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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 974/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 all'Av
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Liberati;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 13.05.2007, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2007, al N. 00262, Parte 1, Serie 02 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
-I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 colloca e p a casa familiare sita in Manziana (RM), Via dei Platani n. 21/bis int. 5, è assegnata alla Sig.ra che vi vivrà con i figli fino al raggiungimento della Parte_1 maggiore età e/o dell'indipendenza onsiderata l'età dei ragazzi e salvo diverso accordo tra le parti, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a-il figlio Pt_2 maggiore , diciassettenne , sarà libero di scegliere in quali giornate stare con il padre, Per_1 assicurando comunque una frequentazione di almeno due giorni a settimana;
b-la figlia minore di quindici anni, manterrà lo stesso regime di frequentazione stabilito in precedenza, quindi Per_2 nel fine settimana dal venerdì alla domenica fino al compimento del 17° anno quando, come il fratello, potrà scegliere due giorni a settimana nei quali stare con il padre, eventualmente con pernottamento;
c-durante le vacanze natalizie i genitori concorderanno le festività alternando le due settimane dall'inizio delle festività natalizie fino al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro; nelle vacanze pasquali, i figli ad anni alterni trascorreranno la prima metà dei giorni con il padre e la seconda metà con la madre e viceversa;
per le altre festività vigerà il criterio dell'alternanza annuale;
nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore da scegliere liberamente in base alle reciproche esigenze;
d- Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2 di €. 250,00 mensili per cias io, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal terzo anno;
e-Il Sig. per tre Pt_2 anni e quindi fino a giugno 2028 terrà a proprio carico il 70% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno", ad eccezione di quelle spese mediche che può scontare con la polizza lavorativa che saranno coperte al 100% dal padre;
successivamente, da giugno 2028 tutte le spese extra saranno suddivise al 50% tra i genitori;
f- viene revocato il precedente assegno di mantenimento della moglie e non è dovuto alcun assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1
che ha intrapreso una convivenza stabile e ha autonomia economica
[...]
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 974/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 all'Av
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Liberati;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 13.05.2007, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2007, al N. 00262, Parte 1, Serie 02 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
-I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 colloca e p a casa familiare sita in Manziana (RM), Via dei Platani n. 21/bis int. 5, è assegnata alla Sig.ra che vi vivrà con i figli fino al raggiungimento della Parte_1 maggiore età e/o dell'indipendenza onsiderata l'età dei ragazzi e salvo diverso accordo tra le parti, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a-il figlio Pt_2 maggiore , diciassettenne , sarà libero di scegliere in quali giornate stare con il padre, Per_1 assicurando comunque una frequentazione di almeno due giorni a settimana;
b-la figlia minore di quindici anni, manterrà lo stesso regime di frequentazione stabilito in precedenza, quindi Per_2 nel fine settimana dal venerdì alla domenica fino al compimento del 17° anno quando, come il fratello, potrà scegliere due giorni a settimana nei quali stare con il padre, eventualmente con pernottamento;
c-durante le vacanze natalizie i genitori concorderanno le festività alternando le due settimane dall'inizio delle festività natalizie fino al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro; nelle vacanze pasquali, i figli ad anni alterni trascorreranno la prima metà dei giorni con il padre e la seconda metà con la madre e viceversa;
per le altre festività vigerà il criterio dell'alternanza annuale;
nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore da scegliere liberamente in base alle reciproche esigenze;
d- Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2 di €. 250,00 mensili per cias io, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal terzo anno;
e-Il Sig. per tre Pt_2 anni e quindi fino a giugno 2028 terrà a proprio carico il 70% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno", ad eccezione di quelle spese mediche che può scontare con la polizza lavorativa che saranno coperte al 100% dal padre;
successivamente, da giugno 2028 tutte le spese extra saranno suddivise al 50% tra i genitori;
f- viene revocato il precedente assegno di mantenimento della moglie e non è dovuto alcun assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1
che ha intrapreso una convivenza stabile e ha autonomia economica
[...]
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone