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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ES BA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCHI LUCIA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. GROPPI CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA AGNINI N. 76
presso il difensore avv. BOCCHI LUCIA Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME OL, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI 8 MILANO presso il difensore avv. BONALUME
OL
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI E
RISARCIMENTO DANNI DA RITARDATO PAGAMENTO - ECCEZIONE DI NE BIS IN IDEM
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Rigettata ogni contraria istanza, voglia il Tribunale adito, in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito, rigettare la domanda avversaria, perché inammissibile e/o infondata e/o prescritta o comunque per difetto di prova, per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando che il nulla deve a per i crediti azionati Parte_1 CP_1 da quest'ultima nei confronti del primo ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto n.2271/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 09.11.2024; conseguentemente dichiarare nullo o revocare il medesimo decreto ingiuntivo opposto n.2271/2024, descritto in premessa;
con integrale
1 di 7 vittoria di spese e compensi di avvocato e con eventuale condanna della parte convenuta opposta
al pagamento, a favore del , di una somma, eventualmente CP_1 Parte_1 determinata in via equitativa, ai sensi art.96, I e/o III comma, c.p.c.”. Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale: IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione del e condannare il al pagamento Pt_1 Pt_1 dei seguenti crediti: A) € 3.393,86 di cui ai documenti denominati Note Debito B) i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo Cont A) € 11.800,00 portati dalle fatture emesse da ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 Cont corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture sottostanti le fatture emesse da di cui per € 11.480,00 BFF agisce in qualità di cessionaria e per € 320 in qualità di procuratrice di Parte_2 IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento della diversa somma ritenuta Pt_1 dovuta. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già ha ottenuto nei confronti del Controparte_1 Parte_3 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2271/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre
[...]
2024 (R.G. n. 5295/2024), per il pagamento della somma complessiva di euro 15.739,86, oltre interessi e spese processuali.
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si articolava in due distinte componenti: euro
3.393,86 a titolo di interessi di mora fatturati con documenti denominati "Note Debito" e relativi Cont interessi anatocistici;
euro 11.800,00 portati dalle fatture emesse da ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D.Lgs. n. 231/2002, corrispondenti ad euro 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture sottostanti, di cui euro 11.480,00 in qualità di cessionaria di crediti da SO Energia S.p.A. e Gala
S.p.A., ed euro 320,00 in qualità di procuratrice speciale di Parte_2
Il ha proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 27 Parte_1 dicembre 2024, contestando integralmente la pretesa avversaria e sollevando plurime eccezioni processuali e di merito. In particolare, l'opponente ha eccepito: la violazione del principio del ne bis in idem per la reiterazione di domande già azionate in precedenti giudizi;
l'intervenuta prescrizione dei crediti;
il difetto di prova dei contratti di somministrazione che necessitavano di forma scritta;
la carenza di legittimazione attiva di per i crediti azionati in qualità di CP_1
2 di 7 procuratrice;
l'infondatezza delle richieste di interessi moratori e di risarcimento ex art. 6 D.Lgs.
231/2002, contestando specificamente la tardività dei pagamenti e la correttezza dei calcoli effettuati dalla controparte. si è costituita con comparsa depositata il 9 aprile 2025, confermando le proprie Controparte_1 pretese creditorie e contestando tutte le eccezioni sollevate dall'opponente. La convenuta opposta ha precisato che, anche in ragione di pagamenti intervenuti, i crediti per i quali proseguiva il giudizio erano quelli indicati, ribadendo la fondatezza della propria pretesa e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.
Il giudizio si è svolto secondo le forme del rito ordinario davanti al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con il Pt_1 che ha prodotto ulteriore documentazione volta a dimostrare l'identità tra i crediti azionati nel presente giudizio e quelli già oggetto di precedenti contenziosi definiti con sentenze favorevoli all'ente pubblico.
