TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ......... Cron. n.
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott.ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All' udienza del 10/01/2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 13802 /2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: aggravamento rendita CP_1
T R A
, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti Parte_1
Daniela Sodano ed Arcangelo Fele , in virtù di procura in margine al ricorso, presso il cui studio in Napoli, come in atti., elettivamente domicilia;
CO N T R O CP_1 Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] difeso dall' Avv. Maria Golia, in virtù di procura notarile, ed elett.te domiciliato in Napoli, come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
. Con ricorso depositato in data 12.6.2024 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il CP_1 diritto ad un aggravamento della percentuale di danno biologico e della conseguente rendita per infortunio sul lavoro già accertato giusta sentenza di questo tribunale n. 3717/2020 del 10.9.2020 che produceva deducendo che si era verificato un aggravamento nella misura del 40% o, comunque, in misura superiore al 33% già riconosciutogli deducendo un aggravamento del danno biologico subito e l' inadeguatezza della suddetta percentuale riconosciuta . L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda eccependo che nelle more il ricorrente era stato giudicato in sede amministrativa portatore di una percentuale di danno biologico pari al 35%. All' odierna udienza le parti concludevano per la cessata materia del contendere. Va osservato che affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizio e della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso solo con una visita eseguita nell' ottobre 2024, dopo la proposizione del ricorso e la sua notifica all' convenuto. Pt_2
- atteso il riconoscimento di una percentuale di danno biologico aggravata ( 35%) solo dopo la notifica del ricorso giudiziario e con notevole ritardo rispetto alla domanda avanzata all' sin dal 9.2.2024, le spese di lite CP_1 vanno poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata in CP_1 dispositivo, tenendo conto della pretermissione della fase istruttoria.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi Napoli, il 10/01/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero