Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 157 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Marta Odorizzi e Vincenza Marina Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via delle Orfane, n. 8 nella sede della Avvocatura Distrettuale dell’I.N.P.S. stesso;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S, Filiale di Viterbo, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
- della missiva pec INPS.9200.26/07/2024.0220908 notificata in data 26 luglio 2024, con la quale l’I.N.P.S., Direzione provinciale di Viterbo, ha respinto la richiesta, nella medesima data, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “ (…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti (…) ”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, relativi ai ricorrenti nella parte in cui non attribuiscono agli stessi i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonche’ per l’accertamento
-del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti, come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti, -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno prestato servizio nella Guardia di Finanza sino al collocamento in quiescenza, intervenuto per entrambi a domanda rispettivamente in data 1 dicembre 2022 e 3 gennaio 2024 con qualifica alla cessazione di Appuntato Scelto con 8 anni nel grado e Appuntato Scelto Qualifica Speciale. Essi avevano maturato ai fini pensionistici almeno 35 anni di servizio utile e compiuto almeno 55 anni di età anagrafica. In sede di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) la competente Direzione provinciale dell’I.N.P.S non ha considerato quanto alla relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.
2. Essi ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 6 bis e di aver diritto al riconoscimento dei benefici suddetti consistenti in scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento, da computarsi sull’ultimo stipendio percepito. La relativa disciplina, come innovata dall’articolo 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232, così infatti dispone: “ Art. 6-bis 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. L’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 232 ha integrato il citato art. 6 bis fornendo in merito la seguente interpretazione autentica: “ Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”. Gli odierni ricorrenti hanno quindi chiesto in data 26 luglio 2024 alla competente Direzione provinciale dell’I.N.P.S. di provvedere al ricalcolo del TFS ricevendo tuttavia al riguardo riscontro negativo.
3. Con il ricorso in esame i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto a questo Tribunale di accertare il loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS allo scopo deducendo:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - Violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - Violazione dell'art. 36 della Costituzione.
Il beneficio di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, valevole per i ruoli apicali delle Forze Armate, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, deve essere riconosciuto indistintamente anche per tutto il personale delle Forze armate della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Infatti la previsione di cui all’art. 1911 comma 3 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. Codice dell’ordinamento militare) testualmente dispone: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”, e tale espresso richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 esclude dunque tutte le eventuali preclusioni nel frattempo previste dalle normative successive. In tal senso, riferisce la difesa dei ricorrenti, risulta allo stato
l’orientamento della prevalente e più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 2875 del 21 marzo 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 2986 del 23 marzo 2023).
In dipendenza e per l’effetto dell’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS, i ricorrenti concludono quindi chiedendo la condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del medesimo TFS con l’inclusione appunto nella relativa base di calcolo del beneficio contemplato dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e il conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, in primo luogo ha eccepito la decadenza dei ricorrenti dal beneficio ex art. 6 bis, 2° comma del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 ottobre 1987 n. 472 non avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S. ha quindi ricostruito la cornice normativa di riferimento per poi nel merito evidenziare che solo la legge può determinare la composizione dell’indennità di buonuscita e che l’elenco tassativo delle voci da computare ai fini della predetta indennità è contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 poi sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa dell’odierno ricorrente poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 (come modificato dall'art. 21, co. 1, della L. n. 232/1990), avrebbe inteso ripristinare l'originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nei casi quali quelli in esame di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale). In definitiva l’I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali sono valutabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda. Una diversa interpretazione dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 d’altra parte ne comporterebbe l’incostituzionalità per manifesta irragionevolezza con riferimento agli articoli 3 e 81 della Costituzione. Secondo l’I.N.P.S. poi il beneficio dei sei scatti previsto dall’art.6 bis del DL.n.387/87 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato e non anche quelli delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza poiché il suddetto art. 6 bis si riferisce testualmente “ Al personale della Polizia di Stato ”. Affermato infine che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza, l’I.N.P.S. conclude per il rigetto del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, in vista della quale i ricorrenti hanno ribadito le precedenti considerazioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) In limine litis non merita accoglimento la domanda che invoca la decadenza in capo ai ricorrenti con conseguente inammissibilità del ricorso non avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile. In proposito vale richiamare in via dirimente la giurisprudenza secondo cui “ il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2831). Anche a ritenere ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno recata dal comma 2 dell’art. 6 bis più volte citato, detta ambiguità “ non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231). Sempre in via preliminare va riscontrata l’infondatezza, rispetto a quanto in effetti adombrato solo per scrupolo difensivo dall’I.N.P.S., circa la propria legittimazione passiva. Per unanime giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata nei riguardi delle Amministrazioni di appartenenza per quanto attiene all’erogazione del TFS, il cui pagamento compete - per l’appunto - in via esclusiva all’I.N.P.S.
