Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 6892023 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Vitina Lorusso che la rappresenta e Email_1
difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Genova alla via Interiano 3/5 presso gli avvocati Stefano Guerriero e Francesca
Reggianini che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia la Corte D'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa remissione in termini, il proposto appello e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure:
- rigettare le domande formulate con il d.i. in quanto nulle e/o inammissibili e/o infondate in ogni caso,
1
- per le motivazioni innanzi esposte, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi ex L.
231/2002 dalle singole scadenze delle note debito al saldo;
- accertare e dichiarare che l'importo indicato nella sentenza appellata per la condanna delle spese legali è errata e pertanto disporne la riduzione;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Per l'Appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contraris reiectis respingere l'appello ex adverso proposto in quanto illegittimo e infondato per i motivi esposti in atti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi anche in via equitativa”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte L' di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Pt_1 [...]
per crediti - derivanti da fornitura di materiale medicale ed interessi - CP_2
dell'importo di euro 32.412,31.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva il difetto di competenza per territorio del Tribunale di
Genova adito, e la prescrizione dei crediti maturati ante 2009; nel merito, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza ed infondatezza della richiesta di pagamento.
Con sentenza n. 1304/2023 pubblicata il 30.05.2023 il Tribunale di Genova rigettava entrambe le eccezioni preliminari: quella di incompetenza territoriale, per essere Genova il luogo in cui parte opposta aveva ricevuto comunicazione della definitiva aggiudicazione, ed in cui dunque si era perfezionato il contratto (art 20 cpc;
quella di prescrizione, atteso che, non avendo parte opponente indicato alcun regime prescrizionale speciale, doveva ritenersi applicabile quello ordinario decennale, da ritenersi validamente interrotto, con riferimento alle fatture del 2009, dalle messe in mora del 2015 e 2016 (doc. 14 e 15 Medical).
Nel merito, il Tribunale – ritenuta la causa matura per la decisione senza concessione dei termini ex art 183 cpc – rigettava la domanda attorea assumendo la genericità delle contestazioni relative alla indeterminatezza dell'oggetto ed alla non debenza degli importi richiesti;
in ogni caso l'opposta aveva indicato analiticamente fatture e note di addebito azionate, e la fonte negoziale delle stesse, mentre la fondatezza dell'unica contestazione
2 specifica, mossa relativamente alla debenza delle somme di cui alle fatture 4981 e 4982, era stata riconosciuta da (pag. 11 comparsa di risposta) con limitazione CP_2
conseguenziale della pretesa ad euro 31.452,31. Parte Il Tribunale dunque revocava il decreto ingiuntivo, condannando l' di al Pt_1
pagamento in favore di della minor somma di euro 31.452,31 oltre interessi CP_2
ex L. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture e note di debito a saldo, nonché delle spese di lite. Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' concludendo come sopra. Si è ritualmente costituita , resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di CP_2
primo grado.
All'udienza del 11.01.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 24.10.2024, successivamente posticipata al 21.11.2024, in cui la causa infine è stata rimessa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte La appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto generiche le contestazioni di nullità, nella parte in cui aveva ritenuto di non dover concedere i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori ex art 183 n. 6 cpc, ed in quella in cui aveva giudicato tardive ed inammissibili le doglianze espresse in sede di note conclusive.
Con il primo motivo ha rilevato “NULLITA' PER ERRONEA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO SANCITO DALLA CASSAZIONE E MANCATA CONCESSIONE DEI
TERMINI EX ART 183 VI, OMESSA VALUTAZIONE DELLE ECCEZIONI E
DEDUZIONI”.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta di concessione dei termini ex art 183 n. 6 cpc formulata dalla parte opponente fin dalla prima udienza, nonostante la stessa istanza fosse stata proposta anche dalla parte opposta, e nonostante la successiva richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto. Il Tribunale aveva motivato il diniego facendo riferimento ad una sentenza di Cassazione (7474/2017) rivelatasi non pertinente, non vertendosi nel caso in cui i termini non fossero stati richiesti tempestivamente, mentre nel caso in ispecie il diniego del
Parte Giudice non aveva tuttavia consentito alla di precisare la propria domanda a fronte di quanto dedotto da controparte in comparsa. aveva prodotto fatture di Controparte_2
3 addebito di interessi maturati a causa dell'asserito ritardo nel pagamento senza allegare se e Parte quando le fatture su cui il credito fondava fossero state ricevute dalla e dunque la data di decorrenza e conseguentemente l'ammontare degli stessi, e considerato che i termini per i pagamenti delle transazioni con la P.A. (Servizio Sanitario Nazionale) fossero fissati in 60 gg dalla ricezione fattura (per quelle elettroniche da quando la fattura diventa visibile dal SDI) dal DLgs 192/2012 che aveva modificato il DLgs 231/2002, e che per il periodo ante 2012 le parti avessero concordato il pagamento a 90 gg, il calcolo effettuato da dalla CP_2 data di emissione delle fatture non doveva ritenersi corretto. Né l'opposta aveva assolto all'onere a suo carico di provare la ricezione delle fatture da parte della destinataria.