Depositate dalle parti le memorie conclusionali nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
§§§§§§§§
1. La questione dirimente che si pone all'attenzione di questo Tribunale attiene alla verifica della violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dall'ente opponente in relazione ai crediti azionati da nel presente giudizio. Controparte_1
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che tra le medesime parti sono già intercorsi due precedenti contenziosi aventi ad oggetto crediti derivanti dall'acquisto, da parte della banca ricorrente, di fatture emesse dalle società SO S.p.A. e Gala S.p.A. nei confronti del Parte_1
[...]
Il primo giudizio (R.G. n. 9348/2016) si è concluso con sentenza favorevole al confermata Pt_1 in appello, mentre il secondo (R.G. n. 8420/2019) è stato definito con sentenza n. 547/2023 di questo Tribunale passata in giudicato, anch'essa favorevole all'ente pubblico.
La questione che si pone è dunque quella di stabilire se i crediti ora azionati - consistenti in interessi moratori e risarcimenti ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 - siano da considerarsi identici o ricompresi in quelli già oggetto dei precedenti giudizi.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio del ne bis in idem, costituisce norma di ordine pubblico processuale che impedisce la
3 di 7 reiterazione di domande già proposte tra le stesse parti. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già definita.
2. Nel caso in esame, la documentazione agli atti dimostra che ha già azionato nei CP_1 precedenti giudizi crediti derivanti dall'acquisto di fatture emesse dalle medesime società fornitrici
(SO e Gala) nei confronti del richiedendo non solo il pagamento delle Parte_1 sorte capitale ma anche degli accessori, compresi gli interessi moratori e gli indennizzi ex art. 6
D.Lgs. 231/2002. Tale circostanza emerge dai ricorsi monitori depositati, nei quali la banca aveva espressamente richiesto gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ingiunta e gli importi ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02.
Quando si alleghi l'inclusione di crediti in precedenti giudizi, tale allegazione, ove confortata da plausibilità – come nel caso di specie - non necessita di ulteriore prova specifica, operando una presunzione di identità che può essere superata solo dalla dimostrazione contraria da parte del creditore. Nel caso di specie, spetta quindi a l'onere di dimostrare che i crediti ora CP_1 azionati siano diversi e distinti da quelli già oggetto dei precedenti contenziosi.
Tuttavia, la convenuta opposta non ha fornito alcuna prova idonea a distinguere i crediti ora azionati da quelli precedentemente veicolati.
In tale evenienza, spetta dunque al creditore l'onere di dedurre in modo specifico e di dimostrare che si tratta di crediti distinti, indicando le ragioni per le quali l'apparente identità risulta, in concreto, da escludere, nonché le fonti di prova — già acquisite o da acquisire — a sostegno della propria tesi. Il creditore, del resto, è nella disponibilità della documentazione utile allo scopo, sicché l'onere di allegazione e di prova incombe su di lui anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
3. Anche a prescindere dalla carenza sul piano assertivo, si tratta di una prova documentale di agevole acquisizione, che tuttavia, nel caso di specie, non risulta essere stata prodotta.
Nel presente giudizio, infatti, i crediti posti a fondamento dell'ingiunzione opposta risultano individuabili, poiché elencati negli allegati agli atti di cessione depositati dall'ingiungente.
Non altrettanto può dirsi, invece, per i crediti in precedenza azionati dalla banca in altri procedimenti, giacché, di tali giudizi, risultano prodotti nel presente processo unicamente i ricorsi per ingiunzione, nei quali si fa riferimento — in modo parziale e generico — alla derivazione dei
4 di 7 crediti da acquisti effettuati da SO S.p.A. e Gala S.p.A. in epoca e data non precisate, circostanza compatibile con l'allegazione di identità formulata dall'opponente, ma priva di ulteriori elementi idonei a consentire una precisa individuazione e, conseguentemente, una differenziazione dei crediti stessi.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione, la quale si estende anche agli accessori oggetto della domanda (ivi compresa la richiesta ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002), in quanto ricompresi allo stesso modo nell'antecedente ricorso.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in simili ipotesi la reiterazione della medesima domanda si pone in contrasto con il principio del ne bis in idem, desunto dall'art. 39 c.p.c., disposizione qualificata come norma di ordine pubblico processuale, la quale impedisce che il medesimo giudice, o giudici diversi, statuiscano due volte sulla stessa domanda e che pertanto determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso (così, ex multis, Cass. n°7813 del 2014).