II) Tanto premesso, nel merito il ricorso in esame è fondato per le ragioni già sostenute da questo Tribunale in fattispecie sovrapponibili alla presente. L’oggetto del contendere ha infatti del pari riguardo all’accertamento del diritto dei ricorrenti, già dipendenti del Ministero delle Finanze in forza alla Guardia di Finanza, al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. La competente Direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha infatti inteso conteggiare il beneficio di cui trattasi nonostante gli interessati siano stati collocati in quiescenza a domanda e avendo compiuto i 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile e, quindi, secondo la prospettazione della difesa sussistendo le condizioni alle quali attualmente è subordinato il beneficio stesso (cfr. comma 2 dell’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 così come modificato dall’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232).
III) Vale evidenziare che questo Tribunale con i recenti arresti 22 aprile 2024, n. 63, 13 febbraio 2024, n. 24, 12 febbraio 2024, n. 22 e 19 gennaio 2024, n. 9, ha ritenuto di modificare l’indirizzo in precedenza seguito (cfr., ex plurimis , le sentenze 6 febbraio 2023 n. 17, 4 agosto 2022 n. 148, 27 giugno 2022 n. 130, 13 giugno 2022 n. 117, 3 maggio 2022 n. 89, 14 aprile 2022 n. 83 e 1 luglio 2021, n. 114). Tale revirement discende dalla giurisprudenza del giudice d’appello di segno favorevole agli interessati formatasi su omologhe fattispecie anche in riforma delle sentenze di questo Tribunale e allo stato da ritenersi ormai consolidata (Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; idem 5 dicembre 2023, n. 10520; idem 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, idem 23 marzo 2023, n. 2988; idem 20 marzo 2023, n. 2831; idem 16 marzo 2023, n. 2760) anche sulla scorta di quanto analogamente statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (cfr. ad es. le sentenze nn. 467 usque 487 del 27 luglio 2023, nonché la sentenza n. 500 del 31 luglio 2023, tutte peraltro conformi alle precedenti sentenze dello stesso Giudice nn. 770 e 771 del 28 giugno 2022) a fronte dell’oggettiva complessità del contesto normativo tra l’altro non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico. Il Collegio anche per quanto si riferisce al caso ora in esame reputa pertanto di dare continuità all’orientamento che in conformità alla posizione espressa dal Consiglio di Stato questo Tribunale ha da ultimo adottato.
IV) Avuto riguardo all’univoco indirizzo ermeneutico richiamato vale allora ricostruire sotto il profilo anche storico la cornice normativa di riferimento per quanto riguarda l’istituto dei cc.dd. 6 scatti che devono essere computati sull’ultimo stipendio del personale avente titolo a percepire il TFS in dipendenza del servizio prestato nei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché nelle Forze Armate. Si consideri allora che l’art. 13 della l. 10 dicembre 1973, n. 804 - poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare - ha attribuito in un primo tempo ai (soli) generali ed ai colonnelli del Corpo della Guardia di Finanza collocati “a disposizione” all’atto della cessazione dal servizio, “ sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ” in luogo della promozione al grado superiore. Con l’art. 32, comma 9-bis della l. 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) il beneficio è stato successivamente esteso a tutti gli ufficiali dello stesso Corpo i quali potevano infatti chiedere, in alternativa alla promozione attribuita il giorno precedente, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età con l’attribuzione di 6 scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, ossia dell’odierno TFS (cfr. ivi: “ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ”). Di poi, ai sensi dell’art. 1, comma 15 bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468 e come poi sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di 6 scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa “ ai sottufficiali delle Forze Armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, peraltro nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio “ a domanda ”, e quindi prima dell’obbligatoria collocazione in congedo per limite di età. Si badi che l’art. 1, comma 15 bis, da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 nel 2010, nel mentre è stato formalmente abrogato il solo art. 11 della l. n. 231 del 1990, che peraltro ne aveva integralmente novellato il testo. In ogni caso questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare proprio con la sentenza n. 9 del 19 gennaio 2024 che la richiamata giurisprudenza del Giudice d’appello “ esclude - a differenza di quanto in precedenza reputato da questo Tribunale - che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente ripristini la vigenza di quest’ultima nella sua versione originaria, e ritiene pertanto che il d.lgs. n. 66 del 2010, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso rimuovere ex nunc dall’ordinamento anche l’originario testo dell’art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987 che limitava l’applicazione dell’istituto ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con conseguente esclusione del relativo beneficio per coloro che cessano dal servizio “a domanda” .” Il Giudice d’appello, analogamente a quanto sottendeno i ricorrenti, reputa che l’istituto della reviviscenza, in forza del quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, assume nell’ordinamento carattere eminentemente eccezionale (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2883 e Cons. Giust. Sic., 9 marzo 2023, n. 209), “ posto che la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia ” e che, in dipendenza di ciò, “ in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica ” (così, in particolare, la predetta sentenza n. 9997 del 2023 della Sez. II del Consiglio di Stato); né la stessa giurisprudenza sottace che anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 ammette eccezionalmente la reviviscenza solo allorquando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, circostanza, questa, che il medesimo Giudice d’appello non ravvisa nella presente fattispecie.
Nel caso di specie riguardante appartenenti alla Guardia di Finanza rileva altresì che secondo il Giudice d’appello in buona sostanza nell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, la nozione di “ Forze di Polizia ” ivi enunciata “ è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia ” (cfr. la medesima sentenza n. 9997 del 2023 dianzi citata). E il Giudice d’appello rimarca pure che “ quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, ‘ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita’, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente decreto’) al personale ‘che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto’. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti ‘al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile’, con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ” (cfr. ibidem).
V) Tenuto conto della dianzi descritta vigente disciplina e delle argomentazioni del Giudice d’appello recepite dal Collegio e di per sé assorbenti, merita allora favorevole apprezzamento in primo luogo la domanda di accertamento avanzata dai ricorrenti circa il diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. Invero da un lato i ricorrenti hanno incontestatamente maturato il requisito previsto dei “ 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ” mentre per quanto attiene alla disciplina contenuta nell’art. 4 del l d.lgs. n. 165 del 1997 nella medesima sentenza del Giudice d’appello n. 9997 del 2023 si evidenzia che con essa si “ dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 ”.
Non va inoltre sottaciuto che secondo la predetta sentenza n. 9997 del 2023 resa dal Giudice d’appello, “ nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che ‘continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472’ ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ”.
VI) All’accoglimento della domanda di accertamento consegue la condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il TFS mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e al conseguente pagamento dell’importo rideterminato ovvero delle differenze maturate tra quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece i ricorrenti avrebbero dovuto correttamente percepire.
VII) Va accolta anche l’ulteriore domanda di parte ricorrente tesa al riconoscimento degli interessi. Il Collegio condivide sul punto quanto statuito dal T.A.R. Lazio, Roma, 5 settembre 2023, n. 11398 secondo cui sulla somma spettante a titolo di TFS mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 dal dì del dovuto al saldo devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, come al riguardo disposto dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724. Con riferimento agli interessi va altresì precisato che considerate le disposizioni riguardanti l’erogazione in due tranches del trattamento di fine servizio gli interessi medesimi saranno computati sul maggior importo spettante ai ricorrenti solo per le tranches di liquidazione già scadute ed a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.
Le spese di lite, stante l’ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello sull’oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione soccombente in giudizio che non ha neppure colto l’invito di questo Tribunale “ pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt’oggi pendenti (cfr. T.R.G.A, 19 gennaio 2024 n. 9; 13 febbraio 2024, n. 24) ” e vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, quanto alla domanda di accertamento proposta, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. a riliquidare l’importo del TFS spettante ai ricorrenti e con il riconoscimento degli interessi parimenti come da motivazione.
Condanna l’I.N.P.S. a corrispondere alla parte ricorrente e per essa al difensore antistatario le spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO