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Sentenza 5 luglio 2024
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Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01709/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01574 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01709/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2025, proposto dalla dottoressa
CR LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu e Jacopo
Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro dottoressa GI EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Federico
EN, IA ET e AU BO, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per la riforma N. 01709/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 2078 resa in data 5 luglio del 2024 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia – Milano (sez. V)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della dottoressa GI EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Michele
TE e uditi per le parti gli avvocati Simone Cadeddu e IA ET;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda contenziosa in esame può riassumersi come segue:
(i) il Consiglio di Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la delibera n.
16 del 17 giugno 2015, proponeva di attivare una procedura di chiamata diretta ex art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240 per un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese, presso la Facoltà di
Scienze linguistiche e letterature straniere del suddetto Ateneo;
(ii) in base alla previsione contenuta nell'art. 11 del “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato” nella delibera di cui sopra veniva specificamente individuata la tipologia dell'impegno scientifico-didattico sulla cui base valutare le candidature;
(iii) all'esito della procedura di valutazione veniva chiamata a ricoprire l'incarico la dottoressa CR LA;
(iv) impugnati gli atti dalla dottoressa GI EL, che aveva presentato la propria candidatura, questi venivano annullati dal TAR per la Lombardia che N. 01709/2025 REG.RIC.
accoglieva il ricorso, con sentenza n. 2440/2015, dichiarando fondate le censure relative alla mancata pubblicità della procedura sul sito dell'Ateneo, in violazione dell'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 ed alla mancata considerazione del curriculum della ricorrente;
(v) il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1856/2017, confermava la suddetta sentenza di primo grado, precisando (al punto 9) che “il procedimento dovrà rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio”;
(vi) con delibera del Consiglio di Facoltà n. 23 del 25 ottobre 2017, l'Università rinnovava il procedimento di chiamata diretta all'esito del quale, effettuata la valutazione dei titoli delle due candidate LA e EL, il predetto Consiglio proponeva la chiamata della dottoressa LA, che era confermata con il decreto rettorale n. 4150 del 29 gennaio 2018;
(vii) confermata la chiamata della dottoressa LA, la dottoressa EL proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia per ottenere l'annullamento degli atti della seconda procedura di chiamata diretta nonché per l'annullamento del Regolamento di
Ateneo;
(viii) con la sentenza n. 1269/2019 il TAR per la Lombardia accoglieva il primo motivo di ricorso dedotto dalla dottoressa EL;
(ix) in particolare il TAR per la Lombardia ha ritenuto “illegittimo
l'operato dell'Università Cattolica allorché, in relazione alla procedura di chiamata diretta in esame, attivata per un posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art.
24, comma 6, della legge n. 240/2010, anziché limitarsi ad indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell'impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l'uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, N. 01709/2025 REG.RIC.
d.P.R. n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di valutazione del candidato.”;
(x) il Tribunale ha poi affermato che “Tale modus operandi, a ben vedere, vìola i principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, «il cui consolidato radicamento nel tessuto dell'ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo» (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155; nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2500) (…) Per tale procedura, reputa il Collegio come il suindicato criterio interpretativo imponga che l'indicazione di un eventuale profilo sia fatta «esclusivamente» tramite il riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010”;
(xi) il Tribunale ha quindi concluso disponendo che “Per le suesposte considerazioni, il ricorso come in epigrafe specificato va accolto e, per l'effetto, vanno annullate le delibere del Consiglio di Facoltà n. 23 del 25 ottobre 2017 e n. 16 del 17 giugno 2015, nella parte in cui hanno specificato la «tipologia dell'impegno scientifico didattico» ai fini della valutazione del candidato da promuovere. Va del pari annullato il
«Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia
e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623, del 12/7/2017, nella parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà, richiede – all'art. 11, co.
2, lett. b) – «la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto». L'annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio”; N. 01709/2025 REG.RIC.
(xii) nei confronti della sentenza n. 1269/2019 la dottoressa CR LA proponeva appello e nell'ambito di quel giudizio l'Università Cattolica del Sacro
Cuore spiegava, a propria volta, appello incidentale;
(xiii) la dottoressa EL proponeva, comunque, ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1269/2019 dinanzi al TAR per la Lombardia, mentre il Consiglio di Stato non accoglieva l'istanza cautelare, proposta in sede di appello dalla dottoressa LA
e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza n. 1269/2019;
(xiv) successivamente ai fatti come sopra esposti e nelle more del giudizio di ottemperanza pendente dinanzi al TAR per la Lombardia, il Rettore dell'Università, con decreto n. 5733 del 30 settembre 2019 annullava il proprio decreto n. 4150 del 29 gennaio 2018 (con il quale la dott.ssa LA era stata chiamata a coprire il posto di professore di ruolo di II fascia messo a bando con “procedura a chiamata”) ed il
Consiglio di Facoltà, nella seduta n. 26 del 4 ottobre 2019, deliberava di avviare una procedura valutativa comparativa ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto che era stato oggetto del bando per reclutamento con “procedura a chiamata”;
(xv) il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1269/2019 veniva accolto dal TAR per la Lombardia con la sentenza n. 2220/2019, in quanto: a) “la delibera n. 23, del
25 ottobre 2017, contrariamente all'assunto della resistente, non è stata affatto annullata nella parte in cui dispone il riavvio della procedura di chiamata diretta a docente di II fascia – settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese
e anglo americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese”; b)
“Deve, allora, concludersi sul punto che, per la concreta attuazione alla predetta pronuncia giurisdizionale, nel rispetto del dovere di leale cooperazione, l'Università
- lungi dal provvedere ad indire una procedura concorsuale nuova ed affatto diversa da quella avviata con le delibere nn. 16/2015 e 23/2017 - avrebbe dovuto dare seguito alla determinazione di «riavviare la procedura di chiamata diretta», di cui alla delibera n. 23, procedendo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo del settore N. 01709/2025 REG.RIC.
concorsuale e del settore scientifico disciplinare ivi indicato, senza la specificazione della tipologia dell'impegno scientifico disciplinare, unico profilo della ridetta delibera oggetto di annullamento da parte di questo Tribunale”; c) “Da quanto sin qui esposto consegue che, la deliberazione n. 26, da ultimo adottata dall'Università, in data 4 ottobre 2019, basandosi – stando alle argomentazione della difesa resistente
- sull'erroneo presupposto che fosse stata annullata l'intera procedura di chiamata e, con essa, anche la determinazione di riavvio della procedura di chiamata diretta, non soltanto, si pone in violazione ed elusione del dictum di cui alla sentenza n. 1269/2019, ma, avuto riguardo al comportamento complessivamente tenuto dall'Ateneo nella vicenda per cui è causa, costituisce proprio «espressione di una gestione – a dir poco
– ondivaga e contraddittoria del potere», come sopra stigmatizzata dall'Adunanza
Plenaria, in quanto contrastante con il principio costituzionale del buon andamento oltreché con i principi di correttezza e buona fede”;
(xvi) da qui l'appello da parte dell'Università nei confronti della sentenza di ottemperanza del TAR per la Lombardia n. 2220/2019;
(xvii) in sede di appello di ottemperanza, quindi, il Consiglio di Stato, con sentenza n.
5425 del 10 settembre 2020, ha accolto l'appello e, per l'effetto, riformato la sentenza di ottemperanza di primo grado; in particolare, il Consiglio di Stato – ritenuto che la scelta dell'Università di avviare (nelle more del giudizio di ottemperanza di primo grado) una procedura valutativa comparativa “a concorso” ai sensi dell'art. 18 l.
240/2010 (anziché una “procedura a chiamata” diretta) per la copertura del posto, costituisca una corretta esecuzione del dictum della sentenza ottemperanda del TAR per la Lombardia n. 1269/2019 – ha dichiarato improcedibile il ricorso di ottemperanza della dottoressa EL;
(xvii) il passaggio motivazionale essenziale della sentenza di ottemperanza di secondo grado è quello in cui si rileva che “gli organi decisionali dell'Ateneo, annullando dapprima in autotutela (con decreto rettorale n. 5733 del 30 settembre 2019) la N. 01709/2025 REG.RIC.
rinnovata nomina (con decreto n. 4150 del 29 gennaio 2018) della dottoressa LA all'esito della riedizione della “procedura a chiamata”, in esecuzione della sentenza del TAR per la Lombardia n. 1856/2017 e disponendo quindi, con la delibera consiliare del 4 ottobre 2019 l'avvio di una nuova procedura “a concorso”, hanno esercitato nuovamente il potere discrezionale dell'amministrazione avente ad oggetto la individuazione della procedura più opportuna per l'arruolamento di professori universitari, optando per il procedimento, indubbiamente, più garantista rispetto a quello precedentemente selezionato, tenuto conto delle opportunità di modelli di selezione dei professori universitari dettati dalla l. 240/2010, in termini di rispetto dei principi di trasparenza e di par condicio degli aspiranti candidati, senza che si possano scorgere elementi impeditivi nei confronti di tale scelta nel decisum della sentenza n. 1269/2019 (semmai il contrario)”;
(xviii) per effetto della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato (n. 5425/2020), pertanto, gli atti con cui l'Università aveva avviato la procedura valutativa comparativa ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto (anziché una
“procedura a chiamata” diretta) sono stati ripristinati nella loro piena efficacia e funzionalità, in quanto sostanzialmente conformi al comando giudiziale impartito dalla sentenza ottemperanda del TAR per la Lombardia (id est la n. 1269/2019);
(xix) in sintesi, quindi, il cambiamento che si è registrato nel “passaggio” dalla sentenza di ottemperanza di primo grado alla sentenza di ottemperanza di secondo grado è il seguente: la sentenza di ottemperanza di primo grado dichiarava inefficaci e/o nulli gli atti con cui l'Università aveva avviato una procedura valutativa comparativa ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto (anziché una
“procedura a chiamata” diretta); viceversa la sentenza di ottemperanza di secondo grado aveva ritenuto tali atti pienamente legittimi, così avendosi il pieno ripristino
(con decorrenza ex tunc) della loro efficacia; N. 01709/2025 REG.RIC.
(xx) l'atto amministrativo impugnato nel presente giudizio di cognizione si inserisce,
a livello temporale, proprio nella fase intermedia tra la sentenza di ottemperanza di primo grado e la sentenza di ottemperanza di secondo grado: è proprio in questa parentesi temporale, infatti, che l'Università – al fine di conformarsi al dictum della sentenza di ottemperanza di primo grado – ha ri-avviato e concluso la terza procedura a “chiamata” diretta per la copertura del posto de quo; in particolare, si inseriscono proprio in questa finestra temporale i verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze
Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica di Milano del 4 dicembre, dell'11 dicembre e del 18 dicembre 2019, mediante i quali è stata disposta la chiamata diretta della dott.ssa LA a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare
“L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE”;
(xxi) nelle more tra il giudizio di ottemperanza di primo grado e il giudizio di ottemperanza di secondo grado, pertanto, l'Università da un lato reiterava la procedura di chiamata diretta in ossequio alla sentenza di ottemperanza di primo grado (a quel tempo pienamente esecutiva) e dall'altro lato interponeva appello avverso detta sentenza (appello di ottemperanza che, come visto, è stato poi accolto dal Consiglio di stato con declaratoria di improcedibilità dell'originario ricorso per ottemperanza della dott.ssa EL);
(xxii) seguiva, infine, il ricorso di cognizione proposto dalla dottoressa EL avverso gli atti della terza (ed ultima) procedura di chiamata diretta instaurata in coerenza con il dictum della sentenza di ottemperanza di primo grado; quest'ultimo ricorso è stato deciso dal TAR per la Lombardia con la sentenza ora appellata (n. 2078 del 5 luglio 2024); in particolare, il primo giudice – preso atto del fatto che la terza procedura di chiamata diretta ora impugnata era stata a suo tempo adottata in ossequio ad una sentenza di ottemperanza di primo grado che, poi, è risultata integralmente caducata in appello – ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso della dottoressa
EL; più nel dettaglio, i passaggi motivazionali essenziali della sentenza ora N. 01709/2025 REG.RIC.
appellata sono i seguenti: (a) “la sentenza di questo Tribunale n. 2220/2019 resa nel giudizio d'ottemperanza, ha dichiarato la nullità della delibera del 4 ottobre 2019, adottata dall'Università in esecuzione alla sentenza n. 1269/2019. L'Università ha quindi indetto la nuova procedura di chiamata diretta, avviata con avviso del 7 novembre 2020 ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dell'Università, procedura che si è conclusa con il provvedimento di nomina della Dott.ssa LA, impugnato nel presente giudizio”; (b) “1.2 Alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5425/2020 di riforma della sentenza 2220/2019, consegue la reviviscenza della delibera del
Consiglio di Facoltà del 4 ottobre 2019. La sentenza del Consiglio di Stato n.
5425/2020 produce, quale ulteriore effetto, la caducazione degli atti del procedimento di chiamata avviato con atto del 7.11.2020, oggetto del presente ricorso, per
l'efficacia espansiva esterna del giudicato, ai sensi dell'art. 336 comma 2 c.p.c. L'art.
