Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/03/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
RI RL
ha pronunciato la seguente sentenza n. 77/2026 sul ricorso in materia pensionistica n. 69679, depositato il 1 ottobre 2024, proposto dalla signora C. D. L. R. (IS), nata IS, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore D. B. G. (IS), nata IS, elettivamente domiciliata in Catania, in Viale XX Settembre 45, presso lo studio dell’avv. Alberto Amato ([...]), dal quale è rappresentata e difesa, il quale comunica ai fini delle comunicazioni e notifiche la propria PEC alberto.amato@pec.ordineavvocaticatania.it e il recapito fax 095.436683
CONTRO
- L’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G. Norrito (c.f.
[...];PEC:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),
dall’avv. Francesco Gramuglia (c.f. [...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)avv.Francesco Velardi
(c.f.[...];PEC:avv.francesco.velardi@postacert.inps.g ov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5;
Esaminati gli atti e i documenti della causa;
Udite, le parti, all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della signora EL TA, come da verbale;
Premesso in fatto
1. La ricorrente ha istaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento, a favore della propria figlia minore, D. B. G., del diritto alla pensione di reversibilità (cat. IS) in relazione al trattamento già goduto dal nonno, D. B. S., con decorrenza dal 29 marzo 2018, data della morte di quest’ultimo, con riforma dei provvedimenti di diniego nel tempo reiterati dall'INPS.
1.1. A tal fine esponeva le seguenti circostanze.
Il defunto signor D. B. S. - nato IS, già funzionario del dazio -
era titolare di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS, e sin dal 2014, si sarebbe fatto carico del mantenimento della nipote, affetta da una condizione invalidante irreversibile (Autismo profondo di livello 3 ed epilessia multifocale), posto che il proprio figlio, D. B. R.,
non disponeva di entrate economiche sufficienti.
La situazione di indigenza del nucleo familiare in cui era inserita la minore, composto anche dalla madre di quest’ultima, affetta da patologia cronica, sarebbe stata tale da indurre il D. B. S. ad assumere formalmente l’impegno di provvedere al sostentamento della nipote.
In seguito al decesso del pensionato, temporalmente collocato alla data del 29 marzo 2018, con istanza presentata all'INPS nel 03 agosto 2023, veniva richiesta l'attribuzione di pensione di reversibilità in favore della minore D. B. G., allegando fra gli altri elementi il requisito della “vivenza a carico” del nonno.
L’INPS riscontrava negativamente la domanda, con provvedimento del 08.08.2023, in quanto “Il padre di D. Bella. G., consultando la banca dati, risulta aver svolto attività lavorativa”.
Anche la richiesta di riesame proposta in data 01 settembre 2023 non sortiva buon esito, posto che l’istituto previdenziale confermava il diniego, eccependo che, per l’ottenere in trattamento di reversibilità, la nipote avrebbe dovuto “convivente e fiscalmente a carico del nonno, al momento del decesso”.
Il ricorso al Comitato di Vigilanza conduceva ad un ulteriore rigetto, sorretto dalla seguente motivazione “Dalla verifica della banca dati alla data del decesso del dante causa, non risulta dimostrata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia. Il padre risulta avere percepito nell'anno 2016 somme di denaro dal Fondo di tesoreria, mentre la madre risulta che nell'anno 2016 svolgeva attività lavorativa presso SOC.
CONS. SOCIETA' CONSORTILE STABILE ESPERIA oltre a percepire la pensione INV CIV. Si conferma il rigetto dell'istanza.”
A tale riguardo, la parte ricorrente, eccepiva che la presenza in banca dati di contributi previdenziali era il frutto di un automatismo del sistema, posto che il D. B. R., a causa del fallimento dello IAL Sicilia da cui dipendeva, era stato licenziato data 8 aprile 2015, senza percepire stipendio né godere del sostegno cassa integrazione; solo nel 2020, cioè due anni dopo la morte del padre, gli erano stati concessi 210 giorni di NASpi.
1.2. Ciò premesso, la parte istante, dopo aver ricostruito il quadro normativo, riferendosi in particolare all’art. 22 della legge n.1965 n.
903, aver menzionato la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 e la nota operativa n. 30 del 09 giugno 2009 dell’INPS ed affermava la sussistenza nel caso di specie delle condizioni normativamente previste, e, infine, chiedeva di voler accogliere le seguenti:
- “nel merito in via principale ed in riforma del provvedimento di diniego espresso e reiterato dall'INPS, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente D. B. G. alla pensione di reversibilità a partire dal 29.03.2018 nella misura della quota pari al 70% (o della maggiore o minore percentuale che si accerterà in corso di causa) del lordo dell'ultimo rateo di pensione percepita dal Sig. D. B. S. al momento del suo decesso e, per l’effetto, condannare l’INPS a versare alla ricorrente i ratei come sopra determinati, a partire dalla data della morte del sig. D.B. S., od in subordine dalla data della presentazione della domanda di reversibilità indirizzata all'INPS, od ancora in subordine dalla data del presente ricorso, maggiorati degli interessi legali e di rivalutazione da calcolarsi da ogni singola scadenza e fino all'effettiva corresponsione”;
- in via istruttoria, “A) di voler disporre ordine di esibizione documentale a carico del Fallimento della IAL Sicilia in relazione alla documentazione inerente le somme effettivamente versate dalla IAL Sicilia al sig. D. B. R.
(nato IS) nel periodo 2017- 2018; B) di voler disporre ordine di esibizione documentale a carico dell'INPS in relazione alla documentazione inerente le somme effettivamente versate dalla Fondo di garanzia per il TFR e per la liquidazione dei crediti di lavoro al sig. D. B. R. (nato IS) nel periodo 2017- 2018”, sollecitando infine, l’ammissione di prove testimoniali.
2. L’INPS si costituiva in data 21 febbraio 2025, e, innanzi tutto, precisava che il signor D. B. S., diversamente da quanto indicato nel ricorso, era deceduto il 29 marzo 2016, e non nel 2018, sottolineando che la domanda di reversibilità era stata presentata solo il 3 agosto 2023, vale dire dopo oltre ben sette anni dal morte del preteso dante causa, durante i quali la minore, presumibilmente, aveva continuato ad essere sostenuta dai genitori, e, in particolare, dalla madre convivente.
2.1. Nel merito, l’ente previdenziale osservava che non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare la vivenza a carico, che avrebbe dovuto essere accertata nei termini esplicitati della Circolare INPS n.
185 del 18 novembre 2015, punto 7, e nelle sentenze n. 8/2015 della Sezione Veneto Corte e n. 1482/2013 della Sezione Campania;
l’amministrazione convenuta, inoltre, precisava che, ai sensi degli artt. 160 e 191 del d.P.R. n. 1092/73, il beneficio eventualmente concesso avrebbe dovuto essere attribuito a decorrere dal primo giorno successivo alla data della richiesta telematica, in quanto l’istanza era stata presentata oltre due anni dopo il giorno in cui sarebbe sorto il diritto, opponendosi, infine, alle richieste istruttorie di controparte.
In conclusione, l’INPS chiedeva il rigetto del ricorso, con ogni statuizione, e in subordine, di fissare la decorrenza del trattamento alla data della liquidazione della domanda amministrativa.
3. In esito all’udienza del 26 giugno 2025, il G.U. adottava l’ordinanza istruttoria n. 97/2015, con la quale rivolgeva ad entrambe le parti la richiesta di fornire documentati chiarimenti.
4. Seguiva il deposito, da entrambe le parti, in data 6 febbraio 2026, di note autorizzate e la trasmissione, il 16 febbraio 2016, di una nota di replica della ricorrente.
5. All’udienza del 12 marzo 2026, l’avvocato Amato e l’avvocato Norrito, anche ribadivano alla luce degli elementi da ultimo acquisiti, le proprie precedenti difese:
La causa passava quindi in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto della minore D. B. G.
quale discendente in linea retta di secondo grado (nipote) del signor D. B. S., deceduto in data 25 dicembre 2016, alla reversibilità della pensione diretta di cui quest’ultimo era titolare (cfr. la sentenza della Sez. Giurisdizionale Puglia n. 100/2023 in merito alla titolarità della rappresentanza in giudizio del genitore).
2. Prima di affrontare le questioni di merito appare necessario richiamare la disciplina di riferimento.
Per definire la controversia deve tenersi conto, in primo luogo, dell’art. 1, comma 41, della legge n.335/1995, il quale dispone, che, per le pensioni pubbliche, si applica la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti prevista dal regime dall’assicurazione generale obbligatoria.
In forza di tale rinvio, per individuare le diverse categorie di aventi diritto, viene in rilievo l’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, recante “Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale”, il quale prevede “nel caso di morte del pensionato, o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ...,
spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Il novero degli aventi diritto risulta ampliato in forza dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1957 n.
818, recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, che contiene una clausola di equiparazione ai figli di altri soggetti ivi previsti, stabilendosi (nel testo originario), che “Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”.
Pe quanto di interesse, si osserva che, nella versione originaria del richiamato art. 38, tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non figuravano i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti deceduti, a meno che essi non fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.
2.2. Sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 180/1999, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma in commento, nella parte in cui non ricomprendeva tra i soggetti ivi elencati anche i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche non formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti, ampliando, in questo modo, la platea dei superstiti aventi diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.
In seguito, il Giudice delle leggi è nuovamente intervenuto sull’art.
38, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, con l’ulteriore sentenza n. 88/2022, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non includeva tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, operando una ulteriore estensione dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
2.3. In definitiva, luce delle due suddette sentenze additive della Corte costituzionale, sia i nipoti minori sia i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro sono riconosciuti destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, purché sia fornita dimostrazione della loro vivenza a carico dell’ascendente deceduto.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, per integrare il requisito della vivenza a carico dell’ascendente defunto, non sia necessario il requisito della nullatenenza del minore e dei suoi genitori ma sia bastevole quello della non autosufficienza economica del minore e dei suoi genitori, in quanto gli stessi siano titolari di redditi insufficienti al loro mantenimento; più precisamente, la non autosufficienza è stata intesa come percezione di un reddito inferiore al minimo INPS maggiorato del 30% (cfr. C. conti: Sez. App. Reg.
Siciliana, sent. n. 3/2016 e Sez. III App., sent. n. 329/2013).
E’ stato ancora chiarito che il requisito della vivenza dei nipoti a carico dell’ascendente in linea retta di secondo grado può ritenersi presunto solo nel caso di convivenza mentre, in caso contrario, deve essere accertata con riferimento alle esigenze di carattere alimentare del discendente, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.
Sussiste, in altre parole, la necessità della compresenza di un presupposto “negativo”, ovvero l’impossibilità dei genitori di provvedere ai figli, e la presenza di un altro presupposto “positivo”
ossia la vivenza a carico del de cuius, che ricorre quando l’ascendente abbia provveduto al loro mantenimento in maniera abituale e preponderante (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sentenze: n.
722/2017, n. 489/2020, n. 732/2021, n. 915/2021, n. 16/2023).
3. Occorre quindi applicare al caso di specie le norme e i principi sopra indicati.
In primo luogo, si osserva che non è rilevante la circostanza, evidenziata dalla resistente, per cui per cui l’azione volta ad ottenere per un significativo il trattamento in oggetto è stata avviata dopo che era trascorso un considerevole lasso di tempo dalla dipartita dell’ascendente, restando da valutare unicamente la ricorrenza del presupposto positivo e di quello negativo individuati dalla giurisprudenza contabile, che, di per sé non sono esclusi dalla mancanza di una situazione di coabitazione tra il dante causa e l’ascendente.
Va scrutinata, quindi, la sussistenza del presupposto “negativo”,
consistente nell’impossibilità per i genitori, da accertarsi all’epoca del decesso del dante causa, di provvedere ai bisogni della minore in quanto titolari di redditi inferiori al minimo INPS.
In sede istruttoria è stato accertato che, nel 2016, anno del decesso del signor D. B. S., la signora C. aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 20.941, 09, mentre l’anno precedente aveva percepito redditi per un ammontare pari euro 13.430, 93, in entrambi in casi in misura superiore al “minimo INPS” aumentato del 30%.
Le dichiarazioni dei redditi di D. B. R. relative al periodo di interesse non sono state depositate dalla parte istante, sebbene la loro trasmissione sia stata esplicitamente sollecitata in via istruttoria.
Ad ogni modo, costui, che fino al 2015 aveva svolto attività lavorativa presso lo IALS, nel 2016, risulta aver percepito, “a titolo di TFR Fondo di tesoreria” euro 10.942,70 (cfr. le note depositate dall’INPS in data 10 febbraio 2026, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 97/25).
La circostanza per cui lo stesso non sarebbe solerte nel provvedere ai bisogni della figlia, secondo quanto argomentato nel ricorso e nelle successive note difensive, ad avviso del giudicante, non integra l’impossibilità a provvedere da parte dei genitori cui è subordinata l’erogazione del trattamento, limitandosi ad esporre l’autore della condotta omissiva, una volta accertati i relativi presupposti, alla responsabilità penale in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p. e ad alle eventuali azioni civili esperite per conto e a tutela della minore.
Lo stesso è a dirsi per le particolari esigenze di quest’ultima, derivanti dalle sue condizioni di salute, che potranno essere adeguatamente rappresentante al fine di ottenere le specifiche provvidenze alle stesse correlate, ma che, pur nella loro oggettiva gravità, non consentono alla stessa di accedere al trattamento di reversibilità per cui è causa in difetto dei relativi presupposti.
Non vi è spazio, quindi - dato il difetto del “presupposto negativo”
nei termini sopra illustrati - per valutare la significatività dell’apporto dell’ascendente alla cura della minore e il soddisfacimento dell’onere probatorio mediante le allegazioni dell’istante.
5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ma, per peculiarità dei temi trattati, si ritiene di dover compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate Dispone che nei riguardi della minore e dei suoi familiari (genitori e ascendenti) venga apposta, a cura della Segreteria, l’annotazione di cui all’articolo 52, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice
RI RL
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 12 marzo 2026 Pubblicata il 13 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C. D. L. R. IS, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore D.B. G. IS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 13 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)