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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.U. dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 521/2022 RGAC
TRA
(c.f. ), difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Massimiliano De Matteo e Serena Sebastianelli ed elett.te dom.to presso il domicilio digitale - opponente Email_1
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), eredi di , difesi dall'avv. C.F._3 Persona_1
Antonino Fiondo ed elett.te dom.to presso il suo domicilio digitale
– opposti Email_2
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_3 per la carica presso la sede legale in Basiglio (MI) alla Via F. Sforza – Palazzo Meucci,
c.f. P.IVA_1 Email_3
Terzo pignorato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
deceduta nelle more della presente opposizione, mediante notifica Persona_1
di atto di pignoramento presso terzi, avviava procedura esecutiva e sottoponeva a vincolo pignoratizio le somme giacenti presso la su conto Controparte_4
corrente intestato a La procedura esecutiva, incardinata innanzi a Parte_1
questo Tribunale e recante n. RG 2607/2020, veniva avviata in virtù di decreto ingiuntivo n. 1256/2019 del 6-9-2019, provvisoriamente esecutivo, non opposto nei termini di legge, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata per il pagamento di canoni di locazione. si opponeva alla procedura esecutiva depositando Parte_1
comparsa di risposta con opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.. Con provvedimento del 1°-1-2022, il GE sospendeva la procedura esecutiva, ritenendo le ragioni poste a base dell'opposizione, allo stato, condivisibili. Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2022, introduceva l'opposizione che veniva iscritta a ruolo e incardinata al n. 521/2022 RG. Detta opposizione si basa sul fatto che sul conto corrente viene accreditato l'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge della sig.ra ed in favore dei figli, pertanto impignorabile. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo che fosse accolta solo parzialmente l'opposizione, vista la varia natura delle somme accreditate sul conto corrente.
Sosteneva, tra l'altro, che parte dell'assegno (200 euro) fosse a titolo di contributo per il canone di locazione e che tale quota fosse comunque pignorabile.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In linea di principio, l'assegno di mantenimento in favore dei figli è impignorabile, poiché equiparato agli assegni a carattere alimentare, per l'appunto impignorabili se non per crediti alimentari. Non si può dire altrettanto della quota di euro 200,00 mensili, che componeva l'assegno, statuita a titolo di contributo per un canone di locazione che, peraltro, l'odierna opponente s'è guardata bene dal corrispondere al locatore, tanto che ha subito lo sfratto per morosità.
Per quel che concerne le somme accreditate a titolo di stipendio, l'art. 545 c.p.c. dispone che per lo stipendio già accreditato sul conto corrente in data precedente al pignoramento, esso sarà efficace solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.
Nella fattispecie, come si evince dalla dichiarazione di quantità, l'importo vincolato è di euro 633,55, inferiore pertanto all'importo dell'assegno mensile posto a carico dell'ex coniuge.
Dagli ultimi movimenti, peraltro, si ricava che in data successiva all'accredito di euro
1.100,00 dell'assegno di mantenimento che comprende la somma di 900 a titolo di mantenimento in favore dei figli e quella di 200 quale contributo mensile per il pagamento del canone di locazione, la correntista (odierna opponente) ha prelevato
1.000,00 euro in due riprese e si è vista addebitare le spese della carta di credito, coprendo pertanto abbondantemente l'importo dell'assegno alimentare. Di tal che, alla data del pignoramento, sul conto corrente non vi erano somme impignorabili, in quanto già prelevate dall'opponente, in misura peraltro superiore. Per tale motivo, pertanto,
l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da contro , respinta ogni Parte_1 Persona_1
contraria istanza:
1) Rigetta l'opposizione e conseguentemente revoca la sospensione dell'esecuzione concessa l'1-1-22; 2) Condanna alla rifusione delle spese in favore dell'avv. Parte_1
Antonino Fiondo, dichiaratosi antistatario e pertanto al pagamento della somma di euro 662,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva se dovuta e non detraibile.
Torre Annunziata l'11 novembre 2024
Il G.U.