336, comma 2, c.p.c., secondo cui “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”, è applicabile al giudizio amministrativo in forza del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a. (v. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 23/07/2019, n.5214; Sez. V, 18/06/2018, n.3734)”; (c) “il principio di fondo, è che "con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione" (Cons. Stato Sez. III 14 dicembre 2011, n. 6574)”; (d) “nel caso in esame la c.d. efficacia espansiva esterna della sentenza di riforma trova applicazione rispetto agli atti amministrativi posti in essere, medio tempore, per uniformarsi al decisum del T.A.R. in sede di ottemperanza, cioè gli atti di tutto il segmento procedimentale avviato con l'atto del 7.11.2020”; (e)
“A ciò consegue, sul piano processuale, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, avendo gli atti impugnati cessato di avere efficacia nel corso del giudizio.”.
2. Ricostruito sinteticamente il complesso iter processuale che ha preceduto il giudizio di primo grado in cui è stata resa la sentenza ora appellata, nonché illustrato l'oggetto N. 01709/2025 REG.RIC.
di quest'ultimo giudizio e il contenuto della sentenza ora impugnata, occorre adesso soffermarsi sulle ragioni di doglianza che hanno spinto l'odierna appellante (id est la dottoressa LA, originaria controinteressata del giudizio di primo grado) ad impugnare la sentenza di improcedibilità del TAR per la Lombardia.
3. Orbene, l'appello è affidato ad un unico motivo di gravame, con cui la dottoressa
LA si duole, in sostanza, dell'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure del meccanismo processuale dell'effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336 c.p.c.
Deduce la dottoressa LA, in particolare, che “se da un lato è vero che la procedura di chiamata diretta iniziata con la pubblicazione dell'avviso del 7 novembre 2019 sia stata avviata a valle della decisione del Giudice di Primo Grado sul Terzo Ricorso
EL, è altrettanto innegabile come gli esiti della stessa non siano stati certo predeterminati dalla sentenza n. 2220/2019, né avrebbe potuto essere altrimenti:
l'ultima chiamata della dott.ssa LA è stata invece il frutto di un nuovo esercizio di potere e di discrezionalità da parte degli organi dell'Università, che non può essere semplicemente posto nel nulla tamquam non esset, come ha fatto invece il Giudice di
Primo Grado”.
Più in particolare, l'appellante soggiunge che “Gli atti che hanno portato alla chiamata della dott.ssa LA, approvata dal consiglio di facoltà il 18 dicembre
2019, sono stati infatti adottati a seguito di un'ampia e approfondita attività discrezionale da parte dell'Università che, nell'ambito della procedura in questione, ha compiuto un nuovo apprezzamento, valutando i curriculum di entrambe le candidate e determinandosi nel senso della nomina dell'odierna appellante. È noto poi che il giudizio di ottemperanza non è un giudizio puramente esecutivo, ma –
“costituisce jus receptum – ha natura mista: esecutoria e cognitiva” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010), con la conseguenza che la sentenza di ottemperanza non costituisce un mero ordine di adozione di un determinato provvedimento cui la N. 01709/2025 REG.RIC.
Pubblica Amministrazione si adegua, bensì svolge pure un'attività di cognizione in senso proprio al cui esito residua comunque un margine di discrezionalità. I.6.
Quindi, come recentemente affermato da codesto Consiglio con parole che ben si attagliano alla vicenda in esame, “l'esito del nuovo esame istruttorio (…) condotto dall'Amministrazione successivamente all'accoglimento del precedente gravame (…) acquista un'autonoma valenza provvedimentale, che non può essere ridotta a mera esecuzione della pronuncia anteriormente emessa, non potendo essere considerata – come ritenuto dal T.a.r. nella sentenza in questa sede impugnata – 'tamquam non esset'. Tale interpretazione, lungi dal 'ridurre drasticamente la portata applicativa del principio dell'efficacia espansiva del giudicato o dal minare la stabilità dei rapporti giuridici, come sostenuto dalla parti appellate, è tesa a valorizzare l'effettivo contenuto del nuovo provvedimento e la reale portata dell'attività svolta dall'Amministrazione per la sua adozione” (così Cons. Stato, sez. IV, sent. 16 luglio
2024, n. 6387)”.
4. Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, l'appellante – posto che la sentenza in rito di primo grado non ha minimamente scrutinato il merito del ricorso della dottoressa EL – insta innanzitutto per la rimessione della causa al giudice di prime cure ex art. 105 c.p.a. (ciò sulla base dei principi formulati dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 20 novembre 2024) e in subordine per la definizione del merito del giudizio in appello (riproponendo a tal fine tutte le difese di merito volte a respingere le censure di primo grado della dottoressa
EL e, per l'effetto, a confermare l'atto di nomina adottato dall'Università all'esito della terza ed ultima procedura a chiamata).
5. Si è ritualmente costituita nel giudizio di appello la dottoressa EL, la quale:
(i) ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione e interesse ad agire, posto che la dottoressa LA – in quanto titolare di una posizione di controinteressata nel giudizio impugnatorio di primo grado – non N. 01709/2025 REG.RIC.
può essere considerata soccombente in quest'ultimo, essendo stato definito in rito con una sentenza di improcedibilità del ricorso;
(ii) ha in secondo luogo eccepito l'infondatezza dell'appello, in quanto il ricorso di primo grado era diretto ad ottenere l'annullamento di una procedura a chiamata la cui indizione era avvenuta al solo ed esclusivo scopo di eseguire la sentenza di ottemperanza di primo grado del TAR Lombardia (id est la n. 2220 del 2019) - tanto
è vero che l'Università aveva ritualmente appellato quest'ultima sentenza - con la conseguenza che la sopravvenuta caducazione in appello della sentenza di ottemperanza di primo grado, non può che determinare il travolgimento della procedura a chiamata sopra menzionata e, per l'effetto, la reviviscenza della procedura valutativa comparativa inizialmente instaurata ex art. 18 della legge n. 240 del 2010;
(iii) ha in terzo luogo riproposto (per la denegata ipotesi in cui l'appello sia accolto) i motivi di impugnazione di primo grado.
6. L'Università – benché ritualmente intimata anche in appello – non si è costituita nel giudizio di gravame.
7. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
8. In limine litis, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ed interesse ad agire.
Ed infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Sez. un., nn.
26242 e 26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell'ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida “…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non N. 01709/2025 REG.RIC.
incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un'effettiva accelerazione della definizione della lite…” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen.
n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).
Nel caso all'esame, l'appello è infondato nel merito, sicché il Collegio individua nella manifesta non fondatezza dell'impugnativa la 'ragione più liquida' che meglio può realizzare l'economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale, in uno all'assorbimento della questione pregiudiziale di inammissibilità nei sensi per l'innanzi illustrati, non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio, e segnatamente:
a) non limita l'interesse dell'appellante, la cui impugnativa è anzi vagliata in toto e nel merito, a prescindere dall'esame del profilo di rito sollevato dalla controparte processuale;
b) non pregiudica la parte appellata (rispetto alla quale è anzi assicurata la massima soddisfazione possibile del suo interesse sostanziale, attraverso una pronuncia che definisce il merito del rapporto giuridico e delle contestazioni rimesse al vaglio giurisdizionale).
9. Venendo, dunque, al merito dell'appello, esso è infondato e va quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza di improcedibilità ora appellata.
La tesi di fondo della parte appellante è che la procedura a chiamata di cui si controverte – benché avviata sostanzialmente iussu iudicis in esecuzione della sentenza di ottemperanza sopra richiamata (con la conseguenza che l'an di tale procedura è stato oggettivamente vincolato) – è però proseguita e poi si è conclusa attraverso una serie di valutazioni tecniche discrezionali dell'Università sfociate nell'ennesimo atto di nomina della dottoressa LA. N. 01709/2025 REG.RIC.
Proprio questa discrezionalità tecnica palesatasi nel corso della terza procedura a chiamata ora contestata basterebbe – in tesi – ad immutare la natura intrinseca di detta procedura, e cioè a trasformarla da pedissequa attività di esecuzione della sentenza di ottemperanza di primo grado ad autonoma attività provvedimentale sostanzialmente
“insensibile” rispetto alle sorti della sentenza di ottemperanza di primo grado che ne aveva disposto l'avvio.
La tesi, tuttavia, non è fondata.
Giova premettere, a tal proposito, che in virtù del c.d. effetto espansivo esterno ‒ ricavabile dall'art. 336, comma 2, del c.p.c. (secondo cui: «La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata»), applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi dell'art. 39 del c.p.a. ‒ gli effetti del giudicato di riforma o caducazione della sentenza appellata si estendono (tra l'altro) anche a tutti gli atti amministrativi adottati in esecuzione di tale sentenza.
Nel caso di specie, pertanto, è essenziale capire se (e in che misura) l'avvio della terza procedura a chiamata qui impugnata sia (o meno) un'iniziativa meramente esecutiva della sentenza di ottemperanza del TAR per la Lombardia n. 2220 del 2019.
Orbene, l'elemento dirimente di tale sentenza (sulla base del quale il TAR per la
Lombardia aveva dichiarato l'inefficacia degli atti di indizione della procedura comparativa “ordinaria” ex art. 18 della legge n. 240 del 2010) è proprio la natura della procedura indetta per la copertura del posto de quo.
Secondo il TAR adìto in sede di ottemperanza, infatti, la sentenza ottemperanda avrebbe obbligato l'Università a rieditare una nuova procedura a chiamata (e non una procedura comparativa “ordinaria” ex art. 18 della legge n. 240 del 2010), sicché
l'elemento qualificante del dictum giudiziale racchiuso nella sentenza di ottemperanza di primo grado risiedeva proprio nell'obbligo dell'Università di instaurare una procedura a chiamata (e non una procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010). N. 01709/2025 REG.RIC.
Orbene, gli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio (id est i verbali del
Consiglio della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università
Cattolica di Milano del 4 dicembre, dell'11 dicembre e del 18 dicembre 2019, nonché tutti gli atti presupposti, mediante i quali è stata disposta la chiamata diretta della dott.ssa LA a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE”) sono stati adottati proprio al fine di eseguire l'ordine impartito dalla sentenza di ottemperanza di primo grado, e cioè quello di avviare e condurre una nuova procedura a chiamata.
Ciò traspare ictu oculi dalla lettura di tali atti, nei quali non mancano, peraltro, plurimi rinvii alla sentenza di ottemperanza di primo grado a cui è stata data esecuzione.
La natura meramente esecutiva di tali atti risulta vieppiù confermata dalla circostanza che l'Università ha provveduto, al contempo, ad impugnare in appello la sentenza di ottemperanza di primo grado, a riprova del fatto che gli atti in questione – in quanto basati su una sentenza appellata – non potevano che rappresentare la mera esecuzione
(senza acquiescenza) di detta sentenza.
Non appare significativo, in senso contrario, il fatto che la procedura a chiamata de qua – benché avviata essenzialmente iussu iudicis – si sia poi sviluppata attraverso valutazioni ampiamente discrezionali dell'Amministrazione (per lo più inerenti alla comparazione dei curricula delle due candidate).
L'obiezione non risulta fondata perché ciò che era stato “imposto” dalla sentenza di ottemperanza di primo grado e che, poi, è stato sostanzialmente “rimosso” dalla sentenza di ottemperanza di secondo grado, era l'obbligo di avvio di una procedura a chiamata diretta per la copertura del posto.
Va da sé che una volta intervenuta la sentenza di ottemperanza di secondo grado, l'atto di avvio di detta procedura (adottato dall'Amministrazione in pedissequa osservanza della sentenza di ottemperanza di primo grado) non può che risultare travolto dall'effetto espansivo esterno del giudicato, proprio perché ciò che è stato accertato in N. 01709/2025 REG.RIC.
appello con efficacia di giudicato è che l'Università bene aveva fatto ad avviare in origine una procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 (anziché una procedura a chiamata).
Tale esito processuale, come anticipato, non può che travolgere la decisione interinale di riavviare una procedura a chiamata, a nulla rilevando il fatto che questa procedura sia poi proseguita con atti espressivi di discrezionalità tecnica.
L'esistenza di questi successivi atti non basta certamente a mantenere in vita una procedura che, come visto, non avrebbe dovuto neppure avviarsi, stante la reviviscenza della procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.
Detto in altri termini, una volta che il giudicato del giudizio di ottemperanza si è espresso in modo chiaro e puntuale sul tipo di procedura che si sarebbe dovuta espletare e che deve quindi rivivere (id est la procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, in luogo della procedura a chiamata) è evidente che la procedura a chiamata interinalmente intrapresa è destinata a perdere ogni efficacia.
Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per porre sostanzialmente nel nulla il giudicato di ottemperanza di secondo grado.
10. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello è infondato e va quindi respinto, con la conseguenza che il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che gli atti impugnati nel presente giudizio sono risultati travolti dall'effetto espansivo esterno del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5425 del 2020 di questo Consiglio di Stato.
Le considerazioni che precedono rendono ultroneo, quindi, l'esame delle doglianze di merito riproposte in appello dalle parti del giudizio.
11. Le spese del giudizio di appello possono essere compensate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.a., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., in ragione della complessità e peculiarità della vicenda oggetto di giudizio. N. 01709/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL SS, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Michele TE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele TE CL SS N. 01709/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01574 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01709/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2025, proposto dalla dottoressa
CR LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu e Jacopo
Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro dottoressa GI EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Federico
EN, IA ET e AU BO, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per la riforma N. 01709/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 2078 resa in data 5 luglio del 2024 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia – Milano (sez. V)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della dottoressa GI EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Michele
TE e uditi per le parti gli avvocati Simone Cadeddu e IA ET;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda contenziosa in esame può riassumersi come segue:
(i) il Consiglio di Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la delibera n.
16 del 17 giugno 2015, proponeva di attivare una procedura di chiamata diretta ex art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240 per un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese, presso la Facoltà di
Scienze linguistiche e letterature straniere del suddetto Ateneo;
(ii) in base alla previsione contenuta nell'art. 11 del “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato” nella delibera di cui sopra veniva specificamente individuata la tipologia dell'impegno scientifico-didattico sulla cui base valutare le candidature;
(iii) all'esito della procedura di valutazione veniva chiamata a ricoprire l'incarico la dottoressa CR LA;
(iv) impugnati gli atti dalla dottoressa GI EL, che aveva presentato la propria candidatura, questi venivano annullati dal TAR per la Lombardia che N. 01709/2025 REG.RIC.
accoglieva il ricorso, con sentenza n. 2440/2015, dichiarando fondate le censure relative alla mancata pubblicità della procedura sul sito dell'Ateneo, in violazione dell'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 ed alla mancata considerazione del curriculum della ricorrente;
(v) il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1856/2017, confermava la suddetta sentenza di primo grado, precisando (al punto 9) che “il procedimento dovrà rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio”;
(vi) con delibera del Consiglio di Facoltà n. 23 del 25 ottobre 2017, l'Università rinnovava il procedimento di chiamata diretta all'esito del quale, effettuata la valutazione dei titoli delle due candidate LA e EL, il predetto Consiglio proponeva la chiamata della dottoressa LA, che era confermata con il decreto rettorale n. 4150 del 29 gennaio 2018;
(vii) confermata la chiamata della dottoressa LA, la dottoressa EL proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia per ottenere l'annullamento degli atti della seconda procedura di chiamata diretta nonché per l'annullamento del Regolamento di
Ateneo;
(viii) con la sentenza n. 1269/2019 il TAR per la Lombardia accoglieva il primo motivo di ricorso dedotto dalla dottoressa EL;
(ix) in particolare il TAR per la Lombardia ha ritenuto “illegittimo
l'operato dell'Università Cattolica allorché, in relazione alla procedura di chiamata diretta in esame, attivata per un posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art.
24, comma 6, della legge n. 240/2010, anziché limitarsi ad indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell'impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l'uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, N. 01709/2025 REG.RIC.
d.P.R. n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di valutazione del candidato.”;
(x) il Tribunale ha poi affermato che “Tale modus operandi, a ben vedere, vìola i principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, «il cui consolidato radicamento nel tessuto dell'ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo» (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155; nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2500) (…) Per tale procedura, reputa il Collegio come il suindicato criterio interpretativo imponga che l'indicazione di un eventuale profilo sia fatta «esclusivamente» tramite il riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010”;
(xi) il Tribunale ha quindi concluso disponendo che “Per le suesposte considerazioni, il ricorso come in epigrafe specificato va accolto e, per l'effetto, vanno annullate le delibere del Consiglio di Facoltà n. 23 del 25 ottobre 2017 e n. 16 del 17 giugno 2015, nella parte in cui hanno specificato la «tipologia dell'impegno scientifico didattico» ai fini della valutazione del candidato da promuovere. Va del pari annullato il
«Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia
e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623, del 12/7/2017, nella parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà, richiede – all'art. 11, co.
2, lett. b) – «la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto». L'annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio”; N. 01709/2025 REG.RIC.
(xii) nei confronti della sentenza n. 1269/2019 la dottoressa CR LA proponeva appello e nell'ambito di quel giudizio l'Università Cattolica del Sacro
Cuore spiegava, a propria volta, appello incidentale;
(xiii) la dottoressa EL proponeva, comunque, ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1269/2019 dinanzi al TAR per la Lombardia, mentre il Consiglio di Stato non accoglieva l'istanza cautelare, proposta in sede di appello dalla dottoressa LA
e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza n. 1269/2019;
(xiv) successivamente ai fatti come sopra esposti e nelle more del giudizio di ottemperanza pendente dinanzi al TAR per la Lombardia, il Rettore dell'Università, con decreto n. 5733 del 30 settembre 2019 annullava il proprio decreto n. 4150 del 29 gennaio 2018 (con il quale la dott.ssa LA era stata chiamata a coprire il posto di professore di ruolo di II fascia messo a bando con “procedura a chiamata”) ed il
Consiglio di Facoltà, nella seduta n. 26 del 4 ottobre 2019, deliberava di avviare una procedura valutativa comparativa ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto che era stato oggetto del bando per reclutamento con “procedura a chiamata”;
(xv) il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1269/2019 veniva accolto dal TAR per la Lombardia con la sentenza n. 2220/2019, in quanto: a) “la delibera n. 23, del
25 ottobre 2017, contrariamente all'assunto della resistente, non è stata affatto annullata nella parte in cui dispone il riavvio della procedura di chiamata diretta a docente di II fascia – settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese
e anglo americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese”; b)
“Deve, allora, concludersi sul punto che, per la concreta attuazione alla predetta pronuncia giurisdizionale, nel rispetto del dovere di leale cooperazione, l'Università
- lungi dal provvedere ad indire una procedura concorsuale nuova ed affatto diversa da quella avviata con le delibere nn. 16/2015 e 23/2017 - avrebbe dovuto dare seguito alla determinazione di «riavviare la procedura di chiamata diretta», di cui alla delibera n. 23, procedendo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo del settore N. 01709/2025 REG.RIC.
concorsuale e del settore scientifico disciplinare ivi indicato, senza la specificazione della tipologia dell'impegno scientifico disciplinare, unico profilo della ridetta delibera oggetto di annullamento da parte di questo Tribunale”; c) “Da quanto sin qui esposto consegue che, la deliberazione n. 26, da ultimo adottata dall'Università, in data 4 ottobre 2019, basandosi – stando alle argomentazione della difesa resistente
- sull'erroneo presupposto che fosse stata annullata l'intera procedura di chiamata e, con essa, anche la determinazione di riavvio della procedura di chiamata diretta, non soltanto, si pone in violazione ed elusione del dictum di cui alla sentenza n. 1269/2019, ma, avuto riguardo al comportamento complessivamente tenuto dall'Ateneo nella vicenda per cui è causa, costituisce proprio «espressione di una gestione – a dir poco
– ondivaga e contraddittoria del potere», come sopra stigmatizzata dall'Adunanza
Plenaria, in quanto contrastante con il principio costituzionale del buon andamento oltreché con i principi di correttezza e buona fede”;
(xvi) da qui l'appello da parte dell'Università nei confronti della sentenza di ottemperanza del TAR per la Lombardia n. 2220/2019;
(xvii) in sede di appello di ottemperanza, quindi, il Consiglio di Stato, con sentenza n.