5. Per quanto riguarda la richiesta di pagamento – in qualità di procuratrice speciale di HeraComm
– delle spese di recupero previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, deve rilevarsi quanto segue: la norma in questione prevede un risarcimento quantificato in un importo minimo forfettario che può aggiungersi agli interessi moratori.
Tuttavia, l'importo forfettario di 40 euro previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 costituisce un risarcimento delle spese di recupero e deve essere riconosciuto ove sia dimostrata un'attività di recupero effettivamente svolta, ferma restando la possibilità di provare un danno ulteriore.
In tal senso, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio àncora espressamente il riconoscimento di tali importi all'attività di recupero concretamente espletata dal creditore, trattandosi di somme destinate a compensare le spese sostenute per i solleciti e le iniziative intraprese a causa del ritardo del debitore.
Il risarcimento minimo di cui sopra presuppone che siano stati sostenuti dei costi di recupero degli importi pagati in ritardo (cfr., sui costi di recupero, sentenza CGUE 13.09.2018, Per_1 , Per_1 causa C-287/17), ma nel caso di specie non è stato nemmeno allegato che parte creditrice avesse sostenuto costi di recupero – di sollecito o anche solo amministrativi o interni –, né ciò si può affatto presumere. Né parte opposta ha fornito la prova di aver sostenuto attività di recupero, avendo omesso di produrre, ad esempio, eventuali solleciti di pagamento o altra documentazione idonea a comprovare l'iniziativa assunta.
5 di 7 Si osserva, inoltre, che le imprese che si occupano professionalmente di acquisto dei crediti vedono il costo di recupero fisiologicamente inserito nella propria attività, e quindi già considerato nel rischio e nell'utile d'impresa, rappresentato proprio dalla differenza fra il prezzo d'acquisto del credito ed il suo valore nominale, che è funzione dell'incertezza, o dei tempi, di recupero.
Per tali categorie di imprese, si tratta di un costo funzionale all'attività, non di un danno.
Ciò è tanto più vero nel caso -qui ricorrente- di acquisto di crediti nei confronti della PA, in cui il rischio è sostanzialmente limitato al ritardo nell'incasso.
In tali casi, il ritardo è fattore di determinazione del prezzo di cessione, e non danno proprio del cessionario, determinato da ritardo del debitore generatosi in epoca successiva alla cessione.
Ne consegue che la somma richiesta non può essere riconosciuta e la relativa domanda deve essere rigettata.