Il giudice non aveva ritenuto di dover esaminare tali doglianze, ritenute tardive perché Parte contenute nelle note conclusive, tuttavia l' aveva chiarito di non poter procedere ad alcun pagamento senza la ricezione del documento contabile, in assenza del quale non potevano essere effettuate talune verifiche necessarie, tra cui l'acquisizione del DURC prescritto dalla legge.
Il motivo è infondato.
In ordine alla mancata concessione dei termini ex art 183 cpc, con ordinanza n. 17685 del 31 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: “.. Si e' di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'articolo 187 c.p.c., comma 1 e dell'articolo 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex articolo 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'articolo 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017).
In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimita' di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le
4 richieste istruttorie, data l'impossibilita' di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito.
Difatti, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum"
e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullita' - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non puo' limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'articolo 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poiche' in questo caso il giudice d'appello e' tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attivita' non potute svolgere in primo grado (Cass. 9169/2008; Cass.
23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).
Part Nel caso che ci occupa, l' ha contestato genericamente che non fosse “possibile evincere se (la fatture di cui al decreto ingiuntivo) afferiscano a forniture non eseguite o a forniture cui sono stati applicati prezzi erronei o a forniture per le quali si è proceduto a richiedere note di credito o a forniture per le quali non sono pervenute, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le fatture, a ancora a forniture saldate”, nulla deducendo specificamente in ordine neppure alla mancata ricezione. Tuttavia ha fornito piena prova CP_2 dell'esistenza tra le parti di validi contratti alla base delle prestazioni effettuate mediante produzione delle offerte e delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione degli appalti (Doc.
4-7, 9, 10, 12 e 13); della regolare esecuzione delle proprie prestazioni (mediante produzione dei DDT di consegna della merce); ha allegato alle note di debito il calcolo degli interessi moratori (doc. 2 fascicolo del monitorio), che anch'esso non è stato contestato specificamente dall'opponente. Per quanto attiene la asserita mancata ricezione di parte delle fatture, si tratta Parte di contestazione mai sollevata dall' a prima del ricorso per decreto CP_2
ingiuntivo, nonostante la documentata ricezione di pec di sollecito di pagamento.
Con il secondo motivo l'appellante deduce “NULLITA' PER VIOLAZIONE DEL'ART 112
CPC PRONUNCIA ULTRAPETITA”
nel costituirsi nel giudizio di opposizione aveva chiesto la condanna della CP_2
Parte al pagamento degli interessi al tasso legale ex art 1284 c.c. IV comma sulla somma di
5 euro 20.550,61 “dal dì della domanda giudiziale al saldo” : l'importo si riferisce alle “note di debito” ovvero alle fatture relative agli interessi maturati sul ritardato pagamento di alcune fatture, diverse da quelle asseritamente rimaste impagate, ed oggetto di decreto ingiuntivo. La parte dunque non aveva fatto richiesta di interessi ex L 231/2002 su tale importo, sicché il
Parte Giudice avrebbe potuto eventualmente condannare l' al pagamento dei soli interessi legali e solo dalla domanda giudiziale, mentre, pronunciandosi ultra petita, aveva condannato al pagamento degli “interessi ex L. 231/2002 dalle scadenze delle fatture e note di debito al saldo” in favore di . CP_2
Il motivo è infondato.
La disciplina degli interessi moratori è dettata dagli artt. 4 e 5 del D Lgs 231/2002, secondo cui, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento , senza necessità di costituzione formale in mora. E' il Giudice di merito a qualificare giuridicamente la domanda come obbligazione contrattuale e dunque generativa di interessi moratori ex L.
231/02.
La liquidazione degli interessi ex L 231/2002 non è pertanto subordinata a specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
Parte Con il terzo motivo l' impugna la sentenza in punto di spese di lite. Oltre a prospettare Parte un ribaltamento della soccombenza in considerazione dell'esito dell'appello, la contesta al primo Giudice di non aver ridotto le competenze liquidate per tutte le fasi, allo stesso modo di quanto avvenuto per la fase di trattazione ed istruttoria (riduzione del 50% ex DM
147/2022), tenendo conto della mancata concessione dei termini ex art 183 comma 6 cpc e del conseguenziale mancato svolgimento della fase istruttoria.
Parte Il motivo è inammissibile, non spiegando l' appellante le ragioni per cui il giudicante – che ha ridotto del 50% la tariffa applicata con riferimento alla fase di trattazione e istruttoria in virtù del mancato espletamento di quest'ultima fase - dovesse ridurre allo stesso modo la tariffa relativa alle fasi ritualmente tenutesi.
Parte appellata ha spiegato domanda di condanna ex art 96 cpc.
6 Ai fini della condanna per lite temeraria non è sufficiente tuttavia la prospettazione di tesi giuridiche non riconosciute meritevoli di tutela dal Giudice, occorrendo la prova del dolo o della colpa grave, nel senso di consapevolezza o ignoranza della infondatezza delle tesi prospettate derivante dal mancato uso di un minino di diligenza (Cass 15629/2010), che nel caso specifico non è dato rinvenire.
La domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 ( scaglione fino ad euro 52.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.058,00
per la fase introduttiva euro 1.418,00
per la fase istruttoria euro 3.045,00
per la fase decisoria euro 3.470,00
per un totale di euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1304/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata in data 30.05.2023, che per l'effetto conferma;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore delle spese di lite del grado che liquida in euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
7 3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Rossella Atzeni
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