5425 del 10 settembre 2020, ha accolto l'appello e, per l'effetto, riformato la sentenza di ottemperanza di primo grado; in particolare, il Consiglio di Stato – ritenuto che la scelta dell'Università di avviare (nelle more del giudizio di ottemperanza di primo grado) una procedura valutativa comparativa “a concorso” ai sensi dell'art. 18 l.
240/2010 (anziché una “procedura a chiamata” diretta) per la copertura del posto, costituisca una corretta esecuzione del dictum della sentenza ottemperanda del TAR per la Lombardia n. 1269/2019 – ha dichiarato improcedibile il ricorso di ottemperanza della dottoressa EL;
(xvii) il passaggio motivazionale essenziale della sentenza di ottemperanza di secondo grado è quello in cui si rileva che “gli organi decisionali dell'Ateneo, annullando dapprima in autotutela (con decreto rettorale n. 5733 del 30 settembre 2019) la N. 01709/2025 REG.RIC.
rinnovata nomina (con decreto n. 4150 del 29 gennaio 2018) della dottoressa LA all'esito della riedizione della “procedura a chiamata”, in esecuzione della sentenza del TAR per la Lombardia n. 1856/2017 e disponendo quindi, con la delibera consiliare del 4 ottobre 2019 l'avvio di una nuova procedura “a concorso”, hanno esercitato nuovamente il potere discrezionale dell'amministrazione avente ad oggetto la individuazione della procedura più opportuna per l'arruolamento di professori universitari, optando per il procedimento, indubbiamente, più garantista rispetto a quello precedentemente selezionato, tenuto conto delle opportunità di modelli di selezione dei professori universitari dettati dalla l. 240/2010, in termini di rispetto dei principi di trasparenza e di par condicio degli aspiranti candidati, senza che si possano scorgere elementi impeditivi nei confronti di tale scelta nel decisum della sentenza n. 1269/2019 (semmai il contrario)”;
(xviii) per effetto della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato (n. 5425/2020), pertanto, gli atti con cui l'Università aveva avviato la procedura valutativa comparativa ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto (anziché una
“procedura a chiamata” diretta) sono stati ripristinati nella loro piena efficacia e funzionalità, in quanto sostanzialmente conformi al comando giudiziale impartito dalla sentenza ottemperanda del TAR per la Lombardia (id est la n. 1269/2019);
(xix) in sintesi, quindi, il cambiamento che si è registrato nel “passaggio” dalla sentenza di ottemperanza di primo grado alla sentenza di ottemperanza di secondo grado è il seguente: la sentenza di ottemperanza di primo grado dichiarava inefficaci e/o nulli gli atti con cui l'Università aveva avviato una procedura valutativa comparativa ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto (anziché una
“procedura a chiamata” diretta); viceversa la sentenza di ottemperanza di secondo grado aveva ritenuto tali atti pienamente legittimi, così avendosi il pieno ripristino
(con decorrenza ex tunc) della loro efficacia; N. 01709/2025 REG.RIC.
(xx) l'atto amministrativo impugnato nel presente giudizio di cognizione si inserisce,
a livello temporale, proprio nella fase intermedia tra la sentenza di ottemperanza di primo grado e la sentenza di ottemperanza di secondo grado: è proprio in questa parentesi temporale, infatti, che l'Università – al fine di conformarsi al dictum della sentenza di ottemperanza di primo grado – ha ri-avviato e concluso la terza procedura a “chiamata” diretta per la copertura del posto de quo; in particolare, si inseriscono proprio in questa finestra temporale i verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze
Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica di Milano del 4 dicembre, dell'11 dicembre e del 18 dicembre 2019, mediante i quali è stata disposta la chiamata diretta della dott.ssa LA a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare
“L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE”;
(xxi) nelle more tra il giudizio di ottemperanza di primo grado e il giudizio di ottemperanza di secondo grado, pertanto, l'Università da un lato reiterava la procedura di chiamata diretta in ossequio alla sentenza di ottemperanza di primo grado (a quel tempo pienamente esecutiva) e dall'altro lato interponeva appello avverso detta sentenza (appello di ottemperanza che, come visto, è stato poi accolto dal Consiglio di stato con declaratoria di improcedibilità dell'originario ricorso per ottemperanza della dott.ssa EL);
(xxii) seguiva, infine, il ricorso di cognizione proposto dalla dottoressa EL avverso gli atti della terza (ed ultima) procedura di chiamata diretta instaurata in coerenza con il dictum della sentenza di ottemperanza di primo grado; quest'ultimo ricorso è stato deciso dal TAR per la Lombardia con la sentenza ora appellata (n. 2078 del 5 luglio 2024); in particolare, il primo giudice – preso atto del fatto che la terza procedura di chiamata diretta ora impugnata era stata a suo tempo adottata in ossequio ad una sentenza di ottemperanza di primo grado che, poi, è risultata integralmente caducata in appello – ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso della dottoressa
EL; più nel dettaglio, i passaggi motivazionali essenziali della sentenza ora N. 01709/2025 REG.RIC.
appellata sono i seguenti: (a) “la sentenza di questo Tribunale n. 2220/2019 resa nel giudizio d'ottemperanza, ha dichiarato la nullità della delibera del 4 ottobre 2019, adottata dall'Università in esecuzione alla sentenza n. 1269/2019. L'Università ha quindi indetto la nuova procedura di chiamata diretta, avviata con avviso del 7 novembre 2020 ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dell'Università, procedura che si è conclusa con il provvedimento di nomina della Dott.ssa LA, impugnato nel presente giudizio”; (b) “1.2 Alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5425/2020 di riforma della sentenza 2220/2019, consegue la reviviscenza della delibera del
Consiglio di Facoltà del 4 ottobre 2019. La sentenza del Consiglio di Stato n.
5425/2020 produce, quale ulteriore effetto, la caducazione degli atti del procedimento di chiamata avviato con atto del 7.11.2020, oggetto del presente ricorso, per
l'efficacia espansiva esterna del giudicato, ai sensi dell'art. 336 comma 2 c.p.c. L'art.
