Articolo 8 della Legge 31 marzo 1955, n. 240
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17 aprile 1955
Art. 8. (Copertura)

Alla copertura della spesa prevista nell'art. 5 si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 aprile 1955