TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da DA BR rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Castellani, giusta procura in atti
PARTE ISTANTE contro
LO SA (P.I./ C.F. [...]) residente in [...], int.3
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 26.2.2025 il creditore NI CC ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata della LO SA (P.I./ C.F. [...]) in ragione del mancato pagamento di un debito fondato su decreto ingiuntivo, già munito di provvisoria esecutività e confermato con sentenza, azionato attraverso l'instaurazione di tre procedure esecutive mobiliari presso terzi, risultate tutte infruttuose.
Regolarmente convocato mediante notifica a mani perfezionatasi il 6.3.2025, all'udienza tenutasi l'8.4.2025 il debitore AO AR è comparso dinanzi al giudice delegato alla trattazione per non dedurre alcunché in merito al ricorso e precisare di essere precettore di una pensione sociale di € 540,00. Il procedimento unitario è stato, quindi, riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di SA LO ricorrendo i requisiti prescritti dall'art. 270 CCII.
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che il debitore risiede nel comune di Pescia, compreso nel circondario dell'ufficio.
1
II. Quanto al profilo soggettivo, il debitore non risulta aver esercitato né esercitare attività d'impresa.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla nota dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (di cui oltre) supera ampiamente l'ammontare di € 50/mila.
III. Risulta del pari evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento ed anzi di vera e propria insolvenza, tenuto conto:
1. del mancato pagamento del debito verso il ricorrente pari a € 17.113,37 fondato su titolo esecutivo giudiziale, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione mobiliare presso terzi;
2. della gravosa situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal mese di maggio del 2013 in poi, complessivamente pari a € 556.455,12, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi riguardanti le tre annualità d'imposta precedenti alla proposizione del ricorso introduttivo.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente
IV. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che percepisce a titolo di pensione (o guadagna con la propria attività) nei limiti di quanto necessario al suo mantenimento.
La quota di reddito da riservare al AR per il mantenimento proprio (e degli eventuali componenti del suo nucleo familiare) non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione (o della cautela), ove appositamente compulsato, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista iscritto nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, avente domicilio nel distretto di Corte d'Appello di Firenze, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).
2
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di LO SA (P.I./ C.F.
[...]) residente in [...], int.3
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e liquidatore il dott. Simone Berrti, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto)
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.
Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Pistoia il 8/04/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da DA BR rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Castellani, giusta procura in atti
PARTE ISTANTE contro
LO SA (P.I./ C.F. [...]) residente in [...], int.3
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 26.2.2025 il creditore NI CC ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata della LO SA (P.I./ C.F. [...]) in ragione del mancato pagamento di un debito fondato su decreto ingiuntivo, già munito di provvisoria esecutività e confermato con sentenza, azionato attraverso l'instaurazione di tre procedure esecutive mobiliari presso terzi, risultate tutte infruttuose.
Regolarmente convocato mediante notifica a mani perfezionatasi il 6.3.2025, all'udienza tenutasi l'8.4.2025 il debitore AO AR è comparso dinanzi al giudice delegato alla trattazione per non dedurre alcunché in merito al ricorso e precisare di essere precettore di una pensione sociale di € 540,00. Il procedimento unitario è stato, quindi, riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di SA LO ricorrendo i requisiti prescritti dall'art. 270 CCII.
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che il debitore risiede nel comune di Pescia, compreso nel circondario dell'ufficio.
1
II. Quanto al profilo soggettivo, il debitore non risulta aver esercitato né esercitare attività d'impresa.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla nota dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (di cui oltre) supera ampiamente l'ammontare di € 50/mila.
III. Risulta del pari evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento ed anzi di vera e propria insolvenza, tenuto conto:
1. del mancato pagamento del debito verso il ricorrente pari a € 17.113,37 fondato su titolo esecutivo giudiziale, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione mobiliare presso terzi;
2. della gravosa situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal mese di maggio del 2013 in poi, complessivamente pari a € 556.455,12, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi riguardanti le tre annualità d'imposta precedenti alla proposizione del ricorso introduttivo.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente
IV. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che percepisce a titolo di pensione (o guadagna con la propria attività) nei limiti di quanto necessario al suo mantenimento.
La quota di reddito da riservare al AR per il mantenimento proprio (e degli eventuali componenti del suo nucleo familiare) non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione (o della cautela), ove appositamente compulsato, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista iscritto nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, avente domicilio nel distretto di Corte d'Appello di Firenze, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).
2
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di LO SA (P.I./ C.F.
[...]) residente in [...], int.3
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e liquidatore il dott. Simone Berrti, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto)
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.
Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Pistoia il 8/04/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
3