Dr.ssa Patrizia Acampora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.U. dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 521/2022 RGAC
TRA
(c.f. ), difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Massimiliano De Matteo e Serena Sebastianelli ed elett.te dom.to presso il domicilio digitale - opponente Email_1
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), eredi di , difesi dall'avv. C.F._3 Persona_1
Antonino Fiondo ed elett.te dom.to presso il suo domicilio digitale
– opposti Email_2
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_3 per la carica presso la sede legale in Basiglio (MI) alla Via F. Sforza – Palazzo Meucci,
c.f. P.IVA_1 Email_3
Terzo pignorato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
deceduta nelle more della presente opposizione, mediante notifica Persona_1
di atto di pignoramento presso terzi, avviava procedura esecutiva e sottoponeva a vincolo pignoratizio le somme giacenti presso la su conto Controparte_4
corrente intestato a La procedura esecutiva, incardinata innanzi a Parte_1
questo Tribunale e recante n. RG 2607/2020, veniva avviata in virtù di decreto ingiuntivo n. 1256/2019 del 6-9-2019, provvisoriamente esecutivo, non opposto nei termini di legge, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata per il pagamento di canoni di locazione. si opponeva alla procedura esecutiva depositando Parte_1
comparsa di risposta con opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.. Con provvedimento del 1°-1-2022, il GE sospendeva la procedura esecutiva, ritenendo le ragioni poste a base dell'opposizione, allo stato, condivisibili. Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2022, introduceva l'opposizione che veniva iscritta a ruolo e incardinata al n. 521/2022 RG. Detta opposizione si basa sul fatto che sul conto corrente viene accreditato l'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge della sig.ra ed in favore dei figli, pertanto impignorabile. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo che fosse accolta solo parzialmente l'opposizione, vista la varia natura delle somme accreditate sul conto corrente.
Sosteneva, tra l'altro, che parte dell'assegno (200 euro) fosse a titolo di contributo per il canone di locazione e che tale quota fosse comunque pignorabile.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In linea di principio, l'assegno di mantenimento in favore dei figli è impignorabile, poiché equiparato agli assegni a carattere alimentare, per l'appunto impignorabili se non per crediti alimentari. Non si può dire altrettanto della quota di euro 200,00 mensili, che componeva l'assegno, statuita a titolo di contributo per un canone di locazione che, peraltro, l'odierna opponente s'è guardata bene dal corrispondere al locatore, tanto che ha subito lo sfratto per morosità.
Per quel che concerne le somme accreditate a titolo di stipendio, l'art. 545 c.p.c. dispone che per lo stipendio già accreditato sul conto corrente in data precedente al pignoramento, esso sarà efficace solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.
Nella fattispecie, come si evince dalla dichiarazione di quantità, l'importo vincolato è di euro 633,55, inferiore pertanto all'importo dell'assegno mensile posto a carico dell'ex coniuge.
Dagli ultimi movimenti, peraltro, si ricava che in data successiva all'accredito di euro
1.100,00 dell'assegno di mantenimento che comprende la somma di 900 a titolo di mantenimento in favore dei figli e quella di 200 quale contributo mensile per il pagamento del canone di locazione, la correntista (odierna opponente) ha prelevato
1.000,00 euro in due riprese e si è vista addebitare le spese della carta di credito, coprendo pertanto abbondantemente l'importo dell'assegno alimentare. Di tal che, alla data del pignoramento, sul conto corrente non vi erano somme impignorabili, in quanto già prelevate dall'opponente, in misura peraltro superiore. Per tale motivo, pertanto,
l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da contro , respinta ogni Parte_1 Persona_1
contraria istanza:
1) Rigetta l'opposizione e conseguentemente revoca la sospensione dell'esecuzione concessa l'1-1-22; 2) Condanna alla rifusione delle spese in favore dell'avv. Parte_1
Antonino Fiondo, dichiaratosi antistatario e pertanto al pagamento della somma di euro 662,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva se dovuta e non detraibile.
Torre Annunziata l'11 novembre 2024
Il G.U.
Dr.ssa Patrizia Acampora