Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 16032/2023 Verbale dell'udienza del 3/06/2025 Sono presenti l'avv. De Simone nonché il sig. AS personalmente. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. De Simone si ripota agli atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 16032 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA AVV. , c.f. che si rappresenta e difen- Parte_1 C.F._1 de ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Or- lando in Napoli al C.so Umberto I n. 106 OPPONENTE E
, c.f. , e , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
c.f. rapp.ti e difesi dall'AVV. SERGIO DE SIMONE, nonché CodiceFiscale_3 lo stesso in proprio, elett.te dom.ti in Napoli al Centro Direzionale Isola F10 presso lo studio del medesimo OPPOSTI NONCHÉ
, c.f. , , c.f. CP_2 C.F._4 CP_3 [...]
, , c.f. C.F._5 Controparte_4 C.F._6
OPPOSTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
ha notificato atto di precetto all'avv. con cui ha richiesto il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 2.410,08 quale metà di quanto riconosciuto a titolo di spese di lite in proprio favore (e del sig. ) dalla Corte di appello di Salerno, con sentenza CP_2
n. 1409/2022. L'opponente, premesso di aver proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, ha dedotto:
- che il sig. AS, nel notificare l'atto di precetto, avrebbe omesso di rappresen- tare di essere in comunione di beni con la moglie “sua presta- Parte_2 nome”,
- che l'istante ha interesse a sentir dichiarare che il sig. AS è suo debitore, in relazione al giudizio oggi pendente in cassazione, quale prestanome del sig. Per_1
, per una somma di lire 308.000.000,
- che in relazione a tale questione (intestazione fittizia di beni in Napoli alla Via Ni- colardi n. 52), pende giudizio contro lo stesso AS ed altri prestanomi (sigg.
, e - e , oggi convenuti, CP_2 Controparte_5 CP_6 CP_4 sulla base di tali premesse, ha chiesto di accertare che l'istante nulla deve al AS per essere creditore di € 2.000,00 mensili per occupazione dell'area circostante il fabbricato in Napoli alla Via Nicolardi n. 52 di proprietà di (che ha ceduto Controparte_7 all'istante i relativi crediti, tra gli altri da parte del AS medesimo); ha chiesto inoltre di dichiarare la nullità di atti di compravendita effettuati dai convenuti, tutti prestanomi del sig. in tale qualità tutti debitori dell'istante. CP_3
Si sono costituiti i sigg. AS e e l'avv. De Simone, chiedendo il rigetto della Pt_2 domanda, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. Questo giudice ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione sulla base dei seguenti motivi: non si comprende, tanto più in mancanza degli atti di causa, quale sia, con precisione, l'oggetto degli altri giudizi pendenti;
con riferimento alle conclusioni proposte, poi, appare del tutto generica la narrazione dell'occupazione, in relazione alle modalità con cui si sarebbe estrinsecata, nonché non viene chiarito il ruolo della sig.ra ai fini della chiesta condanna del sig. AS e Pt_2 dell'ulteriore domanda di dichiarare “la revoca e/o nullità” di atti di compravendita non meglio identificati. L'avv. , nel rinnovare la notificazione, ha preliminarmente richiesto l'astensione Pt_1 di questo giudice dal trattare il giudizio, ribadendo la simulazione dell'intestazione al sig.
, della vendita al sig. AS, così come dell'intestazione delle stesse proprietà ai CP_2 sigg. ( e nonché che il AS è suo debitore sia per- CP_5 CP_5 CP_8 ché prestanome del e sia per indebita occupazione della zona circostante il fab- CP_3 bricato di Via Nicolardi n. 52. La domanda è inammissibile.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 In via preliminare, va chiarito che non si ritengono esistenti motivi validi perché questo giudice si astenga. Infatti, l'avv. fonda l'obbligo di astensione sul fatto di avere Pt_1 presentato - per conto di una cliente - taluni esposti nei confronti dello scrivente. Tutta- via, ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51 n. 3 cod. proc. civ., non vale ad integrare la pendenza di una "causa" la mera presentazione di un esposto, che non è un atto di citazione, un ricorso o comunque un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giu- diziale;
né tale presentazione può configurare l'obbligo di astensione per "grave inimicizia", che deve esse- re reciproca ed originata da rapporti privati (Cass. 7683/2005). Tornando all'opposizione che ci occupa, premesso che il credito azionato dal sig. Pt_4
non è oggetto di alcuna censura, va osservato che non si riesce a comprendere quale sia l'accertamento chiesto nella presente sede dall'avv. ; con tutta evidenza, an- Pt_1 che per il tramite di una situazione fattuale in cui alcuni soggetti sarebbero intestatari fit- tizi di beni, si intende far valere la compensazione ma non si comprende - non solo la ri- levanza della intestazione fittizia dei beni ma nemmeno - quale sia il controcredito. Con riferimento alla somma di lire 308.000.000 - che sarebbe dovuta all'avv. dal Pt_1 sig. - non è allegata alcuna causale né si comprende perché ne dovrebbe rispon- CP_3 dere il AS;
difatti, se questi è un prestanome, il titolare del rapporto sostanziale ri- mane il sig. e non si comprende a che titolo il AS dovrebbe rispondere. CP_3
Ugualmente non si comprende a che titolo dovrebbe rispondere il AS per l'utilizzo della zona antistante il fabbricato di Via Nicolardi n. 52: se egli è un prestanome, valgono le stesse considerazioni svolte poc'anzi circa il fatto che la titolarità del rapporto ricade in capo ad altri;
se lo ha indebitamente utilizzato, l'utilizzo concreto rimane oscuro quanto alle caratteristiche, durata, modalità, etc… In ordine alla domanda di simulazione/invalidità, a parte quanto già evidenziato circa la assoluta incertezza degli atti che andrebbero dichiarati invalidi, qualora vi sia un accerta- mento pendente (non si ha modo di appurarlo, poiché non sono stati prodotti tutti gli at- ti di causa), allora si tratterebbe di domanda inammissibile nella presente sede. Dunque, ancora dopo la rinnovazione della citazione, rimangono assolutamente incerti la causa petendi e il petitum, ciò che comporta la inammissibilità della domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore della lite, ai minimi dello scaglione, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto del- la attività effettivamente svolta e dell'esito in rito del giudizio. Stante l'assenza degli elementi minimi richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità della domanda e dell'ottemperanza solo formale all'ordine di integrazione, si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura pari a quella delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag.
3 - dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'avv. alla refusione dei compensi di lite nei confronti di Pt_1 [...]
, ed Avv. De Simone, che liquida in € 2.905,00, Parte_5 Parte_2 oltre spese al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. De Simone, dichiaratosi antistatario,
- condanna, altresì, l'avv. al pagamento dell'importo di € 2.905,00, ex art. Pt_1
96 c.p.c., in favore di , ed Avv. De Simone. Controparte_1 Parte_2
Così deciso in Napoli, il 3/06/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4