controparte.
All'udienza del 20.05.2025 le parti hanno confermato le concordi conclusioni, chiedendo la sola pronuncia di separazione personale, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come riportate nel dispositivo, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Tortolì il 19.08.2017, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte 1, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ognuno provvederà al proprio mantenimento personale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 2 di 2