6. L'opposizione deve pertanto essere accolta per i motivi sopra esposti, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte in causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, nonché i valori ridotti della metà per le fasi istruttoria e decisoria, ai sensi del punto 2 delle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 2022, con riferimento alle controversie di valore compreso tra euro 5.000,01 ed euro 26.000, fascia nella quale rientra l'importo ingiunto.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal opponente, essa non può Pt_1 essere accolta. Pur essendo fondata l'eccezione di ne bis in idem, la controversia presentava profili di complessità interpretativa tale da rendere non manifestamente infondata l'iniziativa processuale assunta da senza che possa ravvisarsi una condotta connotata da mala fede o da colpa CP_1 grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
b) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2271/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2024,
c) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal opponente, Pt_1
6 di 7 d) CONDANNA l rimborso delle spese sostenute dal Controparte_1 Parte_1 per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 3387 per compenso, oltre spese generali , IVA e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice
ES BA
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ES BA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCHI LUCIA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. GROPPI CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA AGNINI N. 76
presso il difensore avv. BOCCHI LUCIA Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME OL, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI 8 MILANO presso il difensore avv. BONALUME
OL
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI E
RISARCIMENTO DANNI DA RITARDATO PAGAMENTO - ECCEZIONE DI NE BIS IN IDEM
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Rigettata ogni contraria istanza, voglia il Tribunale adito, in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito, rigettare la domanda avversaria, perché inammissibile e/o infondata e/o prescritta o comunque per difetto di prova, per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando che il nulla deve a per i crediti azionati Parte_1 CP_1 da quest'ultima nei confronti del primo ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto n.2271/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 09.11.2024; conseguentemente dichiarare nullo o revocare il medesimo decreto ingiuntivo opposto n.2271/2024, descritto in premessa;
con integrale
1 di 7 vittoria di spese e compensi di avvocato e con eventuale condanna della parte convenuta opposta
al pagamento, a favore del , di una somma, eventualmente CP_1 Parte_1 determinata in via equitativa, ai sensi art.96, I e/o III comma, c.p.c.”. Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale: IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione del e condannare il al pagamento Pt_1 Pt_1 dei seguenti crediti: A) € 3.393,86 di cui ai documenti denominati Note Debito B) i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo Cont A) € 11.800,00 portati dalle fatture emesse da ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 Cont corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture sottostanti le fatture emesse da di cui per € 11.480,00 BFF agisce in qualità di cessionaria e per € 320 in qualità di procuratrice di Parte_2 IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento della diversa somma ritenuta Pt_1 dovuta. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già ha ottenuto nei confronti del Controparte_1 Parte_3 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2271/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre
[...]
2024 (R.G. n. 5295/2024), per il pagamento della somma complessiva di euro 15.739,86, oltre interessi e spese processuali.
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si articolava in due distinte componenti: euro
3.393,86 a titolo di interessi di mora fatturati con documenti denominati "Note Debito" e relativi Cont interessi anatocistici;
euro 11.800,00 portati dalle fatture emesse da ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D.Lgs. n. 231/2002, corrispondenti ad euro 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture sottostanti, di cui euro 11.480,00 in qualità di cessionaria di crediti da SO Energia S.p.A. e Gala
S.p.A., ed euro 320,00 in qualità di procuratrice speciale di Parte_2
Il ha proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 27 Parte_1 dicembre 2024, contestando integralmente la pretesa avversaria e sollevando plurime eccezioni processuali e di merito. In particolare, l'opponente ha eccepito: la violazione del principio del ne bis in idem per la reiterazione di domande già azionate in precedenti giudizi;
l'intervenuta prescrizione dei crediti;
il difetto di prova dei contratti di somministrazione che necessitavano di forma scritta;
la carenza di legittimazione attiva di per i crediti azionati in qualità di CP_1
2 di 7 procuratrice;
l'infondatezza delle richieste di interessi moratori e di risarcimento ex art. 6 D.Lgs.
231/2002, contestando specificamente la tardività dei pagamenti e la correttezza dei calcoli effettuati dalla controparte. si è costituita con comparsa depositata il 9 aprile 2025, confermando le proprie Controparte_1 pretese creditorie e contestando tutte le eccezioni sollevate dall'opponente. La convenuta opposta ha precisato che, anche in ragione di pagamenti intervenuti, i crediti per i quali proseguiva il giudizio erano quelli indicati, ribadendo la fondatezza della propria pretesa e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.
Il giudizio si è svolto secondo le forme del rito ordinario davanti al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con il Pt_1 che ha prodotto ulteriore documentazione volta a dimostrare l'identità tra i crediti azionati nel presente giudizio e quelli già oggetto di precedenti contenziosi definiti con sentenze favorevoli all'ente pubblico.
Depositate dalle parti le memorie conclusionali nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
§§§§§§§§
1. La questione dirimente che si pone all'attenzione di questo Tribunale attiene alla verifica della violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dall'ente opponente in relazione ai crediti azionati da nel presente giudizio. Controparte_1
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che tra le medesime parti sono già intercorsi due precedenti contenziosi aventi ad oggetto crediti derivanti dall'acquisto, da parte della banca ricorrente, di fatture emesse dalle società SO S.p.A. e Gala S.p.A. nei confronti del Parte_1
[...]
Il primo giudizio (R.G. n. 9348/2016) si è concluso con sentenza favorevole al confermata Pt_1 in appello, mentre il secondo (R.G. n. 8420/2019) è stato definito con sentenza n. 547/2023 di questo Tribunale passata in giudicato, anch'essa favorevole all'ente pubblico.
La questione che si pone è dunque quella di stabilire se i crediti ora azionati - consistenti in interessi moratori e risarcimenti ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 - siano da considerarsi identici o ricompresi in quelli già oggetto dei precedenti giudizi.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio del ne bis in idem, costituisce norma di ordine pubblico processuale che impedisce la
3 di 7 reiterazione di domande già proposte tra le stesse parti. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già definita.
2. Nel caso in esame, la documentazione agli atti dimostra che ha già azionato nei CP_1 precedenti giudizi crediti derivanti dall'acquisto di fatture emesse dalle medesime società fornitrici
(SO e Gala) nei confronti del richiedendo non solo il pagamento delle Parte_1 sorte capitale ma anche degli accessori, compresi gli interessi moratori e gli indennizzi ex art. 6
D.Lgs. 231/2002. Tale circostanza emerge dai ricorsi monitori depositati, nei quali la banca aveva espressamente richiesto gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ingiunta e gli importi ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02.
Quando si alleghi l'inclusione di crediti in precedenti giudizi, tale allegazione, ove confortata da plausibilità – come nel caso di specie - non necessita di ulteriore prova specifica, operando una presunzione di identità che può essere superata solo dalla dimostrazione contraria da parte del creditore. Nel caso di specie, spetta quindi a l'onere di dimostrare che i crediti ora CP_1 azionati siano diversi e distinti da quelli già oggetto dei precedenti contenziosi.
Tuttavia, la convenuta opposta non ha fornito alcuna prova idonea a distinguere i crediti ora azionati da quelli precedentemente veicolati.
In tale evenienza, spetta dunque al creditore l'onere di dedurre in modo specifico e di dimostrare che si tratta di crediti distinti, indicando le ragioni per le quali l'apparente identità risulta, in concreto, da escludere, nonché le fonti di prova — già acquisite o da acquisire — a sostegno della propria tesi. Il creditore, del resto, è nella disponibilità della documentazione utile allo scopo, sicché l'onere di allegazione e di prova incombe su di lui anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
3. Anche a prescindere dalla carenza sul piano assertivo, si tratta di una prova documentale di agevole acquisizione, che tuttavia, nel caso di specie, non risulta essere stata prodotta.
Nel presente giudizio, infatti, i crediti posti a fondamento dell'ingiunzione opposta risultano individuabili, poiché elencati negli allegati agli atti di cessione depositati dall'ingiungente.
Non altrettanto può dirsi, invece, per i crediti in precedenza azionati dalla banca in altri procedimenti, giacché, di tali giudizi, risultano prodotti nel presente processo unicamente i ricorsi per ingiunzione, nei quali si fa riferimento — in modo parziale e generico — alla derivazione dei
4 di 7 crediti da acquisti effettuati da SO S.p.A. e Gala S.p.A. in epoca e data non precisate, circostanza compatibile con l'allegazione di identità formulata dall'opponente, ma priva di ulteriori elementi idonei a consentire una precisa individuazione e, conseguentemente, una differenziazione dei crediti stessi.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione, la quale si estende anche agli accessori oggetto della domanda (ivi compresa la richiesta ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002), in quanto ricompresi allo stesso modo nell'antecedente ricorso.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in simili ipotesi la reiterazione della medesima domanda si pone in contrasto con il principio del ne bis in idem, desunto dall'art. 39 c.p.c., disposizione qualificata come norma di ordine pubblico processuale, la quale impedisce che il medesimo giudice, o giudici diversi, statuiscano due volte sulla stessa domanda e che pertanto determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso (così, ex multis, Cass. n°7813 del 2014).
5. Per quanto riguarda la richiesta di pagamento – in qualità di procuratrice speciale di HeraComm
– delle spese di recupero previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, deve rilevarsi quanto segue: la norma in questione prevede un risarcimento quantificato in un importo minimo forfettario che può aggiungersi agli interessi moratori.
Tuttavia, l'importo forfettario di 40 euro previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 costituisce un risarcimento delle spese di recupero e deve essere riconosciuto ove sia dimostrata un'attività di recupero effettivamente svolta, ferma restando la possibilità di provare un danno ulteriore.
In tal senso, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio àncora espressamente il riconoscimento di tali importi all'attività di recupero concretamente espletata dal creditore, trattandosi di somme destinate a compensare le spese sostenute per i solleciti e le iniziative intraprese a causa del ritardo del debitore.
Il risarcimento minimo di cui sopra presuppone che siano stati sostenuti dei costi di recupero degli importi pagati in ritardo (cfr., sui costi di recupero, sentenza CGUE 13.09.2018, Per_1 , Per_1 causa C-287/17), ma nel caso di specie non è stato nemmeno allegato che parte creditrice avesse sostenuto costi di recupero – di sollecito o anche solo amministrativi o interni –, né ciò si può affatto presumere. Né parte opposta ha fornito la prova di aver sostenuto attività di recupero, avendo omesso di produrre, ad esempio, eventuali solleciti di pagamento o altra documentazione idonea a comprovare l'iniziativa assunta.
5 di 7 Si osserva, inoltre, che le imprese che si occupano professionalmente di acquisto dei crediti vedono il costo di recupero fisiologicamente inserito nella propria attività, e quindi già considerato nel rischio e nell'utile d'impresa, rappresentato proprio dalla differenza fra il prezzo d'acquisto del credito ed il suo valore nominale, che è funzione dell'incertezza, o dei tempi, di recupero.
Per tali categorie di imprese, si tratta di un costo funzionale all'attività, non di un danno.
Ciò è tanto più vero nel caso -qui ricorrente- di acquisto di crediti nei confronti della PA, in cui il rischio è sostanzialmente limitato al ritardo nell'incasso.
In tali casi, il ritardo è fattore di determinazione del prezzo di cessione, e non danno proprio del cessionario, determinato da ritardo del debitore generatosi in epoca successiva alla cessione.
Ne consegue che la somma richiesta non può essere riconosciuta e la relativa domanda deve essere rigettata.
6. L'opposizione deve pertanto essere accolta per i motivi sopra esposti, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte in causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, nonché i valori ridotti della metà per le fasi istruttoria e decisoria, ai sensi del punto 2 delle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 2022, con riferimento alle controversie di valore compreso tra euro 5.000,01 ed euro 26.000, fascia nella quale rientra l'importo ingiunto.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal opponente, essa non può Pt_1 essere accolta. Pur essendo fondata l'eccezione di ne bis in idem, la controversia presentava profili di complessità interpretativa tale da rendere non manifestamente infondata l'iniziativa processuale assunta da senza che possa ravvisarsi una condotta connotata da mala fede o da colpa CP_1 grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
b) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2271/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2024,
c) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal opponente, Pt_1
6 di 7 d) CONDANNA l rimborso delle spese sostenute dal Controparte_1 Parte_1 per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 3387 per compenso, oltre spese generali , IVA e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice
ES BA
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