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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 4846/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4846/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: impugnativa di licenziamento” e vertente
TRA
( ) - avv. BOCCIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il licenziamento intimatogli dalla controparte in data 04.04.2024 chiedendo al giudice del lavoro, in via principale, la condanna della datrice alla sua reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dovute dal recesso sino all'effettiva reintegrazione. Esponeva, in particolare, di essere transitato alla
[...] in data 13.07.2023 a seguito di passaggio di cantiere Controparte_1 relativamente ai lavoratori addetti alla raccolta differenziata dei rifiuti e che la controparte, inopinatamente, aveva comunicato il suo recesso in quanto aveva riportato condanne penali a suo dire incidenti sull'attitudine professionale. Eccepiva, in breve, la mancata comunicazione della contestazione disciplinare;
la tardività del licenziamento e, nel merito,
l'irrilevanza del fatto addotto a motivo di recesso, atteso che la condanna ricevuta era stata scontata nel 2016 e non poteva incidere sulla sua prestazione lavorativa di non elevata natura professionale e priva di potere decisionale e gerarchico (raccolta di rifiuti).
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.02.2025, concludendo per la decadenza del lavoratore dal diritto a impugnare e per il rigetto della domanda attorea. Chiedeva, altresì, la chiamata in causa di CP_2 quale soggetto committente che aveva espressamente insistito nella
[...] espulsione del lavoratore ricorrente a seguito della clausola di gradimento inserita nel capitolato.
Va, in primo luogo, respinta l'istanza della convenuta di estensione del contraddittorio al terzo committente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (cfr. Cass.
n. 17218/04 e, nello stesso senso, Cass. n. 18508/06; Cass. n. 25676/14;
Cass. n. 2331/22). Nel caso di specie, essendo il licenziamento un evento negoziale innestato all'interno del rapporto di lavoro subordinato intercorso
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tra le sole parti processuali già presenti in giudizio, si presenta del tutto irrilevante la chiamata in causa della committente.
In secondo luogo, va respinta la deduzione attorea circa la mancata applicazione, da parte della datrice, delle regole del giusto procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della l. 300/70, trattandosi di giusta causa per errore sulle condizioni oggettive del lavoratore e non per un comportamento tenuto da quest'ultimo nel corso dell'espletamento del rapporto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che, in tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e
2105 c.c. la cui violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; tuttavia, condotte costituenti reato realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto, e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che lo caratterizza. (cfr. Cass. n. 8899/24 ove la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per fatti molto risalenti, per i quali era intervenuta condanna irrevocabile addirittura prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo ed il datore di lavoro non aveva indicato specificamente la loro attuale incidenza negativa sulla concretezza del rapporto, limitandosi a prospettare un mero rischio ad essi connesso). Pertanto, non essendo il licenziamento stato incentrato su una manchevolezza disciplinare da parte del dipendente, la datrice non era tenuta ad azionare le tutele di cui all'art. 7 cit..
Venendo ora al merito della questione sottoposta alla cognizione del decidente, la domanda attorea si presenta infondata e non meritevole di accoglimento.
Sul punto, si osserva che è vero quanto sostiene il ricorrente che, oltre alla massima citata in precedente (Cass. 8899/24), la Corte regolatrice
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ha più volte ribadito che le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un'apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa (cfr. Cass. n. 4458/24 citata anche in ricorso, ove, in applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non solo perché intervenuta prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo e per fatti molto risalenti, ma anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico del dipendente).
Nel caso che qui occupa, tuttavia, va considerato che l'aver il dipendente riportato una condanna per reato penale grave non ha avuto rilevanza stricto sensu nel rapporto tra il lavoratore e il datore ovvero nell'incrinatura della fiducia riposta dalla seconda sul primo, ma sulla possibilità di questi di poter continuare a lavorare sul cantiere di per CP_2 il quale era stato assunto dalla odierna società subentrante. Appare incontroverso, infatti, che tra la resistente e la committente CP_2 ci fosse una sorta di clausola di gradimento inserita nel capitolato di
[...] appalto, in virtù della quale l'appaltatore si è obbligato “ad utilizzare personale con un'età non inferiore a 18 anni, che non abbia riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, come da combinato disposto degli articoli 4, comma 5, e 68, comma 3, del CCNL-Utilitalia settore ambiente e CCNL
Confervizi dirigenti ed altri CCNL applicati da nonché Controparte_2 con idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione” (cfr. art.
3.2 del relativo doc. in atti). Inoltre, l'esercizio di tale clausola appare inequivocamente esercitato dalla stazione appaltante attraverso la missiva del 03.06.2024 (parimenti in atti), ove si legge che la condanna ricevuta dal ricorrente “è da ritenersi ostativa al passaggio” di cantiere e che questi “non sia in possesso del requisito per poter lavorare CP_ negli appalti affidati da ”. Ne deriva che, in ogni caso e a prescindere
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da qualsivoglia valutazione operata da sulla rilevanza Controparte_1 della condotta tenuta dal lavoratore, per volontà della appaltante l'odierno ricorrente, in virtù delle previsioni del contratto di appalto, non può comunque prestare la sua attività lavorativa all'interno dei lavori affidati da
CP_2
Ciò detto si presenta immune da censure la scelta della datrice di operare il licenziamento, atteso che, esclusi i lavori affidati da CP_2 non vi fossero altre modalità di impiego del ricorrente, avendo la resistente dedotto, senza alcuna smentita operata dalla controparte, che tutti gli altri cantieri fossero oltremodo saturi di manodopera.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, così come superflue si presentano, a questo punto, le altre questioni introdotte dalle parti.
La perdita del posto di lavoro e della retribuzione costituiscono un grave motivo per compensare le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 12.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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