CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2025, n. 16695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16695 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - PA AS LL MA R.G.N. 40483/2024 MA EU GE SENTENZA sul ricorso proposto da: RD FR nato a [...] il [...] ; avverso l'ordinanza del 17/08/2024 della Corte d'Appello di Napoli;
vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 17 agosto 2024 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da FR RD. Il motivo della inammissibilità è di carattere formale, trattandosi secondo la Corte di merito di una «istanza priva di sottoscrizione digitale».
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione FR RD, nelle forme di legge. Il ricorrente contesta la causa di inammissibilità ed afferma che vi era regolare sottoscrizione dell’istanza «con firma digitale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che trattandosi di questione in rito questa Corte ha accesso agli atti del fascicolo ed è giudice del fatto processuale. Ciò posto, la domanda di revisione in questione – per quanto appare dal fascicolo qui trasmesso - risulta proposta personalmente dal soggetto interessato, a mezzo PEC e con sottoscrizione digitale (la firma è in formato CADES-BES, risulta integra e il certificato risulta attendibile). Penale Sent. Sez. 1 Num. 16695 Anno 2025 Presidente: CC CO Relatore: MA LL Data Udienza: 29/01/2025 La domanda di revisione può essere proposta personalmente dal condannato ai sensi dell’art. 633 cod.proc.pen. e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità deve essere sottoposta a rivalutazione, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 29/01/2025. Il Presidente CO CC
vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 17 agosto 2024 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da FR RD. Il motivo della inammissibilità è di carattere formale, trattandosi secondo la Corte di merito di una «istanza priva di sottoscrizione digitale».
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione FR RD, nelle forme di legge. Il ricorrente contesta la causa di inammissibilità ed afferma che vi era regolare sottoscrizione dell’istanza «con firma digitale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che trattandosi di questione in rito questa Corte ha accesso agli atti del fascicolo ed è giudice del fatto processuale. Ciò posto, la domanda di revisione in questione – per quanto appare dal fascicolo qui trasmesso - risulta proposta personalmente dal soggetto interessato, a mezzo PEC e con sottoscrizione digitale (la firma è in formato CADES-BES, risulta integra e il certificato risulta attendibile). Penale Sent. Sez. 1 Num. 16695 Anno 2025 Presidente: CC CO Relatore: MA LL Data Udienza: 29/01/2025 La domanda di revisione può essere proposta personalmente dal condannato ai sensi dell’art. 633 cod.proc.pen. e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità deve essere sottoposta a rivalutazione, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 29/01/2025. Il Presidente CO CC