336, comma 2, c.p.c., secondo cui “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”, è applicabile al giudizio amministrativo in forza del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a. (v. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 23/07/2019, n.5214; Sez. V, 18/06/2018, n.3734)”; (c) “il principio di fondo, è che "con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione" (Cons. Stato Sez. III 14 dicembre 2011, n. 6574)”; (d) “nel caso in esame la c.d. efficacia espansiva esterna della sentenza di riforma trova applicazione rispetto agli atti amministrativi posti in essere, medio tempore, per uniformarsi al decisum del T.A.R. in sede di ottemperanza, cioè gli atti di tutto il segmento procedimentale avviato con l'atto del 7.11.2020”; (e)
“A ciò consegue, sul piano processuale, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, avendo gli atti impugnati cessato di avere efficacia nel corso del giudizio.”.
2. Ricostruito sinteticamente il complesso iter processuale che ha preceduto il giudizio di primo grado in cui è stata resa la sentenza ora appellata, nonché illustrato l'oggetto N. 01709/2025 REG.RIC.
di quest'ultimo giudizio e il contenuto della sentenza ora impugnata, occorre adesso soffermarsi sulle ragioni di doglianza che hanno spinto l'odierna appellante (id est la dottoressa LA, originaria controinteressata del giudizio di primo grado) ad impugnare la sentenza di improcedibilità del TAR per la Lombardia.
3. Orbene, l'appello è affidato ad un unico motivo di gravame, con cui la dottoressa
LA si duole, in sostanza, dell'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure del meccanismo processuale dell'effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336 c.p.c.
Deduce la dottoressa LA, in particolare, che “se da un lato è vero che la procedura di chiamata diretta iniziata con la pubblicazione dell'avviso del 7 novembre 2019 sia stata avviata a valle della decisione del Giudice di Primo Grado sul Terzo Ricorso
EL, è altrettanto innegabile come gli esiti della stessa non siano stati certo predeterminati dalla sentenza n. 2220/2019, né avrebbe potuto essere altrimenti:
l'ultima chiamata della dott.ssa LA è stata invece il frutto di un nuovo esercizio di potere e di discrezionalità da parte degli organi dell'Università, che non può essere semplicemente posto nel nulla tamquam non esset, come ha fatto invece il Giudice di
Primo Grado”.
Più in particolare, l'appellante soggiunge che “Gli atti che hanno portato alla chiamata della dott.ssa LA, approvata dal consiglio di facoltà il 18 dicembre
2019, sono stati infatti adottati a seguito di un'ampia e approfondita attività discrezionale da parte dell'Università che, nell'ambito della procedura in questione, ha compiuto un nuovo apprezzamento, valutando i curriculum di entrambe le candidate e determinandosi nel senso della nomina dell'odierna appellante. È noto poi che il giudizio di ottemperanza non è un giudizio puramente esecutivo, ma –
“costituisce jus receptum – ha natura mista: esecutoria e cognitiva” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010), con la conseguenza che la sentenza di ottemperanza non costituisce un mero ordine di adozione di un determinato provvedimento cui la N. 01709/2025 REG.RIC.
Pubblica Amministrazione si adegua, bensì svolge pure un'attività di cognizione in senso proprio al cui esito residua comunque un margine di discrezionalità. I.6.
Quindi, come recentemente affermato da codesto Consiglio con parole che ben si attagliano alla vicenda in esame, “l'esito del nuovo esame istruttorio (…) condotto dall'Amministrazione successivamente all'accoglimento del precedente gravame (…) acquista un'autonoma valenza provvedimentale, che non può essere ridotta a mera esecuzione della pronuncia anteriormente emessa, non potendo essere considerata – come ritenuto dal T.a.r. nella sentenza in questa sede impugnata – 'tamquam non esset'. Tale interpretazione, lungi dal 'ridurre drasticamente la portata applicativa del principio dell'efficacia espansiva del giudicato o dal minare la stabilità dei rapporti giuridici, come sostenuto dalla parti appellate, è tesa a valorizzare l'effettivo contenuto del nuovo provvedimento e la reale portata dell'attività svolta dall'Amministrazione per la sua adozione” (così Cons. Stato, sez. IV, sent. 16 luglio
2024, n. 6387)”.
4. Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, l'appellante – posto che la sentenza in rito di primo grado non ha minimamente scrutinato il merito del ricorso della dottoressa EL – insta innanzitutto per la rimessione della causa al giudice di prime cure ex art. 105 c.p.a. (ciò sulla base dei principi formulati dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 20 novembre 2024) e in subordine per la definizione del merito del giudizio in appello (riproponendo a tal fine tutte le difese di merito volte a respingere le censure di primo grado della dottoressa
EL e, per l'effetto, a confermare l'atto di nomina adottato dall'Università all'esito della terza ed ultima procedura a chiamata).
5. Si è ritualmente costituita nel giudizio di appello la dottoressa EL, la quale:
(i) ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione e interesse ad agire, posto che la dottoressa LA – in quanto titolare di una posizione di controinteressata nel giudizio impugnatorio di primo grado – non N. 01709/2025 REG.RIC.
può essere considerata soccombente in quest'ultimo, essendo stato definito in rito con una sentenza di improcedibilità del ricorso;
(ii) ha in secondo luogo eccepito l'infondatezza dell'appello, in quanto il ricorso di primo grado era diretto ad ottenere l'annullamento di una procedura a chiamata la cui indizione era avvenuta al solo ed esclusivo scopo di eseguire la sentenza di ottemperanza di primo grado del TAR Lombardia (id est la n. 2220 del 2019) - tanto
è vero che l'Università aveva ritualmente appellato quest'ultima sentenza - con la conseguenza che la sopravvenuta caducazione in appello della sentenza di ottemperanza di primo grado, non può che determinare il travolgimento della procedura a chiamata sopra menzionata e, per l'effetto, la reviviscenza della procedura valutativa comparativa inizialmente instaurata ex art. 18 della legge n. 240 del 2010;
(iii) ha in terzo luogo riproposto (per la denegata ipotesi in cui l'appello sia accolto) i motivi di impugnazione di primo grado.
6. L'Università – benché ritualmente intimata anche in appello – non si è costituita nel giudizio di gravame.
7. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
8. In limine litis, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ed interesse ad agire.
Ed infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Sez. un., nn.
26242 e 26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell'ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida “…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non N. 01709/2025 REG.RIC.
incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un'effettiva accelerazione della definizione della lite…” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen.
n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).
Nel caso all'esame, l'appello è infondato nel merito, sicché il Collegio individua nella manifesta non fondatezza dell'impugnativa la 'ragione più liquida' che meglio può realizzare l'economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale, in uno all'assorbimento della questione pregiudiziale di inammissibilità nei sensi per l'innanzi illustrati, non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio, e segnatamente:
a) non limita l'interesse dell'appellante, la cui impugnativa è anzi vagliata in toto e nel merito, a prescindere dall'esame del profilo di rito sollevato dalla controparte processuale;
b) non pregiudica la parte appellata (rispetto alla quale è anzi assicurata la massima soddisfazione possibile del suo interesse sostanziale, attraverso una pronuncia che definisce il merito del rapporto giuridico e delle contestazioni rimesse al vaglio giurisdizionale).
9. Venendo, dunque, al merito dell'appello, esso è infondato e va quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza di improcedibilità ora appellata.
La tesi di fondo della parte appellante è che la procedura a chiamata di cui si controverte – benché avviata sostanzialmente iussu iudicis in esecuzione della sentenza di ottemperanza sopra richiamata (con la conseguenza che l'an di tale procedura è stato oggettivamente vincolato) – è però proseguita e poi si è conclusa attraverso una serie di valutazioni tecniche discrezionali dell'Università sfociate nell'ennesimo atto di nomina della dottoressa LA. N. 01709/2025 REG.RIC.
Proprio questa discrezionalità tecnica palesatasi nel corso della terza procedura a chiamata ora contestata basterebbe – in tesi – ad immutare la natura intrinseca di detta procedura, e cioè a trasformarla da pedissequa attività di esecuzione della sentenza di ottemperanza di primo grado ad autonoma attività provvedimentale sostanzialmente
“insensibile” rispetto alle sorti della sentenza di ottemperanza di primo grado che ne aveva disposto l'avvio.
La tesi, tuttavia, non è fondata.
Giova premettere, a tal proposito, che in virtù del c.d. effetto espansivo esterno ‒ ricavabile dall'art. 336, comma 2, del c.p.c. (secondo cui: «La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata»), applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi dell'art. 39 del c.p.a. ‒ gli effetti del giudicato di riforma o caducazione della sentenza appellata si estendono (tra l'altro) anche a tutti gli atti amministrativi adottati in esecuzione di tale sentenza.
Nel caso di specie, pertanto, è essenziale capire se (e in che misura) l'avvio della terza procedura a chiamata qui impugnata sia (o meno) un'iniziativa meramente esecutiva della sentenza di ottemperanza del TAR per la Lombardia n. 2220 del 2019.
Orbene, l'elemento dirimente di tale sentenza (sulla base del quale il TAR per la
Lombardia aveva dichiarato l'inefficacia degli atti di indizione della procedura comparativa “ordinaria” ex art. 18 della legge n. 240 del 2010) è proprio la natura della procedura indetta per la copertura del posto de quo.
Secondo il TAR adìto in sede di ottemperanza, infatti, la sentenza ottemperanda avrebbe obbligato l'Università a rieditare una nuova procedura a chiamata (e non una procedura comparativa “ordinaria” ex art. 18 della legge n. 240 del 2010), sicché
l'elemento qualificante del dictum giudiziale racchiuso nella sentenza di ottemperanza di primo grado risiedeva proprio nell'obbligo dell'Università di instaurare una procedura a chiamata (e non una procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010). N. 01709/2025 REG.RIC.
Orbene, gli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio (id est i verbali del
Consiglio della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università
Cattolica di Milano del 4 dicembre, dell'11 dicembre e del 18 dicembre 2019, nonché tutti gli atti presupposti, mediante i quali è stata disposta la chiamata diretta della dott.ssa LA a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE”) sono stati adottati proprio al fine di eseguire l'ordine impartito dalla sentenza di ottemperanza di primo grado, e cioè quello di avviare e condurre una nuova procedura a chiamata.
Ciò traspare ictu oculi dalla lettura di tali atti, nei quali non mancano, peraltro, plurimi rinvii alla sentenza di ottemperanza di primo grado a cui è stata data esecuzione.
La natura meramente esecutiva di tali atti risulta vieppiù confermata dalla circostanza che l'Università ha provveduto, al contempo, ad impugnare in appello la sentenza di ottemperanza di primo grado, a riprova del fatto che gli atti in questione – in quanto basati su una sentenza appellata – non potevano che rappresentare la mera esecuzione
(senza acquiescenza) di detta sentenza.
Non appare significativo, in senso contrario, il fatto che la procedura a chiamata de qua – benché avviata essenzialmente iussu iudicis – si sia poi sviluppata attraverso valutazioni ampiamente discrezionali dell'Amministrazione (per lo più inerenti alla comparazione dei curricula delle due candidate).
L'obiezione non risulta fondata perché ciò che era stato “imposto” dalla sentenza di ottemperanza di primo grado e che, poi, è stato sostanzialmente “rimosso” dalla sentenza di ottemperanza di secondo grado, era l'obbligo di avvio di una procedura a chiamata diretta per la copertura del posto.
Va da sé che una volta intervenuta la sentenza di ottemperanza di secondo grado, l'atto di avvio di detta procedura (adottato dall'Amministrazione in pedissequa osservanza della sentenza di ottemperanza di primo grado) non può che risultare travolto dall'effetto espansivo esterno del giudicato, proprio perché ciò che è stato accertato in N. 01709/2025 REG.RIC.
appello con efficacia di giudicato è che l'Università bene aveva fatto ad avviare in origine una procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 (anziché una procedura a chiamata).
Tale esito processuale, come anticipato, non può che travolgere la decisione interinale di riavviare una procedura a chiamata, a nulla rilevando il fatto che questa procedura sia poi proseguita con atti espressivi di discrezionalità tecnica.
L'esistenza di questi successivi atti non basta certamente a mantenere in vita una procedura che, come visto, non avrebbe dovuto neppure avviarsi, stante la reviviscenza della procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.
Detto in altri termini, una volta che il giudicato del giudizio di ottemperanza si è espresso in modo chiaro e puntuale sul tipo di procedura che si sarebbe dovuta espletare e che deve quindi rivivere (id est la procedura comparativa ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, in luogo della procedura a chiamata) è evidente che la procedura a chiamata interinalmente intrapresa è destinata a perdere ogni efficacia.
Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per porre sostanzialmente nel nulla il giudicato di ottemperanza di secondo grado.
10. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello è infondato e va quindi respinto, con la conseguenza che il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che gli atti impugnati nel presente giudizio sono risultati travolti dall'effetto espansivo esterno del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5425 del 2020 di questo Consiglio di Stato.
Le considerazioni che precedono rendono ultroneo, quindi, l'esame delle doglianze di merito riproposte in appello dalle parti del giudizio.
11. Le spese del giudizio di appello possono essere compensate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.a., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., in ragione della complessità e peculiarità della vicenda oggetto di giudizio. N. 01709/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL SS, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Michele TE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele TE CL SS N. 01709/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO